(Allegato-art. 13)
                             ARTICOLO 13 
                        PROTOCOLLI AGGIUNTIVI 
 
 
(1) Le Parti, al  fine  di  attuare  il  presente  Accordo,  potranno
    stipulare Protocolli aggiuntivi purche' non  siano  in  contrasto
    con il medesimo Accordo. 
 
(2) I Protocolli aggiuntivi entreranno in vigore secondo le modalita'
    indicate all'Articolo 12 (1). 
 
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati  a  tal  fine
dai rispettivi Governi, hanno sottoscritto e  sigillato  il  presente
Accordo in due originali, ciascuno nella lingua inglese ed  italiana,
entrambi i testi facenti egualmente fede. 
 
Fatto a Roma il 28 marzo 2017 e a Pretoria il 18 luglio 2017 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico