ARTICOLO 2
ATTUAZIONE
(1) Sulla base del presente Accordo le Parti potranno elaborare piani
annuali e pluriennali di cooperazione bilaterale in campo
militare, con i quali si determineranno le linee guida della
stessa cooperazione e prevedranno le designazioni, i luoghi, le
date, il numero dei partecipanti nonche' le modalita' di
attuazione delle attivita' di cooperazione.
(2) Il Piano di cooperazione annuale sara' sottoscritto, di comune
accordo, da rappresentanti autorizzati dalle Parti.
(3) Le concrete attivita' di cooperazione nel campo della Difesa
saranno organizzate e condotte dal Ministero della Difesa della
Repubblica Italiana e dal Dipartimento della Difesa e dei
Veterani Militari della Repubblica del Sud Africa.
(4) Le consultazioni dei rappresentanti delle Parti si terranno
alternativamente nella Repubblica Italiana e nella Repubblica del
Sud Africa, allo scopo di elaborare ed approvare, ove opportuno e
previo consenso bilaterale, eventuali Accordi specifici ad
integrazione e completamento del presente Accordo, nonche'
eventuali programmi di cooperazione tra le rispettive Forze
Armate.