ARTICOLO 3
CAMPI DI COOPERAZIONE
La cooperazione tra le Parti potra' includere, ma non sara' limitata,
ai seguenti campi:
(a) politica di sicurezza e di difesa;
(b) ricerca e sviluppo, supporto logistico ed acquisizione di
prodotti e servizi per la Difesa;
(c) operazioni di mantenimento della pace e di assistenza umanitaria;
(d) organizzazione delle Forze Armate, strutture ed equipaggiamento
di unita' militari, gestione del personale;
(e) scambio di informazioni nel settore della Difesa;
(f) prevenzione e controllo di questioni relative all'ambiente ed
all'inquinamento;
(g) formazione, addestramento ed aggiornamenti in campo militare;
(h) attivita' di cooperazione sulla sicurezza marittima e di
contrasto alla pirateria;
(i) sanita' militare;
(j) storia militare;
(k) sport militare; e
(l) altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti.