Articolo III Servizi pubblici Parte V: Il Governo fara' si' che le autorita' competenti forniscano al Laboratorio i servizi pubblici necessari, ivi compresa la fornitura di elettricita', acqua, gas, fognature, servizi postali, telefonici, internet, di trasporto locale e di raccolta dei rifiuti e servizi anti-incendio. Detti servizi pubblici saranno forniti a condizioni non meno favorevoli di quelle concesse alle Amministrazioni pubbliche italiane. In caso di interruzione o di minaccia di interruzione di detti servizi, le autorita' italiane competenti considereranno le esigenze del Laboratorio di eguale importanza rispetto a quelle delle Amministrazioni pubbliche essenziali del Governo ed adotteranno le relative misure al fine di far si' che non venga pregiudicata l'opera del Laboratorio. Al fine di garantire la continua erogazione di elettricita' in una qualsiasi fase di interruzione del servizio, il Governo sara' responsabile dell'installazione e della manutenzione speciale, nell'ambito del Programma, delle necessarie attrezzature per l'erogazione di elettricita' in casi di emergenza. Parte VI: Su richiesta, il Laboratorio consentira' ai rappresentanti debitamente autorizzati dei competenti organismi che erogano servizi pubblici di ispezionare, riparare, effettuare la manutenzione, ricostruire e ripristinare servizi, condotte, e fognature nell'ambito del Programma a condizioni che non impediscano l'espletamento delle funzioni dei Laboratorio.