Articolo IX Parte XVI Oggetto dei privilegi e delle immunita' L'oggetto dei privilegi e delle immunita' accordati dal presente Accordo ai membri del personale ed Esperti del Laboratorio e' esclusivamente quello di garantire al meglio la gestione del Laboratorio e l'indipendenza delle persone a cui sono accordati. Fatti salvi i privilegi e le immunita' accordate dal presente Accordo, tutti coloro che godono di detti privilegi ed immunita' hanno l'obbligo di conformarsi alla legislazione ed ai regolamenti in vigore nel territorio della Repubblica Italiana e non interferiranno negli affari interni dello Stato. Parte XVII: Il Direttore Generale ha il diritto ed il dovere di rinunciare alle immunita', eccetto la sua, quando ritiene che esse ostacolino la giustizia e sia possibile farne a meno senza arrecare pregiudizio agli interessi del Laboratorio. Parte XVIII: Il Laboratorio cooperera' in qualsiasi momento con le autorita' competenti al fine di impedire qualsiasi abuso dei privilegi, immunita' e facilitazioni di cui al presente Accordo.