(Accordo-art. II)
                             Articolo II 
 
              Programma del Laboratorio di Monterotondo 
 
    Parte II: 
      (1) Il Governo mettera' a  disposizione  del  Laboratorio,  per
fungere da sede del Programma, locali e strutture adeguate necessarie
per la  creazione  e  la  gestione  del  Programma.  Detti  locali  e
strutture saranno forniti a titolo gratuito ad eccezione dei costi di
cui alla Parte IV del presente Accordo. L'esatta  collocazione  e  le
dimensioni dei locali e delle strutture figurano nell'Allegato  I  al
presente Accordo. Questa sede, ove il Laboratorio espleta le funzioni
per le quali e' stato  creato,  sara'  posta  sotto  il  controllo  e
l'autorita' del Laboratorio. 
      (2) Il Laboratorio avra' diritto di dotarsi di  un  regolamento
interno, applicabile a detti locali e strutture, mirante a creare  le
condizioni necessarie per facilitare l'esercizio delle sue  funzioni.
Il Governo adottera' tutte le misure  necessarie  per  facilitare  la
creazione ed il funzionamento del Programma. 
    Parte III: 
      Il Governo, o l'Agenzia da esso designata, manterra' titolo  su
tutti gli edifici ed i materiali messi a disposizione del Laboratorio
dal Governo o dalla sua Agenzia  designata  di  cui  all'Allegato  I,
fatto salvo il diritto esclusivo del Laboratorio  di  decidere  sulla
gestione ed il funzionamento del Programma. 
    Parte IV: 
      (a)  Il  Laboratorio  sosterra'  il  costo  della  manutenzione
ordinaria dei locali e di tutti servizi di comunicazione  e  pubblica
utilita' di cui alla Parte V del presente Accordo. 
      (b) Il Governo sara' responsabile  della  prevenzione  e  della
riparazione   dei   danni   strutturali   e   delle    modifiche    e
ristrutturazioni dei locali di cui alla Parte II  che  si  renderanno
necessarie ed in conformita' con i piani convenuti  di  concerto  dal
Governo e dal Laboratorio. Dette opere  saranno  effettuate  in  modo
tale da non impedire l'espletamento dei compiti del Laboratorio.