(Allegato)
                                                             Allegato 
 
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE  AL  DECRETO-LEGGE  1°
  MARZO 2022, N. 17 
 
  All'articolo 1: 
    al  comma  3,  le  parole:  «dalla  presente  disposizione»  sono
sostituite dalle seguenti: «dai commi 1 e 2 del presente articolo». 
  Dopo l'articolo 2 e' inserito il seguente: 
  «Art. 2-bis (Rendicontazione dell'utilizzo delle risorse  destinate
al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi dell'energia).
- 1. L'ARERA effettua la rendicontazione dell'utilizzo delle  risorse
destinate al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi  nei
settori elettrico e del gas  naturale,  con  particolare  riferimento
alle  disponibilita'  in  conto   residui   trasferite   alla   CSEA,
distinguendo nel dettaglio tra: 
    a) il comparto elettrico, ai sensi delle seguenti disposizioni: 
      1) articolo 30, comma 3, del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
      2) articolo 6, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69; 
      3) articoli 5 e 5-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106; 
      4) articolo 1, commi 1 e  2,  del  decreto-legge  27  settembre
2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25  novembre
2021, n. 171; 
      5) articolo 1, commi da 503 a  505,  della  legge  30  dicembre
2021, n. 234; 
      6) articolo  14  del  decreto-legge  27  gennaio  2022,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25; 
      7) articolo 1 del presente decreto; 
    b) il comparto del gas, ai sensi delle seguenti disposizioni: 
      1) articolo 2, commi 1 e  2,  del  decreto-legge  27  settembre
2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25  novembre
2021, n. 171; 
      2) articolo 1, commi da 506 a  508,  della  legge  30  dicembre
2021, n. 234; 
      3) articolo 2 del presente decreto. 
  2. Entro il 16 maggio 2022, l'ARERA trasmette la rendicontazione di
cui al comma  1  al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  al
Ministero della transizione ecologica e alle  competenti  Commissioni
parlamentari. 
  3. A decorrere dal 1° giugno 2022, entro trenta giorni  dalla  data
di entrata in  vigore  di  ulteriori  misure  di  contenimento  degli
effetti degli aumenti dei prezzi nei  settori  elettrico  e  del  gas
naturale, l'ARERA effettua  la  rendicontazione  dell'utilizzo  delle
risorse destinate a tali misure,  con  particolare  riferimento  alle
disponibilita' in conto residui trasferite  alla  CSEA,  distinguendo
nel dettaglio tra il comparto elettrico e il comparto del gas,  e  la
trasmette al Ministero dell'economia e delle  finanze,  al  Ministero
della   transizione   ecologica   e   alle   competenti   Commissioni
parlamentari. 
  4. Entro  il  31  dicembre  di  ogni  anno,  l'ARERA  trasmette  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   al   Ministero   della
transizione ecologica e alle competenti Commissioni parlamentari  una
relazione  sull'effettivo  utilizzo  delle   risorse   destinate   al
contenimento degli effetti  degli  aumenti  dei  prezzi  nei  settori
elettrico e del gas naturale per l'anno  in  corso,  con  particolare
riferimento alle disponibilita'  in  conto  residui  trasferite  alla
CSEA, distinguendo nel dettaglio  tra  il  comparto  elettrico  e  il
comparto del gas». 
  Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente: 
  «Art. 3-bis (Strategia nazionale contro la poverta' energetica).  -
1. Dopo il  comma  6  dell'articolo  11  del  decreto  legislativo  8
novembre 2021, n. 210, sono inseriti i seguenti: 
  "6-bis.  Sulla  base  dei  dati  di  cui   al   comma   6   forniti
dall'Osservatorio,  il  Ministro  della  transizione  ecologica,  con
proprio decreto, da  emanare  entro  novanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione,  adotta  la  Strategia
nazionale contro la poverta' energetica. 
  6-ter. La Strategia di cui  al  comma  6-bis  stabilisce  obiettivi
indicativi periodici per  l'elaborazione,  a  livello  nazionale,  di
misure strutturali e di lungo  periodo  e  per  l'integrazione  delle
azioni in corso di esecuzione e  di  quelle  programmate  nell'ambito
delle politiche pubbliche al fine di contrastare in modo omogeneo  ed
efficace il fenomeno della poverta' energetica. 
  6-quater. Lo schema della  Strategia  di  cui  al  comma  6-bis  e'
sottoposto a consultazione pubblica e gli esiti  della  consultazione
sono incorporati, in forma sintetica, nella versione definitiva della
Strategia medesima. In fase di attuazione delle misure previste dalla
Strategia sono svolte consultazioni pubbliche periodiche, in modo  da
favorire    un'ampia    partecipazione,    per     la     valutazione
dell'aggiornamento della Strategia medesima. 
  6-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni  di  cui  ai  commi
6-bis, 6-ter e 6-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a
carico della finanza pubblica. La Strategia nazionale di cui al comma
6-bis e' attuata con le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o  maggiori  oneri  a
carico della finanza pubblica"». 
  All'articolo 4: 
    al comma 1, le parole: «del costo per KWh» sono sostituite  dalle
seguenti: «del costo per kWh»; 
    dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
  «5-bis. Al fine di mitigare  gli  aumenti  dei  costi  delle  fonti
energetiche per le imprese di cui al comma 1 e, in  particolare,  per
le imprese del settore del cemento, nel rispetto dei  limiti  tecnici
impiantistici previsti dalle disposizioni in materia  di  prevenzione
degli incendi e dalle disposizioni in  materia  di  elaborazione  dei
piani di emergenza di cui all'articolo  26-bis  del  decreto-legge  4
ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1°
dicembre 2018, n. 132, in deroga ai vigenti  atti  autorizzativi,  in
caso  di  impianti  di  produzione  di   cemento   autorizzati   allo
svolgimento  delle  operazioni  R1  con  limiti  quantitativi  orari,
giornalieri o  riferiti  ad  altro  periodo  inferiore  all'anno,  si
considera  vincolante  soltanto  il  quantitativo  massimo  annuo  di
utilizzo limitatamente  ai  quantitativi  effettivamente  avviati  al
recupero energetico. Tale deroga si applica agli impianti di  cui  al
periodo precedente, previa comunicazione all'autorita' competente che
ha  rilasciato  l'autorizzazione  e  all'agenzia  regionale  per   la
protezione ambientale territorialmente competente. Le disposizioni di
cui al presente comma si applicano dalla data di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto fino al  31  dicembre
2022». 
  All'articolo 6: 
    al  comma  2,  la  parola:  «forfettaria»  e'  sostituita   dalla
seguente: «forfetaria»; 
    al comma  3,  primo  periodo,  le  parole:  «ed  esercenti»  sono
sostituite dalla seguente: «esercenti», dopo le parole: «a bassissime
emissioni inquinanti» sono inserite le seguenti: «nonche' Euro  VI/C,
Euro VI/B, Euro VI/A ed Euro V» e le parole: «al  netto  dell'imposta
sul valore aggiunto» sono sostituite  dalle  seguenti:  «,  al  netto
dell'imposta sul valore aggiunto,»; 
    al comma 4, terzo periodo, le parole:  «dall'entrata  in  vigore»
sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in  vigore»  e
dopo le parole: «di concessione»  sono  inserite  le  seguenti:  «del
credito d'imposta»; 
    al  comma  5,  primo   periodo,   le   parole:   «efficientamento
energetico»   sono    sostituite    dalle    seguenti:    «incremento
dell'efficienza  energetica»  e  le  parole:  «ed   esercenti»   sono
sostituite dalla seguente: «esercenti»; 
    al comma 6, terzo periodo, le parole:  «dall'entrata  in  vigore»
sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in  vigore»  e
dopo le parole: «di concessione»  sono  inserite  le  seguenti:  «del
credito d'imposta»; 
    al  comma  7,  le  parole:  «dalla  presente  disposizione»  sono
sostituite dalle seguenti: «dal presente articolo». 
  All'articolo 7: 
    al comma  1,  la  parola:  «determinatasi»  e'  sostituita  dalla
seguente: «determinata»; 
    al  comma  2,  la  parola:  «individuate»  e'  sostituita   dalla
seguente: «stabiliti»; 
    al comma 3, le parole: «, e' incrementato» sono sostituite  dalle
seguenti: «e' incrementato»; 
    dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
  «3-bis. Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli
enti di promozione sportiva e le  associazioni  e  societa'  sportive
professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio  fiscale,
la sede legale o la sede  operativa  nel  territorio  dello  Stato  e
operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento,
ai sensi del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  24
ottobre 2020, i termini di sospensione di cui all'articolo  1,  comma
923, lettere a), b), c) e d), della legge 30 dicembre 2021,  n.  234,
compresi i termini in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2022  al  31
luglio 2022, sono prorogati fino al 31 luglio 2022. 
  3-ter.  I  versamenti  sospesi  ai  sensi  del  comma  3-bis   sono
effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi,  in  un'unica
soluzione entro il 31 agosto 2022 o mediante rateizzazione fino a  un
massimo di quattro rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento
del totale dovuto, e l'ultima rata di dicembre 2022  pari  al  valore
residuo. Il versamento della prima rata avviene entro  il  31  agosto
2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di dicembre 2022
devono essere effettuati entro il giorno 16 del detto mese. Non si fa
luogo al rimborso di quanto gia' versato. 
  3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a  40  milioni  di
euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 42». 
