ARTICOLO 4
MODALITA' DI COOPERAZIONE
La cooperazione tra le Parti in materia di Difesa potra' avvenire
secondo le seguenti modalita':
(a) visite reciproche di delegazioni di enti civili e militari;
(b) scambio di esperienze tra esperti delle Parti;
(c) incontri tra rappresentanti delle Difesa;
(d) scambio di relatori e di personale di formazione, nonche' di
studenti provenienti da Istituzioni militari;
(e) partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di
orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi,
organizzati presso organi civili e militari della Difesa;
(f) partecipazione ad esercitazioni militari;
(g) partecipazione ad operazioni di mantenimento della pace ed
umanitarie;
(h) visite di navi ed aeromobili militari;
(i) scambio nel campo degli eventi culturali e sportivi;
(j) supporto alle iniziative commerciali relative ai materiali ed ai
servizi della Difesa; e
(k) altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti.