Articolo IV Privilegi ed immunita' Parte VII: Immunita' dalla giurisdizione e dalla esecuzione (a) La sede del Laboratorio, quale definita nella Parte II del presente Accordo, e' inviolabile. (b) Nessun agente o funzionario della Repubblica Italiana o chiunque eserciti una pubblica funzione sul territorio della Repubblica Italiana puo' entrare nella sede del Laboratorio per esercitarvi le proprie funzioni senza il consenso del Direttore Generale. In caso di calamita' naturali, di incendio o di altro evento che esiga immediatamente misure di protezione per la sicurezza e la salute pubblica, ovvero qualora sia necessario perseguire fatti criminosi, ad eccezione di quelli compiuti nell'esercizio dell'attivita' ufficiale del Laboratorio, il consenso del Direttore Generale si considera presunto. (c) Il Direttore Generale impedira' che il Laboratorio divenga rifugio per coloro che cercano di sfuggire ad una misura restrittiva della liberta' personale disposta in esecuzione di una legge della Repubblica Italiana o che sono ricercati per essere estradati in un altro paese. (d) I beni di proprieta' del Laboratorio ed i suoi archivi, ovunque situati e da chiunque posseduti, sono esenti da sequestro o pignoramento, requisizione, confisca, esproprio e da qualsiasi altro atto coattivo di natura civile o amministrativa sempreche' i beni e gli archivi siano direttamente destinati al perseguimento dei fini istituzionali del Laboratorio. (e) Il Laboratorio non gode dell'immunita' dalla giurisdizione e dalla esecuzione se ha espressamente rinunciato all'immunita' nei seguenti casi particolari: (i) in relazione ad una azione civile da parte di un terzo per danni derivanti da un incidente causato da un veicolo che appartiene al, o e' utilizzato per conto del, Laboratorio ovvero in relazione ad una violazione del codice stradale in cui sia coinvolto detto veicolo; (ii) in relazione a contratti, diversi da quelli conclusi in conformita' al Regolamento sul Personale, senza la clausola arbitrale di cui all'Articolo XIII; (iii) in relazione all'esecuzione di un lodo arbitrale reso ai sensi dell'Articolo XIII del presente Accordo; (iv) nel caso di un ordine di pignoramento di salario, stipendio ed emolumenti dovuti dal Laboratorio ad un membro del suo personale; (v) in relazione ad una domanda riconvenzionale direttamente connessa a procedimenti legali intentati dal Laboratorio. (f) Fatto salvo quanto diversamente disposto dall'Accordo di Laboratorio o dal presente Accordo, le attivita' del Laboratorio concernenti il Programma a Monterotondo saranno regolate dalla legislazione italiana. Il Laboratorio avra' facolta' di definire direttive di ricerca, operative nell'ambito della sede, per l'esecuzione completa ed indipendente delle proprie funzioni, tenendo conto delle direttive nazionali ed internazionali a tal fine che non dovrebbero, tuttavia, essere meno severe di quelle del Paese ospite. Il Governo ed il Laboratorio si consulteranno al fine di evitare incompatibilita' fra i regolamenti del Laboratorio e le direttive nazionali ed internazionali. Il Laboratorio garantira' l'incolumita' del suo personale e la sicurezza dell'ambiente. Parte VIII: Nell'ambito del Programma, il Laboratorio puo' effettuare tutte le attivita' atte a promuovere le sue funzioni quali definite all'Articolo II dell'Accordo di Laboratorio. In particolare, potra' convocare riunioni nella sede del Programma o, di concerto con le autorita' italiane competenti, in un altro luogo sito in Italia. Il Governo cooperera' a tal fine con il Laboratorio per mettere a disposizione le strutture necessarie. Con riferimento alle comunicazioni ufficiali del Laboratorio ed al trasferimento dei suoi documenti, il Laboratorio godra' di un trattamento non meno favorevole di quello accordato dal Governo alle altre organizzazioni internazionali. Non sara' applicata alcuna censura alle comunicazioni ufficiali del Laboratorio effettuate tramite un qualsiasi mezzo di comunicazione.