(Accordo-art. XI)
                             Articolo XI 
 
              Assistenza sanitaria e previdenza sociale 
 
    Parte XX 
      (a) Nella misura in cui il Laboratorio gestisce un  sistema  di
assistenza sanitaria e di previdenza sociale, il Laboratorio, il  suo
Direttore Generale ed i membri  del  personale  saranno  esentati  da
tutti i contributi obbligatori dovuti alle  autorita'  nazionali  per
l'assistenza sanitaria e la previdenza sociale.  Tuttavia,  i  membri
del  personale  possono  versare  contributi  volontari   agli   Enti
previdenziali italiani e beneficiare di conseguenza delle prestazioni
previste. 
      (b) E' possibile stipulare accordi complementari ad hoc al fine
di consentire al Direttore Generale e  ai  membri  del  personale  di
beneficiare  delle  prestazioni  previste   dal   Sistema   Sanitario
Nazionale italiano. 
      (c) Le disposizioni della lettera a) della  presente  Parte  si
applicano ai  familiari,  salvo  nel  caso  in  cui  essi  esercitino
un'attivita' lavorativa all'esterno del  Laboratorio  o  un'attivita'
autonoma  e  possano  beneficiare  delle  prestazioni  di  previdenza
sociale previste dalla legislazione italiana.