(Accordo-art. III)
                            Articolo III 
 
                          Servizi pubblici 
 
    Parte V: 
      Il Governo fara' si' che le autorita' competenti forniscano  al
Laboratorio i servizi pubblici necessari, ivi compresa  la  fornitura
di elettricita', acqua, gas, fognature, servizi postali,  telefonici,
internet, di trasporto locale e di raccolta  dei  rifiuti  e  servizi
anti-incendio. Detti servizi pubblici saranno  forniti  a  condizioni
non meno favorevoli di quelle concesse alle Amministrazioni pubbliche
italiane. 
      In caso di interruzione o di minaccia di interruzione di  detti
servizi, le autorita' italiane competenti considereranno le  esigenze
del  Laboratorio  di  eguale  importanza  rispetto  a  quelle   delle
Amministrazioni pubbliche essenziali del Governo  ed  adotteranno  le
relative misure al fine di far si' che non venga pregiudicata l'opera
del Laboratorio. Al fine  di  garantire  la  continua  erogazione  di
elettricita' in una qualsiasi fase di interruzione del  servizio,  il
Governo sara' responsabile dell'installazione  e  della  manutenzione
speciale, nell'ambito del Programma,  delle  necessarie  attrezzature
per l'erogazione di elettricita' in casi di emergenza. 
    Parte VI: 
      Su richiesta,  il  Laboratorio  consentira'  ai  rappresentanti
debitamente autorizzati dei competenti organismi che erogano  servizi
pubblici  di  ispezionare,  riparare,  effettuare  la   manutenzione,
ricostruire e ripristinare servizi, condotte, e fognature nell'ambito
del Programma a condizioni che non impediscano  l'espletamento  delle
funzioni dei Laboratorio.