ARTICOLO 5
ASPETTI FINANZIARI
(1) Ciascuna Parte sosterra' le spese di sua competenza relative
all'esecuzione del presente Accordo, ivi incluse:
(a) le spese di viaggio, gli stipendi, l'assicurazione per la
malattia e gli infortuni, nonche' gli oneri relativi ad ogni
altra indennita' dovuta al proprio personale in conformita'
alla legislazione ed ai regolamenti nazionali;
(b) le spese mediche ed odontoiatriche, nonche' le spese
derivanti dal trasporto, dalla rimozione o dalla evacuazione
di proprio personale malato, infortunato o deceduto.
(2) Ferme restando le disposizioni del punto(1) (b), la Parte
ospitante fornira' cure mediche ed odontoiatriche d'urgenza,
presso infrastrutture sanitarie delle proprie Forze Armate, a
tutto il personale della Parte inviante che possa necessitare di
assistenza sanitaria durante l'esecuzione delle attivita' di
cooperazione bilaterale previste dal presente Accordo e, ove
necessario, presso altre strutture sanitarie civili, a condizione
che la Parte inviante ne sostenga le spese su richiesta.
(3) Tutte le attivita' condotte ai sensi del presente Accordo saranno
subordinate alla disponibilita' di fondi delle Parti.