  All'articolo 9: 
    al comma 1 e' premesso il seguente: 
  «01. All'articolo 5 del decreto legislativo 3 marzo  2011,  n.  28,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3 sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi:  "Nel
caso di interventi di modifica non  sostanziale  che  determinino  un
incremento della potenza installata  e  la  necessita'  di  ulteriori
opere connesse senza incremento dell'area occupata, la  realizzazione
delle medesime opere connesse e' soggetta alla procedura semplificata
di cui all'articolo 6-bis. Per le aree  interessate  dalle  modifiche
degli impianti non precedentemente valutate sotto  il  profilo  della
tutela archeologica resta fermo quanto previsto dall'articolo 25  del
codice dei contratti pubblici,  di  cui  al  decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50"; 
    b) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: 
  "3-bis. Per 'sito dell'impianto eolico' si intende: 
    a) nel caso di impianti su un'unica direttrice, il nuovo impianto
e' realizzato sulla stessa direttrice con una deviazione  massima  di
un angolo di 20°, utilizzando la stessa lunghezza piu' una tolleranza
pari al 20  per  cento  della  lunghezza  dell'impianto  autorizzato,
calcolata tra gli assi dei due  aerogeneratori  estremi,  arrotondato
per eccesso; 
    b)  nel  caso  di  impianti  dislocati  su  piu'  direttrici,  la
superficie planimetrica complessiva del nuovo impianto e' al  massimo
pari alla superficie autorizzata piu' una tolleranza complessiva  del
20 per cento; la superficie autorizzata  e'  definita  dal  perimetro
individuato, planimetricamente,  dalla  linea  che  unisce,  formando
sempre angoli  convessi,  i  punti  corrispondenti  agli  assi  degli
aerogeneratori autorizzati piu' esterni"; 
    c) il comma 3-quater e' sostituito dal seguente: 
  "3-quater. Per 'altezza  massima  dei  nuovi  aerogeneratori'  (h2)
raggiungibile dall'estremita' delle pale si intende il  prodotto  tra
l'altezza massima dal suolo (h1) raggiungibile dall'estremita'  delle
pale dell'aerogeneratore gia' esistente e il rapporto tra i  diametri
del  rotore  del  nuovo  aerogeneratore  (d2)  e  dell'aerogeneratore
esistente (d1): h2=h1*(d2/d1)"»; 
    il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Il comma 5 dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 3  marzo
2011, n. 28, e' sostituito dal seguente: 
  "5. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di  accisa
sull'energia elettrica,  l'installazione,  con  qualunque  modalita',
anche  nelle  zone  A  degli  strumenti  urbanistici  comunali,  come
individuate ai sensi del decreto del Ministro dei lavori  pubblici  2
aprile 1968, n. 1444, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli
edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato  A  al  regolamento
edilizio-tipo, adottato con intesa  sancita  in  sede  di  Conferenza
unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU,  o  su  strutture  e  manufatti
fuori terra diversi dagli edifici, ivi compresi strutture,  manufatti
ed edifici gia' esistenti all'interno dei comprensori sciistici, e la
realizzazione delle  opere  funzionali  alla  connessione  alla  rete
elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonche' nelle
relative  pertinenze,  compresi   gli   eventuali   potenziamenti   o
adeguamenti della  rete  esterni  alle  aree  dei  medesimi  edifici,
strutture e manufatti, sono considerate  interventi  di  manutenzione
ordinaria  e  non  sono  subordinate  all'acquisizione  di  permessi,
autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque  denominati,
ivi compresi quelli previsti dal codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  a
eccezione degli  impianti  installati  in  aree  o  immobili  di  cui
all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del citato codice di  cui
al decreto legislativo n. 42 del 2004, individuati mediante  apposito
provvedimento amministrativo ai sensi degli articoli da 138 a  141  e
fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157  del  medesimo
codice.  In  presenza  dei  vincoli  di  cui  al  primo  periodo,  la
realizzazione degli interventi  ivi  indicati  e'  consentita  previo
rilascio dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione competente
ai sensi del citato codice di cui al decreto legislativo  n.  42  del
2004. Le  disposizioni  del  primo  periodo  si  applicano  anche  in
presenza di vincoli ai sensi dell'articolo 136, comma 1, lettera  c),
del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004,  ai
soli fini dell'installazione di pannelli  integrati  nelle  coperture
non visibili dagli spazi  pubblici  esterni  e  dai  punti  di  vista
panoramici, eccettuate le coperture i cui manti siano  realizzati  in
materiali della tradizione locale"»; 
    dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
  «1-bis. Il comma 9-bis dell'articolo 6 del  decreto  legislativo  3
marzo 2011, n. 28, e' sostituito dal seguente: 
  "9-bis. Per l'attivita' di costruzione  ed  esercizio  di  impianti
fotovoltaici di potenza fino a  20  MW  e  delle  relative  opere  di
connessione alla rete elettrica di alta e media tensione  localizzati
in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale  nonche'
in discariche o lotti di discarica chiusi e  ripristinati  ovvero  in
cave o lotti di cave non suscettibili di  ulteriore  sfruttamento,  e
delle relative opere connesse  e  infrastrutture  necessarie,  per  i
quali l'autorita' competente al  rilascio  dell'autorizzazione  abbia
attestato l'avvenuto completamento delle attivita' di recupero  e  di
ripristino ambientale previste nel titolo autorizzatorio nel rispetto
delle norme regionali vigenti, si applicano le disposizioni di cui al
comma 1. Le medesime disposizioni di cui al comma 1 si  applicano  ai
progetti di nuovi impianti  fotovoltaici  da  realizzare  nelle  aree
classificate idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo
8 novembre 2021, n. 199, ivi comprese le aree di cui al comma 8 dello
stesso articolo 20, di potenza fino a 10 MW,  nonche'  agli  impianti
agro-voltaici  di  cui   all'articolo   65,   comma   1-quater,   del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24  marzo  2012,  n.  27,  che  distino  non  piu'  di  3
chilometri  da  aree  a  destinazione  industriale,   artigianale   e
commerciale.  Il  limite  di  cui  alla  lettera  b)  del   punto   2
dell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152, per il procedimento di  verifica  di  assoggettabilita'
alla valutazione di impatto ambientale di  cui  all'articolo  19  del
medesimo decreto,  e'  elevato  a  20  MW  per  queste  tipologie  di
impianti, purche' il proponente alleghi alla dichiarazione di cui  al
comma  2  del  presente  articolo  un'autodichiarazione  dalla  quale
risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree comprese  tra
quelle specificamente elencate e individuate ai sensi  della  lettera
f) dell'allegato 3 annesso al decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico 10 settembre 2010, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
219 del 18 settembre 2010. La procedura di cui al presente comma, con
edificazione diretta degli impianti  fotovoltaici  e  delle  relative
opere connesse e infrastrutture necessarie, si applica anche  qualora
la  pianificazione   urbanistica   richieda   piani   attuativi   per
l'edificazione". 
  1-ter. Al fine di conseguire celermente  gli  obiettivi  del  Piano
nazionale  di  ripresa  e  resilienza  previsti  dalla   missione   2
(M2-Rivoluzione  verde  e  Transizione   ecologica),   componente   1
(Economia circolare  e  agricoltura  sostenibile),  investimento  3.1
(Isole Verdi),  e  di  raggiungere  entro  il  31  dicembre  2026  la
copertura totale del fabbisogno energetico  delle  isole  minori  non
interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili,  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto il Ministro della transizione ecologica, con decreto
adottato sentita l'ARERA  e  previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281, provvede all'aggiornamento delle disposizioni di cui al
decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  14  febbraio  2017,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017. 
  1-quater. La revisione del  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico 14 febbraio 2017 di cui al comma 1-ter deve prevedere: 
    a)  la  conversione,  entro  l'anno  2026,  degli   impianti   di
produzione energetica a combustibili fossili da parte delle  societa'
elettriche di cui all'allegato 1 al medesimo decreto, mediante  piani
di investimenti, comprendenti anche  le  reti  di  distribuzione,  da
trasmettere al Ministero della  transizione  ecologica  e  agli  enti
locali competenti entro il 31 dicembre 2022; 
    b) l'inserimento dell'isola di  Giannutri,  come  territorio  del
comune dell'Isola del Giglio,  nell'elenco  delle  isole  di  cui  al
citato allegato 1 al medesimo decreto. 
  1-quinquies. Gli impianti fotovoltaici con moduli a  terra  la  cui
potenza elettrica risulta inferiore a 1 MW, nonche' le opere connesse
e le infrastrutture indispensabili alla costruzione  e  all'esercizio
degli stessi impianti situati in aree  idonee,  non  sottoposte  alle
norme di tutela, ai  sensi  del  codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e al
di fuori delle zone A di cui  al  decreto  del  Ministro  dei  lavori
pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, per la cui  realizzazione  non  sono
previste   procedure   di   esproprio,   sono   realizzati   mediante
dichiarazione di inizio lavori asseverata di cui all'articolo  6-bis,
comma 1, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. 
  1-sexies. Al comma 2-quater dell'articolo  1  del  decreto-legge  7
febbraio 2002, n. 7, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9
aprile 2002, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera  a),  le  parole:  "da  fonte  fossile  di"  sono
sostituite dalle seguenti: "da fonte rinnovabile o da  fonte  fossile
che abbiano"; 
    b) alla lettera c), alinea, le parole: "o meno" sono soppresse». 
  Dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 9-bis (Requisiti degli impianti termici). - 1. All'articolo 5
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  26
agosto 1993, n. 412, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 9-bis, lettera e), dopo la parola: "installati"  sono
inserite le seguenti: "pompe di calore a gas o"; 
    b) al comma 9-ter, numero iii, dopo la parola: "installare"  sono
inserite le seguenti: "pompe di calore a gas o" e le parole: "e pompe
di calore il cui rendimento sia" sono sostituite dalle  seguenti:  "e
pompe di calore a gas, comprese quelle  dei  generatori  ibridi,  che
abbiano un rendimento". 
  Art.  9-ter  (Semplificazioni  per  l'installazione   di   impianti
fotovoltaici  flottanti).  -  1.  Ferme  restando   le   disposizioni
tributarie  in  materia  di  accisa   sull'energia   elettrica,   per
l'attivita' di  realizzazione  e  di  esercizio  di  impianti  solari
fotovoltaici di potenza fino a 10 MW, comprese  le  opere  funzionali
alla  connessione  alla  rete  elettrica,  collocati   in   modalita'
flottante sullo specchio  d'acqua  di  invasi  e  di  bacini  idrici,
compresi gli invasi  idrici  nelle  cave  dismesse,  o  installati  a
copertura  dei  canali  di  irrigazione,  si  applica  la   procedura
abilitativa semplificata di cui all'articolo 6, comma 1, del  decreto
legislativo 3 marzo 2011, n.  28,  fatte  salve  le  disposizioni  in
materia di valutazione  di  impatto  ambientale  e  di  tutela  delle
risorse idriche di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
a eccezione degli  impianti  installati  in  bacini  d'acqua  che  si
trovano all'interno delle aree previste all'articolo 136  del  codice
dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, delle aree naturali protette di cui alla legge 6
dicembre 1991, n. 394, o di siti della rete Natura 2000. 
  2.  Con  decreto  del  Ministro  della  transizione  ecologica,  di
concerto con il  Ministro  delle  infrastrutture  e  della  mobilita'
sostenibili e con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da
emanare entro novanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, previa intesa in  sede  di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i  criteri  per  l'inserimento  e
l'integrazione degli impianti di cui al  comma  1  sotto  il  profilo
ambientale, anche al fine di  assicurare  un'adeguata  superficie  di
soleggiamento  dello  specchio  d'acqua  e  una  corretta   posizione
dell'impianto rispetto alle sponde e alla profondita' del bacino. 
  Art. 9-quater (Modifica all'articolo 13 del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per  il  Trentino-Alto
Adige, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica  31  agosto
1972, n. 670, in materia di  concessioni  per  grandi  derivazioni  a
scopo idroelettrico). - 1. All'articolo 13, comma 6, del testo  unico
delle leggi costituzionali concernenti lo  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto  Adige,  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670,  le  parole:  "ancorche'  scadute,
sono prorogate di diritto" sono sostituite dalle seguenti: "o a  data
successiva individuata dallo Stato per analoghe concessioni di grandi
derivazioni idroelettriche situate  nel  territorio  nazionale,  sono
prorogate di diritto, ancorche' scadute,". 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono approvate ai sensi e  per
gli effetti dell'articolo 104 del testo unico di cui al  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670». 
