(Allegato-art. 10)
                             ARTICOLO 10 
              SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE 
 
 
(1) Per "informazione classificata"  si  intende  ogni  informazione,
    atto, attivita',  documento,  materiale  o  cosa  cui  sia  stata
    apposta, da una delle Parti, una classifica di segretezza. 
 
(2) Tutte  le  informazioni  classificate,   scambiate   o   generate
    nell'ambito del presente Accordo, saranno utilizzate,  trasmesse,
    conservate/  o  trattate  in  conformita'  alle   leggi   ed   ai
    regolamenti nazionali applicabili dalle Parti. 
 
(3) Le informazioni classificate saranno trasferite solo attraverso i
    canali governativi approvati dalla Competente  Autorita'  per  la
    Sicurezza o altra Autorita' designata dalle Parti. 
 
(4) La corrispondenza delle classifiche di segretezza e' la seguente: 
 
    Per la Repubblica Italiana       Per la Repubblica del Sud Africa 
 
    SEGRETISSIMO                         TOP SECRET 
    SEGRETO                              SECRET 
    RISERVATISSIMO                       CONFIDENTIAL 
    RISERVATO                            RESTRICTED 
 
(5) L'accesso alle informazioni classificate, scambiate in virtu' del
    presente Accordo, e' consentito al personale delle Parti  che  ha
    necessita' di conoscerle e sia  in  possesso  di  un  livello  di
    adeguata  abilitazione   di   sicurezza   in   conformita'   alle
    disposizioni legislative e regolamentari nazionali. 
 
(6) Le Parti garantiscono  che  tutte  le  informazioni  classificate
    scambiate saranno utilizzate solo per gli  scopi  ai  quali  sono
    state specificamente destinate, nell'ambito e  con  le  finalita'
    del presente Accordo. 
 
(7) Il trasferimento a terze Parti o Organizzazioni internazionali di
    informazioni   classificate,   acquisite   nel   contesto   della
    cooperazione prevista dal  presente  Accordo,  e'  soggetto  alla
    preventiva approvazione scritta dell'Autorita' competente per  la
    sicurezza della Parte originatrice. 
 
(8) Ferma restando l'immediata vigenza delle clausole  contenute  nel
    presente articolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti  le
    informazioni classificate, non contenuti  nel  presente  Accordo,
    saranno  regolati  da  uno  specifico  Accordo  di  sicurezza  da
    concludersi  tra  le  rispettive  Competenti  Autorita'  per   la
    Sicurezza o da Autorita' per la Sicurezza designate dalle Parti.