(Accordo-art. XVIII)
                           Articolo XVIII 
 
                       Revisione e cessazione 
 
    Parte XXVII 
      (a) I negoziati per la  revisione  o  cessazione  del  presente
Accordo avranno luogo su richiesta di una delle due Parti contraenti. 
      (b) Qualora questi negoziati non abbiano portato, dopo un anno,
ad una intesa, il presente Accordo potra' essere  denunciato  da  una
delle due Parti contraenti con un anno di preavviso.