(Allegato-art. 3)
                             ARTICOLO 3 
                        CAMPI DI COOPERAZIONE 
 
La cooperazione tra le Parti potra' includere, ma non sara' limitata,
ai seguenti campi: 
 
(a) politica di sicurezza e di difesa; 
 
(b) ricerca  e  sviluppo,  supporto  logistico  ed  acquisizione   di
    prodotti e servizi per la Difesa; 
 
(c) operazioni di mantenimento della pace e di assistenza umanitaria; 
 
(d) organizzazione delle Forze Armate, strutture  ed  equipaggiamento
    di unita' militari, gestione del personale; 
 
(e) scambio di informazioni nel settore della Difesa; 
 
(f) prevenzione e controllo di  questioni  relative  all'ambiente  ed
    all'inquinamento; 
 
(g) formazione, addestramento ed aggiornamenti in campo militare; 
 
(h) attivita'  di  cooperazione  sulla  sicurezza  marittima   e   di
    contrasto alla pirateria; 
 
(i) sanita' militare; 
 
(j) storia militare; 
 
(k) sport militare; e 
 
(l) altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti.