(Allegato-art. 6)
                             ARTICOLO 6 
                            GIURISDIZIONE 
 
 
(1) La Parte inviante  ha  il  diritto  esclusivo  di  esercitare  la
    giurisdizione per quanto riguarda i reati  commessi,  nell'ambito
    delle attivita' di servizio, dal proprio personale sul territorio
    della  Parte  ospitante,  adottando  i  provvedimenti   giuridici
    consentiti  dalla  propria  legislazione  nazionale  contro  tale
    personale. 
 
(2) La Parte inviante informera', attraverso i canali diplomatici, la
    Parte  ospitante  del  risultato  di  qualsiasi   azione   legale
    intrapresa contro tale personale. 
 
(3) Nei casi in cui la Parte ospitante ha  il  diritto  esclusivo  di
    esercitare la giurisdizione  riguardo  ai  reati  che  non  siano
    compiuti nell'ambito delle attivita' di  servizio  dal  personale
    della  Parte  inviante,  la   medesima   Parte   esaminera'   con
    accuratezza la richiesta della Parte  inviante  di  rinunciare  a
    tale  esercizio  per  le  questioni  di  particolare   importanza
    umanitaria. 
 
(4) Nei casi  in  cui  i  membri  della  Parte  inviante  sono  stati
    condannati per reati per i quali la legislazione nazionale  della
    Parte ospitante preveda l'applicazione della pena capitale e /  o
    di  altre  sanzioni  contrarie  alla  legislazione  della   Parte
    inviante, tali sanzioni non saranno applicate.