ARTICOLO 6
GIURISDIZIONE
(1) La Parte inviante ha il diritto esclusivo di esercitare la
giurisdizione per quanto riguarda i reati commessi, nell'ambito
delle attivita' di servizio, dal proprio personale sul territorio
della Parte ospitante, adottando i provvedimenti giuridici
consentiti dalla propria legislazione nazionale contro tale
personale.
(2) La Parte inviante informera', attraverso i canali diplomatici, la
Parte ospitante del risultato di qualsiasi azione legale
intrapresa contro tale personale.
(3) Nei casi in cui la Parte ospitante ha il diritto esclusivo di
esercitare la giurisdizione riguardo ai reati che non siano
compiuti nell'ambito delle attivita' di servizio dal personale
della Parte inviante, la medesima Parte esaminera' con
accuratezza la richiesta della Parte inviante di rinunciare a
tale esercizio per le questioni di particolare importanza
umanitaria.
(4) Nei casi in cui i membri della Parte inviante sono stati
condannati per reati per i quali la legislazione nazionale della
Parte ospitante preveda l'applicazione della pena capitale e / o
di altre sanzioni contrarie alla legislazione della Parte
inviante, tali sanzioni non saranno applicate.