(Allegato-art. 4)
                             ARTICOLO 4 
                      MODALITA' DI COOPERAZIONE 
 
La cooperazione tra le Parti in materia  di  Difesa  potra'  avvenire
secondo le seguenti modalita': 
 
(a) visite reciproche di delegazioni di enti civili e militari; 
 
(b) scambio di esperienze tra esperti delle Parti; 
 
(c) incontri tra rappresentanti delle Difesa; 
 
(d) scambio di relatori e di  personale  di  formazione,  nonche'  di
    studenti provenienti da Istituzioni militari; 
 
(e) partecipazione  a  corsi  teorici  e  pratici,   a   periodi   di
    orientamento,  a  seminari,  conferenze,  dibattiti  e   simposi,
    organizzati presso organi civili e militari della Difesa; 
 
(f) partecipazione ad esercitazioni militari; 
 
(g) partecipazione  ad  operazioni  di  mantenimento  della  pace  ed
    umanitarie; 
 
(h) visite di navi ed aeromobili militari; 
 
(i) scambio nel campo degli eventi culturali e sportivi; 
 
(j) supporto alle iniziative commerciali relative ai materiali ed  ai
    servizi della Difesa; e 
 
(k) altri settori militari di interesse comune per entrambe le Parti.