(Allegato-art. 8)
                             ARTICOLO 8 
         COOPERAZIONE NEL CAMPO DEI MATERIALI PER LA DIFESA 
 
 
(1) Le Parti si accorderanno in merito ad una possibile cooperazione,
    ai  sensi  delle   rispettive   leggi   nazionali   ed   obblighi
    internazionali,  nei  seguenti  settori  delle  industrie   della
    difesa: 
    (a) navi e relativi equipaggiamenti; 
    (b) aeromobili  militari,  elicotteri,  sistemi  aerospaziali   e
        relativi equipaggiamenti; 
    (c) carri e veicoli militari; 
    (d) armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento; 
    (e) armamento   di   medio   e   grosso   calibro   e    relativo
        munizionamento; 
    (f) bombe, mine (fatta eccezione per le mine  anti-uomo),  razzi,
        missili, siluri e relativo equipaggiamento di controllo; 
    (g) polveri, esplosivi e propellenti per uso militare; 
    (h) sistemi elettronici, elettro-ottici e fotografici e  relativo
        equipaggiamento per l'uso militare; 
    (i)	materiali speciali blindati; 
    (j)	materiali specifici per l'addestramento militare; 
    (k) macchine ed equipaggiamento costruiti per  la  fabbricazione,
        il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni; e 
    (l) equipaggiamento  speciale  appositamente  costruito  per  uso
        militare. 
 
(2) Il reciproco equipaggiamento  di  materiali  di  interesse  delle
    rispettive  Forze  Armate  sara'   soggetto   alle   legislazioni
    nazionali delle Parti ed agli obblighi  internazionali  e  potra'
    essere attuato attraverso operazioni dirette  da  Stato  a  Stato
    oppure  tramite  societa'  private  autorizzate  dai   rispettivi
    Governi. 
 
(3) Le Parti si impegneranno a non riesportare il materiale acquisito
    a terze Parti senza il preventivo consenso  scritto  della  Parte
    che ha originariamente fornito il suddetto materiale. 
 
(4) La cooperazione  nel  campo  dei  materiali  della  Difesa  sara'
    attuata attraverso: 
 
    (a) ricerca scientifica, test e progettazione; 
    (b) scambio di esperienze nel campo tecnico; 
    (c) reciproca produzione, modernizzazione e  scambio  di  servizi
        tecnici nei settori stabiliti dalle Parti; e 
    (d) supporto alle industrie della Difesa ed agli Enti governativi
        al  fine  di  avviare  la  cooperazione  nel  settore   della
        produzione dei materiali della Difesa. 
 
(5) Le  Parti  si  impegneranno  a  darsi  reciproca   assistenza   e
    collaborazione  ai  sensi  del  presente  Accordo  al   fine   di
    consentire alle industrie o alle organizzazioni delle Parti o  ad
    entrambe  di  eseguire  programmi  e  progetti,   come   previsto
    nell'ambito del presente Accordo.