(Accordo-art. X)
                             Articolo X 
 
                      Comunicazioni e trasporti 
 
    Parte XIX: 
      (a) Tutte le comunicazioni dirette al Laboratorio, o  a  membri
del personale del Laboratorio nella sede del Programma,  e  tutte  le
comunicazioni ufficiali esterne del Laboratorio, in qualsiasi forma e
con qualsiasi mezzo trasmesse, non saranno soggette alla censura o  a
qualsiasi altra forma di intercettazione o interferenza. 
      (b) Il  Laboratorio  avra'  diritto  di  utilizzare  codici  ed
inviare  e  ricevere  comunicazioni  ufficiali  per  o  in   bolgette
sigillate, in quanto sono estesi ad  essi  gli  stessi  privilegi  ed
immunita' accordati al corriere ed alle bolgette diplomatiche. 
      (c) Niente in questa Parte sara' interpretato in modo  tale  da
precludere l'adozione delle precauzioni in materia di  sicurezza  che
il Governo ed il Laboratorio devono concordare. 
      (d)  La  presente   Parte   sara'   altresi'   applicata   alle
pubblicazioni, ai registri informatici, alle fotografie, ai  film  ed
alle registrazioni sonore.