  Dopo l'articolo 10 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 10-bis (Installazione di impianti a fonti rinnovabili in aree
a  destinazione  industriale).  -  1.  In   deroga   agli   strumenti
urbanistici comunali e agli indici di copertura esistenti, nelle aree
a destinazione industriale e' consentita l'installazione di  impianti
solari  fotovoltaici  e  termici  che  coprano  una  superficie   non
superiore al 60 per cento dell'area industriale di pertinenza. 
  2. Gli impianti di cui al comma  1  possono  essere  installati  su
strutture di sostegno appositamente realizzate. 
  Art. 10-ter (Misure per lo sviluppo delle fonti rinnovabili  e  per
il contenimento dei prezzi energetici). - 1. Al comma 1 dell'articolo
30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera a), il numero 2) e' sostituito dal seguente: 
      "2) con uno o piu' impianti di produzione da fonti  rinnovabili
ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli  presso  il  quale
l'autoconsumatore opera, fermo  restando  che  tali  edifici  o  siti
devono essere nella disponibilita'  dell'autoconsumatore  stesso.  In
tal caso: 
        2.1)  l'impianto  puo'  essere   direttamente   interconnesso
all'utenza  del  cliente  finale  con  un  collegamento  diretto   di
lunghezza non superiore a 10 chilometri, al quale non possono  essere
allacciate utenze diverse  da  quelle  dell'unita'  di  produzione  e
dell'unita'  di  consumo.  La  linea  diretta  di  collegamento   tra
l'impianto di produzione e l'unita'  di  consumo,  se  interrata,  e'
autorizzata con le medesime procedure di autorizzazione dell'impianto
di  produzione.  L'impianto  dell'autoconsumatore  puo'   essere   di
proprieta' di un terzo o gestito da un terzo alle condizioni  di  cui
al numero 1); 
        2.2)   l'autoconsumatore   puo'   utilizzare   la   rete   di
distribuzione esistente  per  condividere  l'energia  prodotta  dagli
impianti a fonti rinnovabili e consumarla nei punti di  prelievo  dei
quali sia titolare lo stesso autoconsumatore"; 
    b) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: 
    "c) nel caso in cui operi con le modalita' di  cui  alla  lettera
a), numero 2.2), puo' accedere agli strumenti  di  incentivazione  di
cui all'articolo 8 e alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma
3, lettera a); nel caso in cui operi con le  modalita'  di  cui  alla
lettera a), numeri  1)  e  2.1),  puo'  accedere  agli  strumenti  di
incentivazione di cui agli articoli 6, 7 e 8". 
  2. Dopo il comma 1  dell'articolo  30  del  decreto  legislativo  8
novembre 2021, n. 199, come  modificato  dal  comma  1  del  presente
articolo, e' inserito il seguente: 
  "1-bis. Gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, compresi
quelli di cui all'articolo 3, comma 11, del  decreto  legislativo  16
marzo 1999, n. 79, sono  applicati  alle  configurazioni  di  cui  al
numero 2.1) della lettera a) del comma 1 del presente articolo  nella
stessa misura applicata alle configurazioni di  cui  al  numero  2.2)
della medesima lettera. In sede di aggiornamento e adeguamento  della
regolazione dei sistemi semplici di produzione e  consumo,  ai  sensi
dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8  novembre  2021,
n. 210, l'ARERA stabilisce le modalita' con le quali quanto  previsto
dal  primo  periodo  del  presente  comma  e'  applicato  all'energia
autoconsumata nelle configurazioni di nuova  costruzione  di  cui  al
comma 1, lettera a), numero 2.1), del presente articolo"». 
  All'articolo 11: 
    al comma 1: 
      la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
    «a) al comma  1-quinquies,  dopo  le  parole:  "realizzazione  di
sistemi di monitoraggio" sono inserite le  seguenti:  ",  da  attuare
sulla base di linee guida adottate dal Consiglio per  la  ricerca  in
agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, in collaborazione  con
il Gestore dei servizi energetici (GSE), entro  trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione,"»; 
      la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
    «b) dopo il comma 1-sexies sono inseriti i seguenti: 
  "1-septies. Il comma 1 non si applica altresi' agli impianti solari
fotovoltaici flottanti da realizzare su superfici bagnate  ovvero  su
invasi artificiali di piccole o grandi  dimensioni,  ove  compatibili
con altri usi. 
  1-octies. Le particelle su cui insistono gli impianti  fotovoltaici
di cui ai commi da 1-quater a 1-sexies del presente articolo, anche a
seguito di frazionamento  o  trasferimento  a  qualsiasi  titolo  dei
terreni,  non  possono  essere  oggetto  di  ulteriori  richieste  di
installazione di impianti fotovoltaici per dieci anni  successivi  al
rilascio degli incentivi statali di  cui  al  decreto  legislativo  3
marzo 2011, n. 28"». 
  Dopo l'articolo 11 e' inserito il seguente: 
  «Art. 11-bis (Riconversione e incremento dell'efficienza energetica
degli impianti serricoli). - 1. Al fine  di  contrastare  il  degrado
ambientale e paesaggistico derivante dal  progressivo  deterioramento
strutturale del patrimonio serricolo  nazionale  e  di  favorirne  la
riconversione  per  un  efficiente  reimpiego,  il   Ministro   della
transizione ecologica,  con  proprio  decreto,  di  concerto  con  il
Ministro delle politiche agricole alimentari e  forestali  e  con  il
Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni  dalla  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
predispone un piano nazionale per  la  riconversione  degli  impianti
serricoli in siti agroenergetici. 
  2. Il decreto di cui al comma 1 determina le modalita' piu'  idonee
al perseguimento delle seguenti finalita': 
    a) rinnovare  strutturalmente  gli  impianti  serricoli  ai  fini
dell'adeguamento  alle  nuove  metodologie   di   produzione,   quali
l'agricoltura  integrata  e  la  coltivazione  fuori  suolo,  nonche'
dell'aggiornamento in materia di sicurezza; 
    b) indirizzare  gli  investimenti  verso  apprestamenti  protetti
progettati   per   assicurarne   la   sostenibilita'   ambientale   e
l'efficienza agronomica; 
    c)  favorire  l'uso  di  energie  rinnovabili  per  la   gestione
colturale e climatica, sostenendo gli investimenti per  la  riduzione
dell'impatto delle attivita' agricole sull'ambiente; 
    d)  favorire  la  trasformazione  degli  impianti  serricoli   da
strutture di consumo a strutture  di  produzione  e  di  condivisione
dell'energia, rendendo gli impianti medesimi produttori  dell'energia
necessaria al proprio funzionamento; 
    e)  incrementare  la  resilienza  degli  impianti  serricoli   ai
mutamenti climatici; 
    f) favorire il recupero  delle  acque  piovane  dai  tetti  degli
impianti serricoli; 
    g)  favorire  gli  investimenti  nel  settore  del   fotovoltaico
semitrasparente da installare sui tetti degli  impianti  serricoli  a
duplice  utilizzo  sia  energetico  sia   agricolo   per   le   nuove
installazioni e per il rinnovo e la manutenzione straordinaria  delle
installazioni esistenti; 
    h)  incentivare  lo  sviluppo  di  impianti  geotermici  a  bassa
entalpia; 
    i) favorire la diffusione  di  impianti  di  riscaldamento  e  di
raffrescamento, compreso il teleriscaldamento, da  trasformazione  di
biomasse e da centrali a biogas; 
    l)  incentivare  la  dismissione  degli  impianti  serricoli  con
caratteristiche di  vetusta'  e  di  inefficienza  energetica,  anche
attraverso la concessione di  contributi  per  la  demolizione  delle
strutture,  per  la  bonifica  dei  terreni  sottostanti  e  per   la
rinaturalizzazione nonche' per il rinnovamento  delle  strutture  con
finalita'  produttive,  prevedendo  l'elaborazione  di  un  piano  di
gestione e di coltivazione di durata almeno quinquennale; 
    m)  favorire  la  manutenzione   straordinaria   degli   impianti
serricoli  mediante  l'introduzione   di   reti   e   di   protezioni
antigrandine   nonche'   il   miglioramento   delle   caratteristiche
strutturali al fine di garantire l'incremento  delle  prestazioni  di
resilienza ai mutamenti climatici; 
    n) incentivare il rinnovamento  delle  coperture  degli  impianti
serricoli e l'eventuale sostituzione delle  coperture  in  vetro  con
impianti fotovoltaici semitrasparenti o con altre coperture idonee  a
incrementare la coibentazione degli ambienti di  coltivazione,  quali
la riduzione dei ponti termici e l'impiego di  teli  e  di  strutture
termicamente isolanti; 
    o) favorire  il  rinnovamento  delle  coperture  plastiche  degli
impianti serricoli con materiali innovativi fotoselettivi e di  lunga
durata, con caratteristiche di efficienza termica  o  con  specifiche
capacita' di trattamento e di modifica della luce in entrata, ai fini
della migliore gestione ed efficienza produttiva delle colture; 
    p)  favorire  il  rinnovamento  degli   impianti   di   controllo
ambientale, quali gli impianti di raffrescamento, di riscaldamento  e
di illuminazione, attraverso l'impiego  di  sistemi  interattivi  con
l'operatore e con gli impianti di controllo; 
    q) incentivare il rinnovamento  degli  impianti  di  coltivazione
mediante l'introduzione di sistemi di  coltivazione  fuori  suolo  in
ambiente protetto anche con il ricorso all'uso di  energia  da  fonti
rinnovabili; 
    r) favorire l'introduzione  di  sistemi  di  raccolta  dell'acqua
piovana e gli investimenti in sistemi e impianti  di  raccolta  e  di
riutilizzo delle acque  meteoriche,  quali  gli  invasi  di  raccolta
superficiali o sotto-superficiali, per un'ottimale integrazione delle
riserve idriche del suolo. 
  3. Il decreto di cui al comma 1 individua le forme e  le  modalita'
per il raccordo tra le finalita' di cui al presente  articolo  e  gli
obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per il comparto
agricolo, anche mediante il ricorso  agli  strumenti  finanziari  per
l'agricoltura sostenibile e le agroenergie nonche'  ai  contratti  di
filiera come strumento di programmazione complementare. 
  4. All'attuazione del piano di cui al comma 1 si  provvede  con  le
risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili  a  legislazione
vigente,  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica». 
  All'articolo 12: 
    al comma 1 sono premessi i seguenti: 
  «01. All'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo  8  novembre
2021, n. 199, dopo le  parole:  "ai  sensi  dell'articolo  20,"  sono
inserite le seguenti: "con decreto del  Ministero  della  transizione
ecologica, di concerto con il Ministero della cultura, previa  intesa
in sede di Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281,". 
  02. All'articolo 20, comma 3, del decreto  legislativo  8  novembre
2021, n. 199, dopo la parola: "parcheggi" sono inserite le  seguenti:
", nonche' di  aree  a  destinazione  industriale,  artigianale,  per
servizi e logistica". 
  03. All'articolo 20, comma 8, del decreto  legislativo  8  novembre
2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ",
nonche', per i soli impianti solari fotovoltaici, i siti in cui, alla
data di entrata in vigore della presente disposizione, sono  presenti
impianti fotovoltaici sui quali, senza variazione dell'area  occupata
o comunque con variazioni dell'area occupata nei limiti di  cui  alla
lettera c-ter), numero  1),  sono  eseguiti  interventi  di  modifica
sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione,
anche  con  l'aggiunta  di  sistemi  di  accumulo  di  capacita'  non
superiore a 3 MWh per ogni MW di potenza dell'impianto fotovoltaico"; 
    b) dopo la lettera c-bis) e' aggiunta la seguente: 
    "c-ter) esclusivamente per gli impianti fotovoltaici,  anche  con
moduli a terra, in assenza di vincoli ai sensi  della  parte  seconda
del codice dei beni culturali e del  paesaggio,  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42: 
      1) le aree classificate agricole, racchiuse in un  perimetro  i
cui punti distino non piu'  di  300  metri  da  zone  a  destinazione
industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di  interesse
nazionale, nonche' le cave e le miniere; 
      2)  le  aree  interne  agli   impianti   industriali   e   agli
stabilimenti, questi ultimi come definiti dall'articolo 268, comma 1,
lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' le
aree classificate agricole racchiuse in  un  perimetro  i  cui  punti
distino non piu' di 300 metri dal medesimo impianto o stabilimento; 
      3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una  distanza
non superiore a 150 metri"»; 
    dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
  «1-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 del decreto  legislativo  3
marzo 2011, n. 28, sono inseriti i seguenti: 
  "2-bis. Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 6, comma  9-bis,
6-bis e 7-bis, comma 5,  nelle  aree  idonee  identificate  ai  sensi
dell'articolo 20 del decreto legislativo 8  novembre  2021,  n.  199,
comprese le aree di cui al comma 8 dello stesso articolo 20, i regimi
di autorizzazione  per  la  costruzione  e  l'esercizio  di  impianti
fotovoltaici di nuova costruzione e  delle  opere  connesse  nonche',
senza variazione dell'area  interessata,  per  il  potenziamento,  il
rifacimento e l'integrale ricostruzione degli  impianti  fotovoltaici
esistenti e delle opere connesse sono disciplinati come segue: 
    a)  per  impianti  di  potenza  fino  a  1  MW:  si  applica   la
dichiarazione di inizio lavori  asseverata  per  tutte  le  opere  da
realizzare su aree nella disponibilita' del proponente; 
    b) per impianti di potenza superiore a 1 MW e fino a  10  MW:  si
applica la procedura abilitativa semplificata; 
    c) per impianti di potenza superiore  a  10  MW:  si  applica  la
procedura di autorizzazione unica. 
  2-ter. Ai  fini  del  comma  2-bis  resta  fermo  quanto  stabilito
all'articolo 22, comma 1,  lettera  a),  del  decreto  legislativo  8
novembre 2021, n. 199". 
  1-ter. Le disposizioni dei commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 4  del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, introdotte dal  comma  1-bis
del presente articolo, si applicano,  su  richiesta  del  proponente,
anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto. 
  1-quater. Nelle more dell'individuazione delle aree idonee  di  cui
all'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, agli
impianti che si  trovino  in  aree  non  soggette  a  vincolo  e  non
rientranti in aree dichiarate non idonee  ai  sensi  della  normativa
regionale, per i quali,  alla  data  di  pubblicazione  del  presente
decreto, sia in corso un procedimento di autorizzazione,  si  applica
la procedura  autorizzativa  di  cui  all'articolo  22  del  medesimo
decreto legislativo n. 199 del 2021». 
  Dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente: 
  «Art. 12-bis (Sottoprodotti  utilizzabili  negli  impianti  per  la
produzione di biogas e biometano). - 1. Al fine  di  semplificare  il
processo produttivo negli impianti per  la  produzione  di  biogas  e
biometano, i sottoprodotti di cui ai punti 2 e 3  della  tabella  1.A
dell'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo  economico  23
giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno
2016, possono  essere  ammessi  in  ingresso  agli  impianti  per  la
produzione di biogas  e  biometano  e  si  intendono  compresi  nella
definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i),  del  decreto
del Ministro delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  25
febbraio 2016, pubblicato nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 90 del 18  aprile  2016,  se  rispettano  le  condizioni
previste dall'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, e se l'utilizzo agronomico del  digestato  prodotto  rispetta
altresi' le disposizioni previste dal titolo IV  del  citato  decreto
del Ministro delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  25
febbraio 2016». 
  All'articolo 13: 
    al comma 1, le parole: «ultimo periodo,» sono soppresse, dopo  le
parole: «n. 387,» sono inserite le seguenti: «il  quarto  periodo  e'
soppresso, all'ultimo periodo,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «ed e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  "Per  gli
impianti  di  accumulo  idroelettrico   attraverso   pompaggio   puro
l'autorizzazione  e'  rilasciata  dal  Ministero  della   transizione
ecologica,  sentito  il  Ministero  delle  infrastrutture   e   della
mobilita' sostenibili e d'intesa con la regione interessata,  con  le
modalita' di cui al comma 4"». 
  Dopo l'articolo 13 e' inserito il seguente: 
  «Art.  13-bis  (Semplificazioni  in   materia   di   infrastrutture
elettriche). - 1. Al testo unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita',  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti: 
  "1-ter. Fermo restando il rispetto della  normativa  paesaggistica,
si intendono di norma compatibili con l'esercizio dell'uso civico gli
elettrodotti di cui all'articolo 52-quinquies, comma 1,  fatta  salva
la possibilita' che la regione, o un comune da essa  delegato,  possa
esprimere  caso  per  caso  una  diversa  valutazione,  con   congrua
motivazione,   nell'ambito   del   procedimento   autorizzativo   per
l'adozione  del  provvedimento  che  dichiara  la  pubblica  utilita'
dell'infrastruttura. 
  1-quater. Fermo restando il rispetto della normativa paesaggistica,
si intendono sempre compatibili con l'esercizio  dell'uso  civico  le
ricostruzioni di elettrodotti aerei o interrati, gia'  esistenti,  di
cui all'articolo 52-quinquies, comma 1, che si rendano necessarie per
ragioni di obsolescenza, purche' siano  realizzate  con  le  migliori
tecnologie esistenti e siano effettuate sul medesimo tracciato  della
linea gia' esistente o nelle sue immediate adiacenze"; 
    b) all'articolo 13, il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
  "5. L'autorita' che ha dichiarato la pubblica  utilita'  dell'opera
puo' disporre proroghe dei termini previsti dai commi 3 e 4 per  casi
di forza maggiore o  per  altre  giustificate  ragioni.  Le  proroghe
possono essere disposte, anche d'ufficio, prima  della  scadenza  del
termine e per un periodo di tempo complessivo non superiore a quattro
anni". 
  2. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n.  239,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003,  n.  290,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3: 
      1) al quarto periodo, le parole:  "tre  anni"  sono  sostituite
dalle seguenti: "cinque anni" e le parole: ", salvo il caso in cui il
Ministero dello sviluppo economico ne disponga, per una  sola  volta,
la proroga di un anno per  sopravvenute  esigenze  istruttorie"  sono
soppresse; 
      2) dopo il quinto periodo sono inseriti i seguenti: "La regione
o  le  regioni  interessate  esprimono  il  proprio  parere  ai  fini
dell'applicazione dell'articolo 4, comma 1-ter, del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione
per pubblica  utilita',  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in sede di conferenza  di  servizi.
Nel caso  di  mancata  espressione  del  parere  di  cui  al  periodo
precedente, la compatibilita'  dell'opera  con  l'esercizio  dell'uso
civico si intende confermata"; 
    b) al comma 4-sexies,  dopo  il  primo  periodo  e'  inserito  il
seguente:  "Nel  rispetto  dei  medesimi  limiti  dimensionali   sono
realizzabili, mediante denuncia  di  inizio  attivita',  le  varianti
consistenti nel passaggio da linee  aeree  a  cavo  interrato,  fermo
restando quanto previsto dall'articolo 25 del  codice  dei  contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50" e,  al
secondo  periodo,  le  parole:  "strettamente  necessari  alla"  sono
sostituite dalle seguenti: "necessari per lo svolgimento di attivita'
o la"; 
    c) al comma 4-quaterdecies, al primo  periodo,  dopo  le  parole:
"sia  in  fase  di  realizzazione  delle  opere,"  sono  inserite  le
seguenti: "compreso l'interramento in  cavo,  fermo  restando  quanto
previsto dall'articolo 25 del codice dei contratti pubblici,  di  cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50," e, al secondo periodo,
le parole: "di tracciato" sono soppresse; 
    d) al comma 4-quinquiesdecies, primo  periodo,  dopo  le  parole:
"realizzate con le migliori tecnologie esistenti"  sono  inserite  le
seguenti: ", compreso l'interramento in cavo, nel rispetto di  quanto
previsto dall'articolo 25 del codice dei contratti pubblici,  di  cui
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"; 
    e) dopo il comma 4-quinquiesdecies e' inserito il seguente: 
  "4-sexiesdecies. Le ricostruzioni di  linee  elettriche  esistenti,
che siano necessarie per ragioni di obsolescenza, realizzate  con  le
migliori tecnologie esistenti e  aventi  caratteristiche  diverse  da
quelle indicate dal  comma  4-quinquiesdecies,  sono  autorizzate  ai
sensi del comma 1. Tutti  gli  interventi  di  ricostruzione  possono
essere realizzati senza necessita' di previo inserimento in  piani  e
programmi"; 
    f) dopo il comma 9 e' aggiunto il seguente: 
  "9-bis. Per le opere di rete per la connessione alla rete elettrica
di trasmissione nazionale, autorizzate ai sensi dell'articolo 12  del
decreto  legislativo  29  dicembre  2003,  n.  387,  unitamente  agli
impianti di produzione  di  energia  elettrica  alimentati  da  fonti
rinnovabili ovvero autorizzate dai gestori della  rete  elettrica  di
distribuzione, si applicano le norme riguardanti la rete elettrica di
trasmissione nazionale quando  l'autorizzazione  per  tali  opere  di
connessione sia stata  trasferita  mediante  voltura  in  favore  del
gestore della rete elettrica nazionale"». 
  All'articolo 14: 
    al comma 1, dopo le parole: «promuovere la produzione di  energia
da fonti rinnovabili,» sono inserite le seguenti: «anche  tramite  la
realizzazione  di  sistemi  di  accumulo   abbinati   agli   impianti
fotovoltaici,»; 
    dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Al fine di assicurare  il  completamento  del  progetto  di
risanamento e di riconversione dell'area industriale di Porto Torres,
nell'ambito degli obiettivi in materia di  transizione  ecologica  ed
energetica previsti dal Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto e' convocata, presso  la  Presidenza
del Consiglio dei ministri, d'intesa  con  la  regione  Sardegna,  la
Cabina di regia di cui al Protocollo di intesa per la "chimica verde"
a Porto Torres,  del  26  maggio  2011,  alla  quale  partecipano  le
istituzioni locali, le parti sociali e gli operatori  economici,  per
procedere alla  revisione,  all'aggiornamento  e  alla  ridefinizione
degli obiettivi  del  medesimo  Protocollo  di  intesa  nonche'  alla
trasformazione degli impegni istituzionali ed economici ivi contenuti
e non ancora adempiuti in accordo di programma». 
  All'articolo 15: 
    al comma 1: 
      al capoverso 6-bis, le parole: «, ossia sonde geotermiche» sono
soppresse; 
      al capoverso 6-ter sono aggiunte, in fine, le seguenti  parole:
«, oppure utilizzino fluidi geotermici limitatamente al caso  in  cui
il  prelievo  e  la  restituzione  delle  acque  sotterranee  restino
confinati nell'ambito della falda superficiale»; 
    dopo il capoverso 6-ter e' aggiunto il seguente: 
  «6-quater. Sono fatte  salve  le  modalita'  operative  individuate
dalle regioni che  abbiano  liberalizzato  l'installazione  di  sonde
geotermiche senza prelievo o immissione di fluidi nel sottosuolo»; 
    dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17  luglio  2020,  n.  77,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
    "1.1. Tra le spese sostenute per gli interventi di cui al comma 1
rientrano anche quelle relative alle sonde geotermiche utilizzate per
gli impianti geotermici di cui alle lettere  b)  e  c)  del  medesimo
comma 1"»; 
    la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Semplificazioni per  le
piccole utilizzazioni locali di calore geotermico». 
  All'articolo 16: 
    al comma  1,  le  parole:  «ai  clienti»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «per i clienti», le parole: «il GSE» sono sostituite  dalle
seguenti: «il Gestore dei servizi  energetici  (GSE)»  e  la  parola:
«avvia» e' sostituita dalla seguente: «avviano»; 
    al comma 2: 
      al primo periodo, la parola: «ricadenti»  e'  sostituita  dalla
seguente: «situate» e le parole:  «delle  tempistiche  massime»  sono
sostituite dalle seguenti: «dei tempi massimi»; 
      al secondo periodo, la parola: «ricadono» e'  sostituita  dalle
seguenti:  «sono  situati»,  le  parole:  «considerate  idonee»  sono
sostituite dalle seguenti «considerate compatibili» e dopo le parole:
«28 dicembre 2021» sono inserite le seguenti: «, di cui al comunicato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 35 dell'11 febbraio 2022»; 
    al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «oneri  fiscali»  e'
inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»; 
    al comma 5,  dopo  la  parola:  «industriali»  sono  inserite  le
seguenti: «a forte consumo di gas,  come  definiti  dal  decreto  del
Ministro della transizione ecologica n. 541  del  21  dicembre  2021,
anche in forma aggregata, con priorita' per le imprese  a  prevalente
consumo termico»; 
    alla  rubrica,  le  parole:  «l'emergenza  caro   energia»   sono
sostituite dalle seguenti: «l'emergenza  derivante  dal  rincaro  dei
prezzi dei prodotti energetici». 
  Dopo l'articolo 16 e' inserito il seguente: 
  «Art. 16-bis (Integrazione  stabile  delle  fonti  rinnovabili  nel
mercato elettrico con trasferimento delle  efficienze  risultanti  ai
clienti finali). - 1. Al fine di garantire la  piena  integrazione  e
remunerazione  di  medio  termine   degli   investimenti   in   fonti
rinnovabili  nel  mercato  elettrico   nonche'   di   trasferire   ai
consumatori partecipanti al mercato elettrico i benefici  conseguenti
alla predetta integrazione, il GSE offre un servizio di ritiro  e  di
acquisto di  energia  elettrica  da  fonti  rinnovabili  prodotta  da
impianti stabiliti nel territorio nazionale, mediante la stipulazione
di contratti di lungo termine di durata pari ad almeno tre anni. 
  2. Il GSE procede, senza oneri a carico del proprio bilancio,  alla
stipulazione di contratti di vendita dell'energia elettrica da  fonti
rinnovabili ritirata ai sensi del comma 1 del  presente  articolo  di
durata pari a quella dei contratti di acquisto  di  cui  al  medesimo
comma 1, attraverso  gli  strumenti  informativi  e  di  negoziazione
predisposti dal Gestore dei mercati energetici  Spa  (GME)  ai  sensi
dell'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199. 
  3. Con uno o piu' decreti del Ministro della transizione ecologica,
da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti: 
    a) il prezzo di vendita offerto dal GSE ai sensi del comma 2  del
presente articolo, valorizzando opportunamente i  differenti  profili
di produzione degli impianti a fonti rinnovabili,  tenuto  conto  dei
valori di investimento standard  delle  singole  tecnologie  e  della
redditivita' dell'investimento nonche' in coerenza con  i  valori  di
cui all'articolo 15-bis, comma 3, lettera a),  del  decreto-legge  27
gennaio 2022, n. 4, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
marzo 2022, n. 25; 
    b) le modalita' con le quali il GSE puo' cedere  l'energia  nella
sua disponibilita' derivante da  impianti  a  fonti  rinnovabili  che
beneficiano di tariffe onnicomprensive o dal  servizio  di  ritiro  e
vendita a lungo termine di cui ai commi 1 e 2 del  presente  articolo
nell'ambito dei meccanismi del ritiro dedicato  dell'energia  di  cui
all'articolo 13, commi 3 e 4, del  decreto  legislativo  29  dicembre
2003, n. 387, o dello scambio sul posto di  cui  all'articolo  6  del
medesimo decreto legislativo  n.  387  del  2003,  ai  quali  non  si
applicano i commi 1, 2, 3, 4 e  5  del  citato  articolo  15-bis  del
decreto-legge n. 4 del 2022, garantendo che la medesima  energia  sia
ceduta prioritariamente ai clienti industriali, alle piccole e  medie
imprese, come definite dalla  raccomandazione  n.  2003/361/CE  della
Commissione, del 6 maggio 2003, e ai clienti localizzati nelle  isole
maggiori  e  che  partecipino  al  servizio  di  interrompibilita'  e
riduzione istantanea insulare di cui alla deliberazione dell'ARERA 16
dicembre 2020, n. 558/2020/R/eel; 
    c) le modalita' con le quali il GSE  cede  l'energia  di  cui  al
comma 1, garantendo che  i  prezzi  di  cui  alla  lettera  a)  siano
direttamente praticati ai clienti finali con priorita' per i  clienti
finali energivori, con attenzione alle isole Sicilia e Sardegna; 
    d) le modalita' di coordinamento del meccanismo di cui al comma 1
del presente articolo con le procedure previste al capo II del titolo
II del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, gestite dal GSE. 
  4. Dall'attuazione delle disposizioni  del  presente  articolo  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica». 
  All'articolo 17: 
    al comma 1: 
      la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
    «a) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  "1-bis. In aggiunta alla quota percentuale di cui  al  comma  1,  a
decorrere dal 2023 la  quota  di  biocarburanti  liquidi  sostenibili
utilizzati in purezza e' pari ad  almeno  500.000  tonnellate  ed  e'
incrementata  di   100.000   tonnellate   all'anno   nel   successivo
triennio"»; 
      la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
    «b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
  "3-bis. Al fine di promuovere  la  riconversione  delle  raffinerie
tradizionali esistenti all'interno di siti di bonifica  di  interesse
nazionale (SIN) per la produzione di biocarburanti da  utilizzare  in
purezza,  la  produzione  di  biocarburanti  liquidi  sostenibili  in
purezza, aggiuntiva alle quote obbligatorie di cui  al  comma  1  del
presente  articolo,  e'  incentivata  mediante  l'erogazione  di   un
contributo assegnato tramite procedure competitive per una  durata  e
un valore definiti con i decreti di cui al comma 3-ter e funzionale a
garantire  un'adeguata  remunerazione  dei  costi   di   investimento
dell'impianto, comunque nei limiti delle  disponibilita'  finanziarie
del fondo di cui al medesimo comma 3-ter. 
  3-ter. Per le finalita' di cui al comma 3-bis, e'  istituito  nello
stato di previsione del  Ministero  della  transizione  ecologica  il
Fondo per la decarbonizzazione e per  la  riconversione  verde  delle
raffinerie esistenti nei siti di bonifica di interesse nazionale, con
una dotazione pari a euro 205 milioni per  l'anno  2022,  a  euro  45
milioni per l'anno 2023 e a euro 10 milioni per l'anno 2024. Con  uno
o piu' decreti del Ministro della transizione ecologica, di  concerto
con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  da  adottare  entro
centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, sono definiti i quantitativi di  biocarburanti  liquidi
oggetto dello schema di incentivazione, i criteri e le  modalita'  di
attuazione del comma 3-bis nonche'  le  modalita'  di  riparto  delle
risorse. Ai relativi oneri si provvede: 
    a) quanto ad euro 150 milioni per l'anno 2022, mediante  utilizzo
delle risorse disponibili, in conto residui, sui pertinenti  capitoli
dello stato di previsione del Ministero della transizione  ecologica,
iscritte ai sensi dell'articolo 2,  comma  1,  del  decreto-legge  14
ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla  legge  12
dicembre 2019, n. 141, per 130 milioni di euro,  e  dell'articolo  2,
comma 2, del medesimo decreto-legge n. 111 del 2019, per  20  milioni
di euro, che sono versate all'entrata del bilancio  dello  Stato  per
restare acquisite all'erario; 
    b) quanto ad euro 55 milioni per l'anno 2022, ad euro 45  milioni
per l'anno 2023 e ad  euro  10  milioni  per  l'anno  2024,  mediante
corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di   spesa   di   cui
all'articolo  2,  comma  1,  del  decreto-legge  n.  111  del   2019,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 141 del 2019. 
  3-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio"». 
  All'articolo 18: 
    al comma 1, capoverso c-bis), le parole: «Gruppo  Ferrovie  dello
Stato Italiane» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «gruppo  Ferrovie
dello Stato italiane e  dei  gestori  di  infrastrutture  ferroviarie
nonche' delle societa' concessionarie autostradali»; 
    al comma 2, dopo le  parole:  «di  trasmissione  nazionale»  sono
inserite le seguenti: «e di distribuzione»; 
    dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. All'articolo 28 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
199, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
  "5-bis.  I  gestori  delle   infrastrutture   ferroviarie   possono
stipulare accordi di compravendita  di  energia  elettrica  da  fonti
rinnovabili a lungo termine anche tramite gli strumenti definiti  nel
presente articolo"»; 
    la rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Individuazione  di
ulteriori aree idonee per l'installazione di impianti  alimentati  da
fonti rinnovabili». 
