ARTICOLO 7
RISARCIMENTO DEI DANNI
(1) Il risarcimento dei danni alla proprieta' o per lesioni o morte
di un membro della Parte ospitante causato dal personale della
Parte inviante durante o in relazione alla propria
missione/esercitazione nell'ambito del presente Accordo, sara'
disciplinato di comune accordo tra le Parti.
(2) Il risarcimento dei danni alla proprieta' o per lesioni o morte
di un privato cittadino della Parte ospitante causato dal
personale della Parte inviante durante o in connessione con la
propria missione o esercitazione nell'ambito del presente
Accordo, sara' disciplinato in conformita' alla legislazione
nazionale della Parte ospitante.