(Accordo-art. VI)
                             Articolo VI 
 
    Parte X: 
      (1) Liberta' dalle restrizioni valutarie 
        Il Laboratorio potra' ricevere e detenere qualsiasi  tipo  di
fondi, valuta o contanti; potra' disporre  liberamente  di  essi  per
qualsiasi fine di cui all'Accordo di Laboratorio e detenere conti  in
qualsiasi valuta  nella  misura  necessaria  a  far  fronte  ai  suoi
obblighi. 
      (2) Disposizioni doganali e imposizione fiscale 
        (a) Merci e materiali di qualsiasi tipo importati o esportati
dal  Laboratorio  necessari  per  la  creazione  e  la  gestione  del
Programma e per l'esercizio delle attivita'  ufficiali  dello  stesso
saranno  esenti   da   tutti   i   dazi   doganali   e   le   imposte
sull'importazione o sull'esportazione, ad eccezione di  quegli  oneri
che altro non sono che corrispettivi per servizi resi, e da  tutti  i
divieti e le restrizioni sulle  importazioni  e  sulle  esportazioni.
L'esenzione dall'imposta sul  valore  aggiunto  si  applichera'  alle
importazioni di beni e  materiali  di  importo  superiore  al  limite
stabilito  dalla  legislazione  nazionale   per   le   organizzazioni
internazionali in Italia. L'importazione di materiale biologico  puo'
essere  soggetto  a  restrizioni,  ivi  compresa  la  quarantena   in
conformita' alle disposizioni generalmente applicate  in  materia  di
sanita' e fito-sanita', ed alle esenzioni concesse  in  base  ad  una
procedura da concordarsi fra il Governo e il Laboratorio. 
        Le strutture per la quarantena potranno  essere  situate  nei
locali del Laboratorio. 
        (b) Le merci importate esenti da dazi ed imposte ai sensi del
presente Accordo non saranno vendute o cedute ad un terzo  salvo  che
le autorita' italiane abbiano fornito il loro  previo  accordo  ed  i
dazi, le imposte ed i contributi applicabili siano stati corrisposti.
Ove detti dazi, imposte e contributi siano calcolati sulla  base  del
valore delle merci, si  applicheranno  il  valore  al  momento  della
cessione e le aliquote in vigore a quel momento. 
        (c) In particolare,  il  Laboratorio  sara'  esente  da  dazi
doganali   ed   altri    prelievi,    proibizioni    e    restrizioni
sull'importazione di un numero di automobili non superiore a tre  che
siano strettamente necessarie ai suoi  scopi  ufficiali  e  dei  loro
pezzi di ricambio. 
    Il Laboratorio sara' altresi' esente dalle tasse automobilistiche
per i veicoli registrati in una serie speciale. 
    Il carburante ed i lubrificanti per detti veicoli potranno essere
acquistati in regime di esenzione dalle imposte secondo le  quantita'
ed i  tassi  generalmente  concessi  alle  missioni  diplomatiche  in
Italia. 
    Il Laboratorio potra' disporre liberamente di detti  veicoli  tre
anni dopo la loro importazione senza alcuna proibizione, restrizione,
dazio doganale o altra imposta. 
    Parte XI: 
      Esenzione dalle imposte 
        (a) Il Laboratorio, le sue proprieta' ed  i  suoi  beni,  nei
limiti delle sue attivita' ufficiali,  saranno  esenti  da  tutte  le
imposte dirette e dalle tasse dovute a  Stato,  Regioni,  Province  e
Comuni. 
        (b) Il Laboratorio godra' della non imponibilita' sul  valore
aggiunto per acquisti rilevanti  di  beni  e  servizi  connessi  alla
attivita' istituzionale ed  all'esercizio  delle  sue  funzioni.  Per
acquisti rilevanti si intendono gli acquisti di  beni  e  servizi  di
importo superiore al limite stabilito  dalla  legislazione  nazionale
per le organizzazioni internazionali in Italia. 
        (c) Le esenzioni non saranno accordate in relazione a imposte
che sono in realta' soltanto oneri per i  servizi  pubblici  resi  al
Laboratorio.