Articolo VI Parte X: (1) Liberta' dalle restrizioni valutarie Il Laboratorio potra' ricevere e detenere qualsiasi tipo di fondi, valuta o contanti; potra' disporre liberamente di essi per qualsiasi fine di cui all'Accordo di Laboratorio e detenere conti in qualsiasi valuta nella misura necessaria a far fronte ai suoi obblighi. (2) Disposizioni doganali e imposizione fiscale (a) Merci e materiali di qualsiasi tipo importati o esportati dal Laboratorio necessari per la creazione e la gestione del Programma e per l'esercizio delle attivita' ufficiali dello stesso saranno esenti da tutti i dazi doganali e le imposte sull'importazione o sull'esportazione, ad eccezione di quegli oneri che altro non sono che corrispettivi per servizi resi, e da tutti i divieti e le restrizioni sulle importazioni e sulle esportazioni. L'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto si applichera' alle importazioni di beni e materiali di importo superiore al limite stabilito dalla legislazione nazionale per le organizzazioni internazionali in Italia. L'importazione di materiale biologico puo' essere soggetto a restrizioni, ivi compresa la quarantena in conformita' alle disposizioni generalmente applicate in materia di sanita' e fito-sanita', ed alle esenzioni concesse in base ad una procedura da concordarsi fra il Governo e il Laboratorio. Le strutture per la quarantena potranno essere situate nei locali del Laboratorio. (b) Le merci importate esenti da dazi ed imposte ai sensi del presente Accordo non saranno vendute o cedute ad un terzo salvo che le autorita' italiane abbiano fornito il loro previo accordo ed i dazi, le imposte ed i contributi applicabili siano stati corrisposti. Ove detti dazi, imposte e contributi siano calcolati sulla base del valore delle merci, si applicheranno il valore al momento della cessione e le aliquote in vigore a quel momento. (c) In particolare, il Laboratorio sara' esente da dazi doganali ed altri prelievi, proibizioni e restrizioni sull'importazione di un numero di automobili non superiore a tre che siano strettamente necessarie ai suoi scopi ufficiali e dei loro pezzi di ricambio. Il Laboratorio sara' altresi' esente dalle tasse automobilistiche per i veicoli registrati in una serie speciale. Il carburante ed i lubrificanti per detti veicoli potranno essere acquistati in regime di esenzione dalle imposte secondo le quantita' ed i tassi generalmente concessi alle missioni diplomatiche in Italia. Il Laboratorio potra' disporre liberamente di detti veicoli tre anni dopo la loro importazione senza alcuna proibizione, restrizione, dazio doganale o altra imposta. Parte XI: Esenzione dalle imposte (a) Il Laboratorio, le sue proprieta' ed i suoi beni, nei limiti delle sue attivita' ufficiali, saranno esenti da tutte le imposte dirette e dalle tasse dovute a Stato, Regioni, Province e Comuni. (b) Il Laboratorio godra' della non imponibilita' sul valore aggiunto per acquisti rilevanti di beni e servizi connessi alla attivita' istituzionale ed all'esercizio delle sue funzioni. Per acquisti rilevanti si intendono gli acquisti di beni e servizi di importo superiore al limite stabilito dalla legislazione nazionale per le organizzazioni internazionali in Italia. (c) Le esenzioni non saranno accordate in relazione a imposte che sono in realta' soltanto oneri per i servizi pubblici resi al Laboratorio.