(Accordo-art. VII)
                            Articolo VII 
 
                        Notifica delle nomine 
 
    Parte XII: 
      Il laboratorio informera' il  Governo  qualora  un  membro  del
personale assuma o rinunci ai suoi compiti presso il  Laboratorio  in
Italia. Inoltre, il Laboratorio dietro richiesta inviera' al  Governo
una lista di tutto il personale ad esso assegnato in Italia indicando
in ciascun caso se la persona e' un cittadino  italiano  o  residente
permanente in Italia. 
      Prima di impiegare una persona  che  si  trova  al  momento  in
territorio italiano, il Laboratorio dovra' fare in modo di accertarsi
che detta persona non sia presente  in  Italia  in  violazione  delle
relative leggi in materia di  immigrazione  o  non  sia  soggetta  ad
alcuna proibizione ad assumere  un  impiego  in  Italia.  Qualora  il
Governo determini che una qualsiasi unita' di personale  si  trovasse
al momento dell'impiego in  violazione  delle  leggi  in  materia  di
immigrazione o soggetta a detta proibizione,  il  Laboratorio  ed  il
Governo dovranno consultarsi al fine  di  concordare  su  un  rimedio
appropriato, ivi compreso, se  necessario,  la  cessazione  di  detto
impiego. 
    Membri del Personale 
    Parte XIII: 
      (a) I membri del personale del Laboratorio nonche' gli  Esperti
godono nel territorio e nei riguardi della Repubblica Italiana di: 
        (i') immunita' dalla giurisdizione  per  le  parole  dette  o
scritte e per tutti  gli  atti  compiuti  nell'esercizio  delle  loro
funzioni ufficiali; 
        (ii) immunita' dall'ispezione e  dal  sequestro  dei  bagagli
ufficiali, fatto salvo il controllo per motivi di sicurezza. 
      (b) In particolare, i membri  del  personale  del  Laboratorio,
nonche' gli Esperti che non abbiano la cittadinanza italiana: 
        (i) saranno esenti dagli obblighi del servizio nazionale; 
        (ii) saranno immuni, cosi' come i  loro  coniugi  e  relativi
familiari a carico, dalle restrizioni in materia  di  immigrazione  e
dalla registrazione a  carico  degli  stranieri.  Ai  coniugi  ed  ai
relativi familiari a carico del personale del Laboratorio reclutato a
livello internazionale, che sono residenti in Italia, sara' accordata
la possibilita' di assumere un impiego in Italia; 
        (iii)  avranno   gli   stessi   privilegi   in   materia   di
facilitazioni  di  cambio  accordati  agli  agenti   diplomatici   in
conformita' alla Convenzione di Vienna sulle Relazioni Diplomatiche; 
        (iv) avranno, cosi' come i loro coniugi e relativi  familiari
a carico, le stesse facilitazioni in materia  di  rimpatrio  concesse
agli agenti diplomatici in periodi di crisi internazionali. 
      (c) i membri del personale del Laboratorio avranno  diritto  di
importare  in  franchigia  doganale  e  Senza  altre  proibizioni   o
restrizioni, dal Paese della loro ultima residenza o da quello di cui
sono cittadini, il  loro  mobilio  e  altri  effetti  personali,  ivi
compresa una automobile entro sei mesi dal momento  in  cui  prendono
servizio in Italia, in uno o piu' invii. Pertanto saranno autorizzati
ad importare in esenzione da imposta  i  pezzi  di  ricambio  che  si
renderanno necessari per questi beni. 
      (d) In base alle  condizioni  e  alla  procedura  definite  dal
Consiglio del Laboratorio, i membri  del  Personale  e  il  Direttore
Generale  del  Laboratorio  sono  soggetti  ad  una  imposta  interna
effettiva, a beneficio di EMBL, sugli stipendi ed  emolumenti  pagati
dal Laboratorio, I membri del  personale  e  Direttore  Generale  del
Laboratorio anche se cittadini italiani  o  residenti  permanenti  in
Italia, nonche'  gli  Esperti  che  non  sono  cittadini  italiani  o
residenti permanenti in Italia, sono esentati dalle  imposte  dirette
sugli stipendi ed :emolumenti corrisposti dal Laboratorio.  Tuttavia,
tali stipendi ed emolumenti rilevano  ai  fini  della  determinazione
dell'imposta dovuta sui redditi provenienti da altre fonti. 
      (e) Gli Esperti in missione per il Programma, i  Rappresentanti
degli Stati membri, nonche', i  funzionari  in  visita  impiegati  da
un'altra componente del Laboratorio, godranno dei privilegi  e  delle
immunita' di cui ai precedenti commi (a) (i)  e  (ii),  (b)  (iii)  e
(iv). 
      (f)  Le  esenzioni  ai  sensi  della  presente  Parte  non   si
applicheranno agli oneri che altro non sono se non corrispettivi  per
servizi resi. 
      (g) i privilegi e le immunita' previsti  nella  presente  Parte
non si applicheranno al personale impiegato per  servizi  locali  del
Laboratorio da fornitori esterni di servizi. 
      (h) Ogni anno il Laboratorio comunichera' al Governo  la  lista
dei membri del personale e degli Esperti ai quali si applicheranno le
disposizioni della presente Parte. 
      (i) L'immunita' dalla giurisdizione non si applica in  caso  di
azione civile intentata  da  un  terzo  per  i  danni  risultanti  da
incidente causato da un automezzo, natante o  aereo  appartenente  al
Laboratorio o circolante per suo conto, ne'  in  caso  di  infrazione
alla  regolamentazione   della   circolazione   automobilistica.   Il
Laboratorio, comunque, si  impegna  a  stipulare  un'assicurazione  a
copertura di ogni responsabilita' civile verso terzi  allo  scopo  di
garantire il  risarcimento  dei  danni  eventualmente  causati  nello
svolgimento delle proprie funzioni. 
    Parte XIV: 
      Fatta salva la Parte XIII  (b)  (ii),  il  Governo  facilitera'
l'entrata, la residenza in, e la partenza  dall'Italia  di  tutte  le
persone di cui alla Parte XIII e, se necessario, delle loro  famiglie
e degli  appartenenti  alle  loro  famiglie.  Le  autorita'  italiane
competenti  forniranno  a  tutti  coloro  che  rientrano  in   queste
categorie i  visti  necessari  senza  oneri  il  piu'  sollecitamente
possibile ed accorderanno  loro  altresi'  la  necessaria  assistenza
nella fase di transito.