  Dopo l'articolo 18 e' inserito il seguente: 
  «Art. 18-bis (Modifica all'articolo 2 della legge 14 novembre 1995,
n. 481, in materia di Autorita' per i servizi di pubblica  utilita').
- 1. All'articolo 2, comma 12, lettera e), della  legge  14  novembre
1995, n.  481,  dopo  le  parole:  "in  relazione  all'andamento  del
mercato"  sono  inserite  le  seguenti:  "e  del   reale   costo   di
approvvigionamento della materia prima"». 
  All'articolo 19: 
    al comma 1: 
      alla lettera a), dopo le parole: «comma  162»  e'  inserito  il
seguente segno d'interpunzione: «,»  e  le  parole:  «n.  145,»  sono
sostituite dalle seguenti: «n. 145»; 
      alla lettera b), capoverso 8: 
        al primo periodo, le  parole:  «che  insistono  sul  medesimo
immobile» sono sostituite dalle seguenti: «adottate per  il  medesimo
immobile»; 
        al quarto periodo, le parole: «del medesimo Ministero,»  sono
sostituite dalle seguenti: «del medesimo Ministero». 
  Dopo l'articolo 19 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 19-bis (Istituzione della Giornata  nazionale  del  risparmio
energetico e degli stili di vita sostenibili).  -  1.  La  Repubblica
riconosce il 16  febbraio  quale  Giornata  nazionale  del  risparmio
energetico e degli stili di vita sostenibili, al fine  di  promuovere
la cultura del  risparmio  energetico  e  del  risparmio  di  risorse
mediante la riduzione degli sprechi, la messa in atto  di  azioni  di
condivisione e la diffusione di stili di vita sostenibili. 
  2. La Giornata nazionale di  cui  al  comma  1  non  determina  gli
effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260. 
  3. In occasione della Giornata nazionale di cui al comma  1,  senza
nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza   pubblica,   le
istituzioni pubbliche, negli edifici e negli  spazi  aperti  di  loro
competenza, adottano iniziative di risparmio energetico e  azioni  di
risparmio  nell'uso  delle  risorse,  anche  attraverso  pratiche  di
condivisione;  possono  altresi'  promuovere  incontri,  convegni   e
interventi concreti dedicati alla promozione del risparmio energetico
e degli stili di vita sostenibili. 
  4. Il Ministero della transizione ecologica, con il  coinvolgimento
di altri Ministeri interessati e dell'Agenzia nazionale per le  nuove
tecnologie, l'energia  e  lo  sviluppo  economico  sostenibile  e  in
collaborazione  con  le  regioni  e  gli  enti  locali,  assicura  il
coordinamento delle iniziative di cui al comma 3. 
  Art. 19-ter (Disposizioni in materia di incremento  dell'efficienza
energetica degli impianti di illuminazione pubblica). - 1. Al fine di
contenere la spesa per i servizi di illuminazione pubblica degli enti
locali e di perseguire una strategia  di  incremento  dell'efficienza
energetica basata sulla razionalizzazione e sull'ammodernamento delle
fonti di illuminazione  pubblica,  con  decreto  del  Ministro  della
transizione  ecologica,   di   concerto   con   il   Ministro   delle
infrastrutture e  della  mobilita'  sostenibili  e  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto, sentita la Conferenza unificata di cui  all'articolo  8  del
decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  sono  stabiliti  gli
standard tecnici e le misure di moderazione dell'utilizzo dei diversi
dispositivi di illuminazione pubblica, nel rispetto  dei  livelli  di
tutela della sicurezza pubblica e  della  circolazione  negli  ambiti
stradali, secondo i seguenti criteri: 
    a)  utilizzo  di  appositi  sensori  di   movimento   dotati   di
temporizzatore variabile che garantiscano, durante le  ore  notturne,
l'affievolimento dell'intensita' luminosa e il ripristino della piena
luminosita' al rilevamento di pedoni o veicoli; 
    b)   individuazione   delle   modalita'   di   ammodernamento   o
sostituzione degli impianti o dispositivi di illuminazione esistenti,
al  fine  di  garantire  che  gli  impianti   o   dispositivi   siano
economicamente   e   tecnologicamente   sostenibili   ai   fini   del
perseguimento di una maggiore efficienza energetica; 
    c) individuazione della rete viaria ovvero delle aree,  urbane  o
extraurbane, idonee e  non  idonee  all'applicazione  e  all'utilizzo
delle tecnologie dinamiche e adattive di cui alla lettera a). 
  2. Le amministrazioni interessate provvedono  all'attuazione  delle
disposizioni di cui al comma 1 con le risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  Art. 19-quater (Disposizioni in materia di  riduzione  dei  consumi
termici degli edifici). - 1. Al fine di  ridurre  i  consumi  termici
degli edifici e di ottenere un risparmio energetico annuo  immediato,
dal 1° maggio  2022  al  31  marzo  2023  la  media  ponderata  delle
temperature dell'aria, misurate  nei  singoli  ambienti  di  ciascuna
unita' immobiliare per la climatizzazione invernale ed  estiva  degli
edifici pubblici, a esclusione degli edifici di cui  all'articolo  3,
comma 4, del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 16 aprile 2013, n.  74,  non  deve  essere  superiore,  in
inverno,  a  19  gradi  centigradi,  piu'  2  gradi   centigradi   di
tolleranza, ne' inferiore, in estate, a 27 gradi centigradi,  meno  2
gradi centigradi di tolleranza». 
  All'articolo 20: 
    al comma 1, le parole: «di Difesa Servizi S.p.A.» sono sostituite
dalle seguenti: «della societa' Difesa Servizi S.p.A.»; 
    al comma 3, dopo le parole: «Competente ad esprimersi in materia»
sono inserite le seguenti: «culturale e». 
  All'articolo 21: 
    al comma 1, alinea, le parole:  «all'articolo  4,  del  medesimo»
sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 4 del medesimo»; 
    dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
  «3-bis. All'articolo 9 della  legge  7  agosto  1997,  n.  266,  e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "5-sexies.  Per  gli  interventi  di  metanizzazione   ammessi   ai
finanziamenti  di  cui  al   presente   articolo,   il   termine   di
presentazione degli atti di collaudo alle amministrazioni  competenti
e' di novanta giorni dalla data di approvazione del collaudo da parte
dell'amministrazione comunale". 
  3-ter. Dopo il comma 319 dell'articolo 1 della  legge  27  dicembre
2013, n. 147, e' inserito il seguente: 
  "319-bis. Le risorse finanziarie di cui al sesto periodo del  comma
319 non ancora erogate sono assegnate alle regioni nel cui territorio
si  trovano  i  comuni  o  i  consorzi  di  comuni   beneficiari   di
finanziamento per la realizzazione delle reti urbane di distribuzione
del  gas  metano  ai   sensi   della   deliberazione   del   Comitato
interministeriale per la programmazione economica n. 5 del 28 gennaio
2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 18 giugno  2015,
e in base alla graduatoria  vigente.  Le  competenze  in  materia  di
istruttoria tecnica, di concessione dei finanziamenti e di erogazione
delle risorse finanziarie ai comuni sono trasferite alle regioni, che
approvano altresi' l'aggiornamento dei cronoprogrammi dei progetti in
attuazione dell'articolo 23, comma 4-bis, del decreto legislativo  23
maggio 2000, n. 164, in base a un tempo massimo di realizzazione  dei
progetti di quarantadue mesi dalla data di approvazione del  progetto
esecutivo, prorogabile una sola volta. Il mancato rispetto dei  tempi
di realizzazione comporta la perdita del finanziamento per  la  parte
dei lavori non completata nei termini. Le regioni possono utilizzare,
per l'attivita' di assistenza tecnica, fino  all'1  per  cento  delle
risorse finanziarie di cui al primo periodo non  ancora  erogate.  Le
regioni inviano semestralmente al Comitato interministeriale  per  la
programmazione economica e lo sviluppo  sostenibile  e  al  Ministero
della  transizione  ecologica  una  relazione   sull'esecuzione   del
programma"». 
  All'articolo 22: 
    al comma 1, le parole: «e riqualificazione» sono sostituite dalle
seguenti: «e alla riqualificazione» e le parole:  «il  riconoscimento
di incentivi» sono sostituite  dalle  seguenti:  «la  concessione  di
incentivi»; 
    al  comma  3,  le  parole:  «dalla  presente  disposizione»  sono
sostituite dalle seguenti: «dal comma 1 del presente articolo». 
  Dopo l'articolo 22 e' inserito il seguente: 
  «Art. 22-bis (Ricerca e sviluppo nel settore aerospaziale). - 1. Al
fine di garantire la continuita'  degli  investimenti  in  ricerca  e
sviluppo nell'ambito del settore  aerospaziale,  anche  rivolti  alla
transizione  ecologica  e   digitale,   nell'area   della   sicurezza
nazionale, gia' destinatari dei finanziamenti di cui all'articolo  3,
comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, i  diritti
di regia derivanti dalla  vendita  dei  prodotti  che  utilizzano  le
tecnologie sviluppate nell'ambito  dei  singoli  progetti  finanziati
sono calcolati sull'incasso conseguito dai soggetti beneficiari quale
ricavato delle vendite effettive  nel  quindicennio  successivo  alla
data di conclusione di ciascun progetto,  secondo  gli  scaglioni  di
avanzamento  degli  incassi  in  base  alle  aliquote  previste   nei
provvedimenti di ammissione  agli  interventi.  E'  comunque  esclusa
l'applicazione dell'articolo 2033 del codice civile per le somme gia'
versate. Le disposizioni del presente comma si applicano ai  soggetti
che presentano la dichiarazione di cui al comma  2  nei  termini  ivi
previsti. 
  2. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto i soggetti beneficiari  dei
finanziamenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge
24 dicembre 1985, n. 808,  presentano  al  Ministero  dello  sviluppo
economico apposita dichiarazione attestante l'ammontare  dei  diritti
di regia maturati ai sensi del comma 1 nonche' delle somme non ancora
versate, formulata sulla base dei bilanci regolarmente depositati. 
  3. Il Ministero dello sviluppo economico effettua idonei controlli,
anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni presentate ai
sensi del comma 2». 
  All'articolo 23: 
    al  comma  3,  le  parole:  «dalla  presente  disposizione»  sono
sostituite dalle seguenti: «dal comma 1 del presente articolo». 
  All'articolo 24: 
    al comma 1, le parole: «legge 17  dicembre  2021,  n.  301»  sono
sostituite dalle seguenti: «legge 17 dicembre  2021,  n.  215»  e  le
parole: «e conseguentemente emerga» sono sostituite  dalle  seguenti:
«in relazione ai quali conseguentemente risulti». 
