(Accordo-art. XVII)
                            Articolo XVII 
 
                          Entrata in vigore 
 
    Parte XXVI 
      Il presente Accordo entrera' in vigore alla data della  seconda
delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate
l'avvenuto espletamento delle  formalita'  richieste  dai  rispettivi
ordinamenti interni.