(Allegato-art. 7)
                             ARTICOLO 7 
                       RISARCIMENTO DEI DANNI 
 
 
(1) Il risarcimento dei danni alla proprieta' o per lesioni  o  morte
    di un membro della Parte ospitante causato  dal  personale  della
    Parte   inviante   durante   o   in   relazione   alla    propria
    missione/esercitazione nell'ambito del  presente  Accordo,  sara'
    disciplinato di comune accordo tra le Parti. 
 
(2) Il risarcimento dei danni alla proprieta' o per lesioni  o  morte
    di  un  privato  cittadino  della  Parte  ospitante  causato  dal
    personale della Parte inviante durante o in  connessione  con  la
    propria  missione  o  esercitazione  nell'ambito   del   presente
    Accordo, sara'  disciplinato  in  conformita'  alla  legislazione
    nazionale della Parte ospitante.