ARTICOLO 12
ENTRATA IN VIGORE, EMENDAMENTI, DURATA E TERMINE
(1) Il presente Accordo entrera' in vigore alla data di ricezione
dell'ultima notifica scritta con cui le Parti si informano
reciprocamente, attraverso i canali diplomatici,
dell'espletamento delle rispettive procedure nazionali richieste
per l'entrata in vigore del presente Accordo.
(2) Il presente Accordo rimarra' in vigore fino a quando ciascuna
delle Parti decidera', in qualunque momento, di denunciarlo in
conformita' con le disposizioni del punto 4 del presente
articolo.
(3) Il presente Accordo, inclusi eventuali Protocolli aggiuntivi,
potranno essere emendati o rivisti con il reciproco consenso
delle Parti, tramite uno Scambio di Note, attraverso i canali
diplomatici.
(4) La denuncia richiesta da una delle Parti sara' notificata per
iscritto all'altra Parte, attraverso i canali diplomatici, ed
avra' effetto novanta (90) giorni dopo che l'altra Parte ne abbia
ricevuto notifica.
(5) La termine del presente Accordo non influira' sui programmi o le
attivita' in corso previste dallo stesso, se non diversamente
concordato tra le Parti.