ARTICOLO 8
COOPERAZIONE NEL CAMPO DEI MATERIALI PER LA DIFESA
(1) Le Parti si accorderanno in merito ad una possibile cooperazione,
ai sensi delle rispettive leggi nazionali ed obblighi
internazionali, nei seguenti settori delle industrie della
difesa:
(a) navi e relativi equipaggiamenti;
(b) aeromobili militari, elicotteri, sistemi aerospaziali e
relativi equipaggiamenti;
(c) carri e veicoli militari;
(d) armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento;
(e) armamento di medio e grosso calibro e relativo
munizionamento;
(f) bombe, mine (fatta eccezione per le mine anti-uomo), razzi,
missili, siluri e relativo equipaggiamento di controllo;
(g) polveri, esplosivi e propellenti per uso militare;
(h) sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici e relativo
equipaggiamento per l'uso militare;
(i) materiali speciali blindati;
(j) materiali specifici per l'addestramento militare;
(k) macchine ed equipaggiamento costruiti per la fabbricazione,
il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni; e
(l) equipaggiamento speciale appositamente costruito per uso
militare.
(2) Il reciproco equipaggiamento di materiali di interesse delle
rispettive Forze Armate sara' soggetto alle legislazioni
nazionali delle Parti ed agli obblighi internazionali e potra'
essere attuato attraverso operazioni dirette da Stato a Stato
oppure tramite societa' private autorizzate dai rispettivi
Governi.
(3) Le Parti si impegneranno a non riesportare il materiale acquisito
a terze Parti senza il preventivo consenso scritto della Parte
che ha originariamente fornito il suddetto materiale.
(4) La cooperazione nel campo dei materiali della Difesa sara'
attuata attraverso:
(a) ricerca scientifica, test e progettazione;
(b) scambio di esperienze nel campo tecnico;
(c) reciproca produzione, modernizzazione e scambio di servizi
tecnici nei settori stabiliti dalle Parti; e
(d) supporto alle industrie della Difesa ed agli Enti governativi
al fine di avviare la cooperazione nel settore della
produzione dei materiali della Difesa.
(5) Le Parti si impegneranno a darsi reciproca assistenza e
collaborazione ai sensi del presente Accordo al fine di
consentire alle industrie o alle organizzazioni delle Parti o ad
entrambe di eseguire programmi e progetti, come previsto
nell'ambito del presente Accordo.