(Accordo-art. XV)
                             Articolo XV 
 
                   Composizione delle controversie 
 
    Parte XXIV 
      Qualsiasi  controversia  che  dovesse   insorgere   in   merito
all'interpretazione o applicazione del presente Accordo, che non  sia
stata composta tramite negoziato o  con  altra  modalita'  convenuta,
sara', su  richiesta  di  una  delle  due  Parti,  sottoposta  ad  un
tribunale  arbitrale.  Il  Laboratorio  ed  il  Governo  designeranno
ciascuno un arbitro ed i due arbitri cosi' designati  eleggeranno  un
terzo arbitro che fungera' da presidente del tribunale. 
      Qualora entro trenta giorni dalla richiesta di  arbitrato,  una
delle due Parti non abbia designato un arbitro, una delle  due  Parti
puo' chiedere al Presidente della Corte Internazionale  di  Giustizia
di nominare un arbitro. La stessa procedura sara' applicata se, entro
trenta giorni dalla designazione o dalla nomina del secondo  arbitro,
il terzo non sia stato ancora eletto. La maggioranza dei  membri  del
tribunale arbitrale costituira' il  quorum  e  le  decisioni  saranno
prese a maggioranza dei voti. La procedura arbitrale sara'  stabilita
dal tribunale le cui decisioni, ivi comprese  quelle  concernenti  la
sua costituzione, procedura, giurisdizione e  la  ripartizione  delle
spese di arbitrato fra le Parti,  saranno  vincolanti  per  tutte  le
Parti  alla  controversia.  La  remunerazione  degli  arbitri   sara'
determinata sulla stessa base di quella  dei  giudici  ad  hoc  della
Corte Internazionale di Giustizia.