ARTICOLO 10
SICUREZZA DELLE INFORMAZIONI CLASSIFICATE
(1) Per "informazione classificata" si intende ogni informazione,
atto, attivita', documento, materiale o cosa cui sia stata
apposta, da una delle Parti, una classifica di segretezza.
(2) Tutte le informazioni classificate, scambiate o generate
nell'ambito del presente Accordo, saranno utilizzate, trasmesse,
conservate/ o trattate in conformita' alle leggi ed ai
regolamenti nazionali applicabili dalle Parti.
(3) Le informazioni classificate saranno trasferite solo attraverso i
canali governativi approvati dalla Competente Autorita' per la
Sicurezza o altra Autorita' designata dalle Parti.
(4) La corrispondenza delle classifiche di segretezza e' la seguente:
Per la Repubblica Italiana Per la Repubblica del Sud Africa
SEGRETISSIMO TOP SECRET
SEGRETO SECRET
RISERVATISSIMO CONFIDENTIAL
RISERVATO RESTRICTED
(5) L'accesso alle informazioni classificate, scambiate in virtu' del
presente Accordo, e' consentito al personale delle Parti che ha
necessita' di conoscerle e sia in possesso di un livello di
adeguata abilitazione di sicurezza in conformita' alle
disposizioni legislative e regolamentari nazionali.
(6) Le Parti garantiscono che tutte le informazioni classificate
scambiate saranno utilizzate solo per gli scopi ai quali sono
state specificamente destinate, nell'ambito e con le finalita'
del presente Accordo.
(7) Il trasferimento a terze Parti o Organizzazioni internazionali di
informazioni classificate, acquisite nel contesto della
cooperazione prevista dal presente Accordo, e' soggetto alla
preventiva approvazione scritta dell'Autorita' competente per la
sicurezza della Parte originatrice.
(8) Ferma restando l'immediata vigenza delle clausole contenute nel
presente articolo, ulteriori aspetti di sicurezza concernenti le
informazioni classificate, non contenuti nel presente Accordo,
saranno regolati da uno specifico Accordo di sicurezza da
concludersi tra le rispettive Competenti Autorita' per la
Sicurezza o da Autorita' per la Sicurezza designate dalle Parti.