  All'articolo 25: 
    al comma 1, dopo le parole: «di 150  milioni»  sono  inserite  le
seguenti: «di euro»; 
    al comma 2, dopo le parole: «alla determinazione» e' inserito  il
seguente segno d'interpunzione: «,» e dopo le parole:  «decreto-legge
27 gennaio 2022, n. 4,» sono inserite le seguenti:  «convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25,»; 
    al comma 3, le parole: «comma, 1» sono sostituite dalle seguenti:
«comma 1»; 
    al  comma  7,  primo  periodo,  le  parole:  «nei  limiti»   sono
sostituite dalle seguenti: «nel limite»; 
    al comma 8, dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite  le
seguenti: «del presente articolo»; 
    al comma 9, le parole: «quantificati in»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «pari a». 
  Nel titolo II, dopo l'articolo 25 e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 25-bis (Riassegnazione di risorse  in  favore  dell'emittenza
locale). - 1. All'articolo 57-bis del decreto-legge 24  aprile  2017,
n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017,  n.
96, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1-bis, le parole: "A decorrere dall'anno  2019"  sono
sostituite dalle seguenti: "Per l'anno 2019"; 
    b) dopo il comma 1-quater e' inserito il seguente: 
  "1-quinquies. A decorrere dall'anno 2023, il credito  d'imposta  di
cui al comma 1 e' concesso, alle  stesse  condizioni  e  ai  medesimi
soggetti ivi contemplati, nella misura unica del  75  per  cento  del
valore  incrementale  degli  investimenti  effettuati   in   campagne
pubblicitarie esclusivamente sulla  stampa  quotidiana  e  periodica,
anche on line, nel limite massimo di spesa di 30 milioni di  euro  in
ragione d'anno, che costituisce tetto di spesa, e in  ogni  caso  nei
limiti dei regolamenti dell'Unione europea richiamati al comma 1.  Ai
fini  della  concessione  del  credito  d'imposta   si   applica   il
regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 16 maggio 2018, n. 90". 
  2. Il comma 13 dell'articolo 67 del decreto-legge 25  maggio  2021,
n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021,  n.
106, e' abrogato. 
  3. A decorrere  dall'anno  2023,  il  Fondo  per  il  pluralismo  e
l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge 26
ottobre 2016, n. 198, e' incrementato di 15 milioni di euro annui  da
destinare alla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico. 
  4. Agli oneri derivanti dal comma 1  e  dal  comma  3,  pari  a  45
milioni di  euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2023,  si  provvede
mediante utilizzo delle  risorse  rivenienti  dall'abrogazione  delle
disposizioni di cui al comma 2». 
  All'articolo 26: 
    dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti: 
  «2-bis. Per l'anno 2022, i termini del 30 aprile e del 31 maggio di
cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n.  311,
sono differiti rispettivamente al 15 giugno e al 15 luglio. 
  2-ter. Per le regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano, i termini previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere  b)  e
c), del decreto legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  sono  cosi'
differiti, per l'anno 2022: 
    a) il rendiconto relativo all'anno 2021 e' approvato da parte del
Consiglio entro il 30 settembre 2022, con preventiva approvazione  da
parte della Giunta entro il 30 giugno 2022; 
    b) il bilancio consolidato relativo all'anno  2021  e'  approvato
entro il 30 novembre 2022. 
  2-quater. All'articolo 1, comma 286, secondo periodo,  della  legge
30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: "alla data  di  entrata  in
vigore" sono inserite le seguenti: "della legge di conversione"»; 
    alla rubrica sono aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «.
Differimento di termini in materia di finanza regionale». 
  All'articolo 27: 
    al comma 2: 
      al secondo periodo, le parole: «da destinare,» sono  sostituite
dalle seguenti: «da destinare»; 
      al terzo periodo, dopo le parole: «data di entrata  in  vigore»
sono inserite le seguenti: «della legge di conversione» e le  parole:
«sulle   operazioni»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «delle
operazioni»; 
    i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: 
  «3. Ai comuni che hanno usufruito delle anticipazioni di liquidita'
ai sensi dell'articolo 243-ter del testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  o  che  sono  stati  destinatari
delle anticipazioni disposte con i provvedimenti  adottati  ai  sensi
dell'articolo 243-quinquies del  medesimo  testo  unico  e  che,  per
effetto della sentenza della Corte costituzionale  n.  18  del  2019,
subiscono  un  maggiore  onere  finanziario  dovuto  alla   riduzione
dell'arco temporale di restituzione delle predette anticipazioni,  e'
destinato un contributo complessivo  di  22,6  milioni  di  euro  per
l'anno 2022. I comuni di  cui  al  periodo  precedente  che  sono  in
dissesto  finanziario  o  che  risultano  beneficiari  di  contributi
concessi ai sensi dell'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto  2020,
n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13  ottobre  2020,
n. 126, del comma 775 dell'articolo 1 della legge 30  dicembre  2020,
n. 178, dell'articolo 52 del decreto-legge 25  maggio  2021,  n.  73,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio  2021,  n.  106,
del comma 1-septies dell'articolo  38  del  decreto-legge  30  aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  giugno
2019, n. 58, del comma 8-quinquies dell'articolo 16 del decreto-legge
21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
17 dicembre 2021, n. 215, o dei commi 565 o 567 dell'articolo 1 della
legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono esclusi dal contributo di cui al
presente comma. 
  3-bis. Il contributo di cui al comma 3 e'  erogato  in  proporzione
all'ammontare del maggior onere di cui al primo periodo del  medesimo
comma 3. I comuni che si trovano nelle condizioni di cui al  comma  3
nonche' quelli esclusi dal contributo ai  sensi  del  medesimo  comma
possono  restituire  le  rate  scadute  e  non  pagate  nel  triennio
2019-2021, al netto del contributo ricevuto ai sensi del comma 3,  in
quote costanti, in cinque anni decorrenti dal 2022. 
  4. Le risorse di cui al comma 3  sono  ripartite  con  decreto  del
Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, previa intesa in sede di  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali, da adottare  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
tenendo conto del maggior onere finanziario annuale  derivante  dalla
rimodulazione delle rate di restituzione delle anticipazioni  di  cui
al medesimo comma 3, con riferimento alle rate scadute  nel  triennio
2019-2021. 
  4-bis. Le risorse di cui al presente articolo spettanti  ai  comuni
delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle  province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  sono  assegnate  alle  predette
autonomie, che provvedono al successivo riparto in favore dei  comuni
compresi nel proprio territorio». 
  All'articolo 28: 
    al comma 4, le parole: «dal comma 1, si provvede» sono sostituite
dalle seguenti: «dal comma 1 si provvede», dopo  le  parole:  «a  285
milioni» sono inserite le seguenti: «di euro» e dopo  le  parole:  «a
280 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro»; 
    dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
  «5-bis.  Al  testo   unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 3, comma 1, lettera d), sesto  periodo,  dopo  le
parole: "decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,"  sono  inserite
le seguenti: "ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate  ai
sensi dell'articolo 142 del medesimo codice,"; 
    b) all'articolo 10, comma 1, lettera c), sono aggiunte, in  fine,
le seguenti parole: ", e, inoltre, gli interventi di ristrutturazione
edilizia che comportino la demolizione  e  ricostruzione  di  edifici
situati in aree tutelate ai  sensi  dell'articolo  142  del  medesimo
codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  o  il
ripristino di edifici, crollati o demoliti,  situati  nelle  medesime
aree, in entrambi i casi ove siano previste modifiche della sagoma  o
dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche  planivolumetriche
e  tipologiche  dell'edificio  preesistente  oppure  siano   previsti
incrementi di volumetria"». 
  Nel titolo IV, all'articolo 29 e' premesso il seguente: 
  «Art. 28-bis (Cooperative edilizie di abitazione).  -  1.  Dopo  il
comma 1 dell'articolo 13 della legge  31  gennaio  1992,  n.  59,  e'
inserito il seguente: 
  "1-bis. Ai  fini  della  presente  legge  si  considerano  societa'
cooperative edilizie di abitazione le societa' cooperative costituite
ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile  che  hanno
come  scopo  mutualistico  e  come  oggetto  sociale  principale   la
realizzazione e l'assegnazione ai soci di alloggi in  proprieta',  in
godimento  ovvero  in  locazione,  nonche',  in  via   accessoria   o
strumentale, attivita' o  servizi,  anche  di  interesse  collettivo,
svolti secondo i principi della mutualita' cooperativa e  senza  fini
di speculazione privata,  a  favore  dei  soci,  dei  loro  familiari
nonche' di soggetti terzi, connessi direttamente all'oggetto  sociale
principale   e,   comunque,   sempre   riconducibili    all'attivita'
caratteristica delle cooperative di abitazione"». 
  All'articolo 29: 
    al comma 1: 
      alla lettera  b),  la  parola:  «giugno»  e'  sostituita  dalla
seguente: «novembre»; 
      alla lettera  c),  la  parola:  «giugno»  e'  sostituita  dalla
seguente: «novembre»; 
    al comma 3, la parola: «valutati» e' sostituita  dalla  seguente:
«valutate», le parole: «per l'anno  2022  e»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «per l'anno 2022, in» e le parole: «e a  33  milioni»  sono
sostituite dalle seguenti: «e in 33 milioni». 
  Dopo l'articolo 29 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 29-bis  (Modifiche  all'articolo  121  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77). - 1. All'articolo 121, comma 1, lettera a),  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio  2020,  n.  77,  sono  aggiunte,  in  fine,  le
seguenti parole: "; alle banche, in relazione ai crediti per i  quali
e' esaurito il numero delle possibili  cessioni  sopra  indicate,  e'
consentita un'ulteriore cessione esclusivamente a favore dei soggetti
con i quali abbiano stipulato un contratto di conto  corrente,  senza
facolta' di ulteriore cessione". 
  2. All'articolo 121, comma 1,  lettera  b),  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  ";
alle banche, in relazione ai crediti  per  i  quali  e'  esaurito  il
numero  delle  possibili  cessioni  sopra  indicate,  e'   consentita
un'ulteriore cessione esclusivamente a  favore  dei  soggetti  con  i
quali  abbiano  stipulato  un  contratto  di  conto  corrente,  senza
facolta' di ulteriore cessione". 
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo  si  applicano  alle
comunicazioni della prima cessione del  credito  o  dello  sconto  in
fattura inviate all'Agenzia delle entrate a  partire  dal  1°  maggio
2022. 
  Art. 29-ter (Proroga del termine di comunicazione  dell'opzione  di
cessione del credito o sconto  in  fattura  per  i  soggetti  passivi
dell'imposta sul reddito delle societa' e per i titolari  di  partita
IVA). - 1. All'articolo 10-quater del decreto-legge 27 gennaio  2022,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28  marzo  2022,  n.
25, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "2-bis. Al fine di consentire l'esercizio delle opzioni  di  sconto
sul corrispettivo o di cessione del credito di cui  all'articolo  121
del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per l'anno 2022,  i
soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle societa' e i titolari
di partita IVA, che sono tenuti a  presentare  la  dichiarazione  dei
redditi entro il 30 novembre 2022,  possono  trasmettere  all'Agenzia
delle entrate la comunicazione per l'esercizio delle predette opzioni
anche successivamente al termine di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo, ma comunque entro il 15 ottobre 2022"». 
