(Accordo-art. V)
                             Articolo V 
 
                           Responsabilita' 
 
    Parte IX: 
      (a) Responsabilita' giuridica internazionale 
        In ragione delle attivita' del Laboratorio sul suo territorio
il Governo non dovra' incorrere  in  alcun  tipo  di  responsabilita'
giuridica internazionale per atti o omissioni del Laboratorio  o  dei
suoi rappresentanti che agiscano o omettano di agire nei limiti delle
loro funzioni. Qualora una  richiesta  venga  tuttavia  avanzata  nei
confronti del Governo, esso avra' diritto di fare ricorso  contro  il
Laboratorio. 
      (b) Assicurazione per responsabilita' 
        Il  Laboratorio  dovra'   disporre   di   una   assicurazione
sufficiente  a  coprire  le  proprie  responsabilita'  ai  sensi  del
presente Accordo.