(Accordo-art. IV)
                             Articolo IV 
 
                       Privilegi ed immunita' 
 
    Parte VII: 
    Immunita' dalla giurisdizione e dalla esecuzione 
      (a) La sede del Laboratorio, quale definita nella Parte II  del
presente Accordo, e' inviolabile. 
      (b) Nessun agente o funzionario  della  Repubblica  Italiana  o
chiunque  eserciti  una  pubblica  funzione  sul   territorio   della
Repubblica Italiana puo'  entrare  nella  sede  del  Laboratorio  per
esercitarvi le proprie  funzioni  senza  il  consenso  del  Direttore
Generale. In caso di calamita'  naturali,  di  incendio  o  di  altro
evento che esiga immediatamente misure di protezione per la sicurezza
e la salute pubblica, ovvero qualora sia necessario perseguire  fatti
criminosi,   ad   eccezione   di   quelli   compiuti   nell'esercizio
dell'attivita' ufficiale del Laboratorio, il consenso  del  Direttore
Generale si considera presunto. 
      (c) Il Direttore Generale impedira' che il Laboratorio  divenga
rifugio per coloro che cercano di sfuggire ad una misura  restrittiva
della liberta' personale disposta in esecuzione di  una  legge  della
Repubblica Italiana o che sono ricercati per essere estradati  in  un
altro paese. 
      (d) I beni di proprieta' del Laboratorio  ed  i  suoi  archivi,
ovunque situati e da chiunque posseduti, sono esenti da  sequestro  o
pignoramento, requisizione, confisca, esproprio e da qualsiasi  altro
atto coattivo di natura civile o amministrativa sempreche' i  beni  e
gli archivi siano direttamente destinati al  perseguimento  dei  fini
istituzionali del Laboratorio. 
      (e) Il Laboratorio non gode dell'immunita' dalla  giurisdizione
e dalla esecuzione se ha espressamente rinunciato  all'immunita'  nei
seguenti casi particolari: 
        (i) in relazione ad una azione civile da parte  di  un  terzo
per danni derivanti  da  un  incidente  causato  da  un  veicolo  che
appartiene al, o e' utilizzato per conto del, Laboratorio  ovvero  in
relazione ad una violazione del codice stradale in cui sia  coinvolto
detto veicolo; 
        (ii) in relazione a contratti, diversi da quelli conclusi  in
conformita' al Regolamento sul Personale, senza la clausola arbitrale
di cui all'Articolo XIII; 
        (iii) in relazione all'esecuzione di un lodo  arbitrale  reso
ai sensi dell'Articolo XIII del presente Accordo; 
        (iv) nel caso  di  un  ordine  di  pignoramento  di  salario,
stipendio ed emolumenti dovuti dal Laboratorio ad un membro  del  suo
personale; 
        (v) in relazione ad una domanda riconvenzionale  direttamente
connessa a procedimenti legali intentati dal Laboratorio. 
      (f) Fatto salvo quanto diversamente  disposto  dall'Accordo  di
Laboratorio o dal presente  Accordo,  le  attivita'  del  Laboratorio
concernenti  il  Programma  a  Monterotondo  saranno  regolate  dalla
legislazione italiana. Il  Laboratorio  avra'  facolta'  di  definire
direttive  di  ricerca,  operative  nell'ambito   della   sede,   per
l'esecuzione completa ed indipendente delle proprie funzioni, tenendo
conto delle direttive nazionali ed internazionali a tal fine che  non
dovrebbero, tuttavia, essere meno severe di quelle del Paese  ospite.
Il Governo ed il Laboratorio si  consulteranno  al  fine  di  evitare
incompatibilita' fra i regolamenti del  Laboratorio  e  le  direttive
nazionali ed internazionali. Il Laboratorio garantira'  l'incolumita'
del suo personale e la sicurezza dell'ambiente. 
    Parte VIII: 
      Nell'ambito del Programma, il Laboratorio puo' effettuare tutte
le attivita'  atte  a  promuovere  le  sue  funzioni  quali  definite
all'Articolo II dell'Accordo di Laboratorio. In  particolare,  potra'
convocare riunioni nella sede del Programma o,  di  concerto  con  le
autorita' italiane competenti, in un altro luogo sito in  Italia.  Il
Governo cooperera' a tal  fine  con  il  Laboratorio  per  mettere  a
disposizione  le   strutture   necessarie.   Con   riferimento   alle
comunicazioni ufficiali del Laboratorio ed al trasferimento dei  suoi
documenti,  il  Laboratorio  godra'  di  un  trattamento   non   meno
favorevole di quello accordato dal Governo alle altre  organizzazioni
internazionali. Non sara' applicata alcuna censura alle comunicazioni
ufficiali del Laboratorio effettuate tramite un  qualsiasi  mezzo  di
comunicazione.