Articolo XI Assistenza sanitaria e previdenza sociale Parte XX (a) Nella misura in cui il Laboratorio gestisce un sistema di assistenza sanitaria e di previdenza sociale, il Laboratorio, il suo Direttore Generale ed i membri del personale saranno esentati da tutti i contributi obbligatori dovuti alle autorita' nazionali per l'assistenza sanitaria e la previdenza sociale. Tuttavia, i membri del personale possono versare contributi volontari agli Enti previdenziali italiani e beneficiare di conseguenza delle prestazioni previste. (b) E' possibile stipulare accordi complementari ad hoc al fine di consentire al Direttore Generale e ai membri del personale di beneficiare delle prestazioni previste dal Sistema Sanitario Nazionale italiano. (c) Le disposizioni della lettera a) della presente Parte si applicano ai familiari, salvo nel caso in cui essi esercitino un'attivita' lavorativa all'esterno del Laboratorio o un'attivita' autonoma e possano beneficiare delle prestazioni di previdenza sociale previste dalla legislazione italiana.