Articolo II Programma del Laboratorio di Monterotondo Parte II: (1) Il Governo mettera' a disposizione del Laboratorio, per fungere da sede del Programma, locali e strutture adeguate necessarie per la creazione e la gestione del Programma. Detti locali e strutture saranno forniti a titolo gratuito ad eccezione dei costi di cui alla Parte IV del presente Accordo. L'esatta collocazione e le dimensioni dei locali e delle strutture figurano nell'Allegato I al presente Accordo. Questa sede, ove il Laboratorio espleta le funzioni per le quali e' stato creato, sara' posta sotto il controllo e l'autorita' del Laboratorio. (2) Il Laboratorio avra' diritto di dotarsi di un regolamento interno, applicabile a detti locali e strutture, mirante a creare le condizioni necessarie per facilitare l'esercizio delle sue funzioni. Il Governo adottera' tutte le misure necessarie per facilitare la creazione ed il funzionamento del Programma. Parte III: Il Governo, o l'Agenzia da esso designata, manterra' titolo su tutti gli edifici ed i materiali messi a disposizione del Laboratorio dal Governo o dalla sua Agenzia designata di cui all'Allegato I, fatto salvo il diritto esclusivo del Laboratorio di decidere sulla gestione ed il funzionamento del Programma. Parte IV: (a) Il Laboratorio sosterra' il costo della manutenzione ordinaria dei locali e di tutti servizi di comunicazione e pubblica utilita' di cui alla Parte V del presente Accordo. (b) Il Governo sara' responsabile della prevenzione e della riparazione dei danni strutturali e delle modifiche e ristrutturazioni dei locali di cui alla Parte II che si renderanno necessarie ed in conformita' con i piani convenuti di concerto dal Governo e dal Laboratorio. Dette opere saranno effettuate in modo tale da non impedire l'espletamento dei compiti del Laboratorio.