(Accordo-art. IX)
                             Articolo IX 
 
    Parte XVI 
    Oggetto dei privilegi e delle immunita' 
      L'oggetto  dei  privilegi  e  delle  immunita'  accordati   dal
presente Accordo ai membri del personale ed Esperti  del  Laboratorio
e' esclusivamente quello di  garantire  al  meglio  la  gestione  del
Laboratorio e l'indipendenza delle persone a cui sono accordati. 
      Fatti salvi i privilegi e le immunita' accordate  dal  presente
Accordo, tutti coloro che godono  di  detti  privilegi  ed  immunita'
hanno l'obbligo di conformarsi alla legislazione ed ai regolamenti in
vigore nel territorio della Repubblica Italiana e non  interferiranno
negli affari interni dello Stato. 
    Parte XVII: 
      Il Direttore Generale ha il diritto ed il dovere di  rinunciare
alle immunita', eccetto la sua, quando ritiene che esse ostacolino la
giustizia e sia possibile farne a  meno  senza  arrecare  pregiudizio
agli interessi del Laboratorio. 
    Parte XVIII: 
      Il Laboratorio cooperera' in qualsiasi momento con le autorita'
competenti  al  fine  di  impedire  qualsiasi  abuso  dei  privilegi,
immunita' e facilitazioni di cui al presente Accordo.