(Accordo-art. XIII)
                            Articolo XIII 
 
                              Contratti 
 
    Parte XXII 
      (a) Laboratorio potra' inserire in tutti contratti  scritti  di
diritto privato da esso sottoscritti, diversi da quelli  conclusi  in
conformita' ai Regolamenti sul Personale, una clausola  arbitrale  in
base  alla  quale  le  controversie  che   insorgono   in   relazione
all'interpretazione o alla  esecuzione  del  contratto  potranno,  su
richiesta di una delle due Parti,  essere  sottoposte  ad  arbitrato.
Questa clausola di arbitrato specifichera' il metodo di nomina  degli
arbitri, la legge applicabile ed il Paese  ove  gli  arbitri  avranno
sede. La procedura arbitrale sara' quella del Paese  ove  hanno  sede
gli arbitri. 
      (b) L'applicazione del  lodo  arbitrale  sara'  regolata  dalle
norme in vigore nello Stato in cui esso viene fatto eseguire.