(Allegato-art. 5)
                             ARTICOLO 5 
                         ASPETTI FINANZIARI 
 
 
(1) Ciascuna Parte sosterra' le  spese  di  sua  competenza  relative
    all'esecuzione del presente Accordo, ivi incluse: 
 
    (a) le spese di viaggio, gli  stipendi,  l'assicurazione  per  la
        malattia e gli infortuni, nonche' gli oneri relativi ad  ogni
        altra indennita' dovuta al proprio personale  in  conformita'
        alla legislazione ed ai regolamenti nazionali; 
    (b) le  spese  mediche  ed  odontoiatriche,  nonche'   le   spese
        derivanti dal trasporto, dalla rimozione o dalla  evacuazione
        di proprio personale malato, infortunato o deceduto. 
 
(2) Ferme  restando  le  disposizioni  del  punto(1)  (b),  la  Parte
    ospitante fornira'  cure  mediche  ed  odontoiatriche  d'urgenza,
    presso infrastrutture sanitarie delle  proprie  Forze  Armate,  a
    tutto il personale della Parte inviante che possa necessitare  di
    assistenza sanitaria  durante  l'esecuzione  delle  attivita'  di
    cooperazione bilaterale previste  dal  presente  Accordo  e,  ove
    necessario, presso altre strutture sanitarie civili, a condizione
    che la Parte inviante ne sostenga le spese su richiesta. 
 
(3) Tutte le attivita' condotte ai sensi del presente Accordo saranno
    subordinate alla disponibilita' di fondi delle Parti.