(Accordo-art. VIII)
                            Articolo VIII 
 
                         Direttore Generale 
 
    Parte XV: 
      (a) Il Direttore Generale del Laboratorio gode, nel  territorio
della Repubblica Italiana, della immunita' dalla giurisdizione per le
parole dette o scritte e per tutti gli atti  compiuti  nell'esercizio
delle  sue  funzioni  ufficiali,  salvo  che  vi   abbia   rinunciato
espressamente.  La  rinuncia  di  tale  immunita'  non   si   estende
all'immunita' dall'esecuzione delle  sentenze,  per  la  quale  sara'
necessaria una separata rinuncia. 
      (b) Il Direttore Generale che  non  sia  cittadino  italiano  o
residente permanente in Italia da  data  anteriore  alla  sua  nomina
gode, oltre che della immunita'  prevista  alla  lettera  (a),  delle
seguenti immunita' e privilegi: 
        (i)  immunita'  dall'arresto,  dal  fermo  e  dalla  custodia
cautelare; 
        (ii) le stesse  agevolazioni  doganali  riguardo  al  proprio
bagaglio personale che sono accordate  agli  agenti  diplomatici  sul
territorio della Repubblica Italiana; 
        (iii) inviolabilita' dei documenti ufficiali in suo possesso; 
        (iv) esenzione per lui e  per  i  familiari  a  carico  delle
misure restrittive relative all'immigrazione; 
        (v) gli stessi privilegi fiscali accordati  ai  membri  delle
missioni diplomatiche di rango equivalente. 
      (c) II Direttore Generale del Laboratorio,  che  sia  cittadino
italiano da una data anteriore a quella della sua nomina,  gode,  nel
territorio della Repubblica, oltre che della immunita' prevista  alla
lettera (a), dei seguenti privilegi ed immunita': 
        (i)  immunita'  dall'arresto  dal  fermo  e  dalla   custodia
cautelare, eccetto che in caso di flagranza o di reato commesso nella
Repubblica Italiana che comporti secondo la legge italiana  una  pena
detentiva non inferiore a tre anni; 
        (ii) le stesse  agevolazioni  doganali  riguardo  al  proprio
bagaglio personale che sono accordate  agli  agenti  diplomatici  sul
territorio della Repubblica italiana; 
        (iii) inviolabilita' dei documenti ufficiali in suo possesso; 
        (iv) le stesse facilitazioni,  nei  riguardi  di  restrizioni
valutarie o di cambio, accordate ai rappresentanti dei governi esteri
in missione in Italia limitatamente, pero', alle esigenze  necessarie
allo  svolgimento  delle  funzioni  ufficiali,  con   esclusione   di
qualsiasi altro privilegio fiscale e valutario  accordato  ai  membri
delle missioni diplomatiche. 
      (d) L'immunita' dalla giurisdizione non si applica in  caso  di
azione civile intentata  da  un  terzo  per  i  danni  risultanti  da
incidente causato da un automezzo, natante o  aereo  appartenente  al
Laboratorio o circolante per suo conto, ne'  in  caso  di  infrazione
alle  norme  sulla  circolazione  automobilistica.  Il   Laboratorio,
comunque, si impegna a stipulare un'assicurazione a copertura di ogni
responsabilita' civile  verso  terzi,  allo  scopo  di  garantire  il
risarcimento dei danni eventualmente causati nello svolgimento  delle
proprie funzioni.