ARTICOLO 13
PROTOCOLLI AGGIUNTIVI
(1) Le Parti, al fine di attuare il presente Accordo, potranno
stipulare Protocolli aggiuntivi purche' non siano in contrasto
con il medesimo Accordo.
(2) I Protocolli aggiuntivi entreranno in vigore secondo le modalita'
indicate all'Articolo 12 (1).
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine
dai rispettivi Governi, hanno sottoscritto e sigillato il presente
Accordo in due originali, ciascuno nella lingua inglese ed italiana,
entrambi i testi facenti egualmente fede.
Fatto a Roma il 28 marzo 2017 e a Pretoria il 18 luglio 2017
Parte di provvedimento in formato grafico