Articolo V Responsabilita' Parte IX: (a) Responsabilita' giuridica internazionale In ragione delle attivita' del Laboratorio sul suo territorio il Governo non dovra' incorrere in alcun tipo di responsabilita' giuridica internazionale per atti o omissioni del Laboratorio o dei suoi rappresentanti che agiscano o omettano di agire nei limiti delle loro funzioni. Qualora una richiesta venga tuttavia avanzata nei confronti del Governo, esso avra' diritto di fare ricorso contro il Laboratorio. (b) Assicurazione per responsabilita' Il Laboratorio dovra' disporre di una assicurazione sufficiente a coprire le proprie responsabilita' ai sensi del presente Accordo.