(Allegato-art. 12)
                             ARTICOLO 12 
          ENTRATA IN VIGORE, EMENDAMENTI, DURATA E TERMINE 
 
 
(1) Il presente Accordo entrera' in vigore  alla  data  di  ricezione
    dell'ultima notifica  scritta  con  cui  le  Parti  si  informano
    reciprocamente,     attraverso     i     canali      diplomatici,
    dell'espletamento delle rispettive procedure nazionali  richieste
    per l'entrata in vigore del presente Accordo. 
 
(2) Il presente Accordo rimarra' in vigore  fino  a  quando  ciascuna
    delle Parti decidera', in qualunque momento,  di  denunciarlo  in
    conformita'  con  le  disposizioni  del  punto  4  del   presente
    articolo. 
 
(3) Il presente Accordo,  inclusi  eventuali  Protocolli  aggiuntivi,
    potranno essere emendati o  rivisti  con  il  reciproco  consenso
    delle Parti, tramite uno Scambio di  Note,  attraverso  i  canali
    diplomatici. 
 
(4) La denuncia richiesta da una delle  Parti  sara'  notificata  per
    iscritto all'altra Parte, attraverso  i  canali  diplomatici,  ed
    avra' effetto novanta (90) giorni dopo che l'altra Parte ne abbia
    ricevuto notifica. 
 
(5) La termine del presente Accordo non influira' sui programmi o  le
    attivita' in corso previste dallo  stesso,  se  non  diversamente
    concordato tra le Parti.