(Allegato-art. 2)
                             ARTICOLO 2 
                             ATTUAZIONE 
 
 
(1) Sulla base del presente Accordo le Parti potranno elaborare piani
    annuali  e  pluriennali  di  cooperazione  bilaterale  in   campo
    militare, con i quali si  determineranno  le  linee  guida  della
    stessa cooperazione e prevedranno le designazioni, i  luoghi,  le
    date,  il  numero  dei  partecipanti  nonche'  le  modalita'   di
    attuazione delle attivita' di cooperazione. 
 
(2) Il Piano di cooperazione annuale sara'  sottoscritto,  di  comune
    accordo, da rappresentanti autorizzati dalle Parti. 
 
(3) Le concrete attivita' di  cooperazione  nel  campo  della  Difesa
    saranno organizzate e condotte dal Ministero della  Difesa  della
    Repubblica  Italiana  e  dal  Dipartimento  della  Difesa  e  dei
    Veterani Militari della Repubblica del Sud Africa. 
 
(4) Le consultazioni  dei  rappresentanti  delle  Parti  si  terranno
    alternativamente nella Repubblica Italiana e nella Repubblica del
    Sud Africa, allo scopo di elaborare ed approvare, ove opportuno e
    previo  consenso  bilaterale,  eventuali  Accordi  specifici   ad
    integrazione  e  completamento  del  presente  Accordo,   nonche'
    eventuali programmi  di  cooperazione  tra  le  rispettive  Forze
    Armate.