  All'articolo 30: 
    al comma 1, le parole: «all'articolo 122,  del»  sono  sostituite
dalle seguenti: «all'articolo 122 del»; 
    dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
  «3-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 10 novembre 2020, n.  150,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n.  181,
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: 
  "3-bis. Il Commissario ad acta, per l'attuazione degli  adempimenti
di cui al comma 3, puo' avvalersi altresi' delle aziende del servizio
sanitario della regione Calabria, in qualita' di soggetti  attuatori,
nonche' del  supporto  di  strutture  regionali  e  di  personale  in
servizio presso le medesime, posto in posizione di utilizzo  a  tempo
pieno o parziale, con oneri a carico delle  amministrazioni  o  degli
enti di appartenenza. 
  3-ter. Nei limiti dell'utilizzo delle  risorse  trasferite  per  la
realizzazione  dei  progetti  di  cui  al  comma  3,  e'  autorizzata
l'apertura  di  un'apposita  contabilita'   speciale   intestata   al
Commissario ad acta. Gli attuali soggetti attuatori, su richiesta del
Commissario ad acta, sono autorizzati  a  trasferire  sulla  predetta
contabilita' speciale le residue risorse finanziarie disponibili  per
l'attuazione degli interventi inseriti nel Piano"». 
  All'articolo 31: 
    al comma 1: 
      alla lettera a), capoverso 1-bis, dopo le parole: «puo'  essere
incrementata» sono inserite le seguenti: «mediante erogazioni»; 
      alla lettera b), dopo le parole: «della salute» e' inserito  il
seguente segno d'interpunzione: «,»; 
    al comma 2,  dopo  le  parole:  «Agli  oneri»  sono  inserite  le
seguenti: «derivanti dal comma 1,»; 
    alla rubrica, le parole:  «e  operatori»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «e degli operatori». 
  All'articolo 32: 
    al  comma  1,  primo  periodo,  la  parola:   «sperimentale»   e'
soppressa; 
    al  comma  2,  primo  periodo,  la  parola:   «23-quinques,»   e'
sostituita dalla seguente: «23-quinquies»; 
    alla rubrica, le parole:  «all'implementazione»  sono  sostituite
dalle seguenti: «all'incremento». 
  All'articolo 33: 
    al comma 1, la parola: «richiesta» e' sostituita dalla  seguente:
«richiesti»; 
    al comma 2: 
      alla lettera a), capoverso 2-bis,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «Ai soli fini del conseguimento del certificato  di
compiuta  pratica,  il  praticante  avvocato  puo'  ricongiungere  il
periodo  gia'  svolto  a  titolo  di  pratica  forense  a  quello  di
svolgimento della funzione di addetto all'ufficio  per  il  processo,
anche nel caso in cui l'ufficio o la sede siano  diversi  rispetto  a
quella del consiglio dell'ordine presso il quale risulti iscritto»; 
      alla lettera b): 
        al numero 1), le parole: «per la  ripresa  e  la  resilienza»
sono sostituite dalle  seguenti:  «di  ripresa  e  resilienza»  e  le
parole: «del medesimo profilo» sono sostituite dalle  seguenti:  «per
il medesimo profilo»; 
        al numero 2), le parole: «la prova scritta, un  numero»  sono
sostituite dalle seguenti: «la prova scritta un numero» e le  parole:
«di posti» sono sostituite dalle seguenti: «dei posti». 
  All'articolo 34: 
    al comma 1: 
      alla lettera a), numero 3), le parole: «del decreto legislativo
5 aprile 2006, n. 160» sono sostituite dalle seguenti: «, del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n.  160,»,  le  parole:  «e'  inserito  il
seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i  seguenti»
e le parole: «le disposizioni cui» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«le disposizioni di cui»; 
      alla lettera b), numero 3), capoverso  3),  primo  periodo,  le
parole:   «dell'incarico»    sono    sostituite    dalle    seguenti:
«dall'incarico»; 
      alla  lettera  f),  capoverso  1,  le  parole:  «avviare  a  un
procedimento»   sono   sostituite   dalle   seguenti:   «avviare   un
procedimento». 
  All'articolo 35: 
    al comma 1, capoverso articolo 34-ter, comma 1: 
      al  primo  periodo,  le  parole:  «Ministero  dell'economia   e
finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero  dell'economia  e
delle  finanze»  e  le  parole:  «e  del  decreto  legislativo»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «e  del  codice  di  cui   al   decreto
legislativo»; 
      al secondo periodo, le parole: «in Conferenza  unificata»  sono
sostituite dalle seguenti: «in sede di Conferenza unificata»  e  dopo
le parole: «di  cui  all'articolo  1,  comma  2,»  sono  inserite  le
seguenti: «del presente decreto». 
  Dopo l'articolo 35 e' inserito il seguente: 
  «Art. 35-bis (Comunicazioni relative a bandi  e  avvisi  finanziati
con risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza).  -
1. Le amministrazioni statali sono tenute a  pubblicare  nel  proprio
sito internet  istituzionale,  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
emanazione  di  bandi  e  avvisi  destinati  agli  enti  territoriali
relativi a infrastrutture e opere pubbliche  finanziati  con  risorse
previste  dal  Piano  nazionale  di   ripresa   e   resilienza,   una
comunicazione contenente: 
    a) la tipologia di intervento; 
    b) la tempistica; 
    c) l'individuazione degli enti destinatari del finanziamento; 
    d) il livello progettuale richiesto; 
    e) l'importo massimo finanziabile per singolo ente». 
  All'articolo 36: 
    al comma 1 e' premesso il seguente: 
  «01. All'articolo 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi:  "Con
riferimento alle procedure di valutazione  ambientale  di  competenza
statale relative ai progetti attuativi del Piano nazionale  integrato
per l'energia e il clima, individuati dall'allegato I-bis alla  parte
seconda del presente decreto tra quelli a cui, ai sensi  del  periodo
precedente,  deve  essere  data  precedenza,  hanno  in   ogni   caso
priorita', in ordine decrescente, i progetti che hanno maggior valore
di potenza installata o trasportata  prevista.  La  Commissione  puo'
derogare all'ordine di priorita' di cui al quarto e al quinto periodo
in caso di deliberazione  dello  stato  di  emergenza  da  parte  del
Consiglio dei ministri ai sensi del codice della  protezione  civile,
di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; in tal  caso,  la
Commissione di cui al presente comma ovvero la Commissione di cui  al
comma 2-bis del presente articolo da' precedenza ai progetti connessi
alle misure relative allo stato di emergenza"; 
    b) al comma  2-bis,  al  secondo  periodo,  le  parole:  "settimo
periodo" sono sostituite dalle seguenti: "ottavo periodo", al  quarto
periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo  che  il
tempo pieno non sia previsto nei singoli decreti di cui  al  medesimo
quinto periodo" e dopo il quinto periodo  e'  inserito  il  seguente:
"Nelle more del perfezionamento del decreto di nomina, il commissario
in esso individuato e' autorizzato  a  partecipare,  con  diritto  di
voto, alle riunioni della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC"; 
    c) il comma 2-octies e' sostituito dal seguente: 
  "2-octies. Il presidente della Commissione di cui  al  comma  1  si
avvale altresi' di una struttura  di  supporto  composta  da  quattro
unita'  di  personale   dell'Arma   dei   carabinieri,   appartenenti
all'organizzazione   per   la   tutela   forestale,   ambientale    e
agroalimentare   di   cui    all'articolo    174-bis    del    codice
dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66, o comunque con comprovata esperienza nel  settore  della
tutela ambientale o nel coordinamento di  unita'  complesse  o  nella
gestione di fondi. I componenti  della  struttura  di  supporto  sono
individuati dal Comando generale dell'Arma dei  carabinieri,  di  cui
all'articolo 170 del codice di cui al decreto legislativo n.  66  del
2010, e posti in posizione di comando, con oneri rientranti nei costi
di funzionamento  di  cui  al  comma  5  del  presente  articolo.  La
struttura di supporto cessa al rinnovo della Commissione"»; 
    al comma 1, le parole: «la Commissione  di  cui  all'articolo  8,
comma 1 ovvero la Commissione di cui all'articolo  8,  comma  2-bis,»
sono sostituite dalle seguenti: «l'autorita' competente»; 
    dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: 
  «1-bis. All'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 3  aprile
2006, n. 152, al primo periodo, le parole: "l'autorita'  competente,"
sono sostituite dalle seguenti: "la Commissione di  cui  all'articolo
8, comma 1, ovvero  la  Commissione  di  cui  all'articolo  8,  comma
2-bis,", al secondo periodo, le parole: "l'autorita' competente" sono
sostituite dalle seguenti: "la Commissione  di  cui  all'articolo  8,
comma 1, ovvero la Commissione di cui all'articolo 8,  comma  2-bis,"
e, al terzo  periodo,  le  parole:  "all'autorita'  competente"  sono
sostituite dalle seguenti: "alla Commissione di cui  all'articolo  8,
comma 1,  ovvero  alla  Commissione  di  cui  all'articolo  8,  comma
2-bis,". 
  1-ter. Il comma 6-bis dell'articolo 4  del  decreto  legislativo  3
marzo 2011, n. 28, e' sostituito dal seguente: 
  "6-bis. Al fine di accelerare la transizione energetica,  nel  caso
di progetti di modifica di impianti di produzione di energia da fonti
rinnovabili  afferenti  a   integrali   ricostruzioni,   rifacimenti,
riattivazioni e potenziamenti, finalizzati a migliorare il rendimento
e  le  prestazioni   ambientali,   il   proponente   puo'   ricorrere
prioritariamente alla valutazione preliminare di cui all'articolo  6,
comma  9,  del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  ove
sussistano i presupposti per  l'applicazione  di  tali  disposizioni;
ove, all'esito della procedura di valutazione preliminare,  risultino
applicabili  le  procedure  di  verifica   di   assoggettabilita'   a
valutazione  di  impatto  ambientale  o  di  valutazione  di  impatto
ambientale, ovvero  ove  il  proponente  sottoponga  direttamente  il
progetto a tali procedure, le procedure stesse hanno in ogni  caso  a
oggetto solo  l'esame  delle  variazioni  dell'impatto  sull'ambiente
indotte dal progetto proposto"». 
  All'articolo 37: 
    al comma 1: 
      alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «e
le parole: "e di" sono sostituite dalle seguenti: "e a"»; 
      alla lettera b), le parole: «rimborsi  spese»  sono  sostituite
dalle seguenti: «rimborsi di spese». 
  All'articolo 38: 
    dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. Fino al 31 dicembre 2022, gli atti per la registrazione dei
contratti di comodato  d'uso  gratuito  con  finalita'  umanitarie  a
favore di cittadini di  nazionalita'  ucraina  e  di  altri  soggetti
provenienti  comunque  dall'Ucraina  sono  esenti   dall'imposta   di
registro di cui all'articolo 5, comma 4, della tariffa, parte  prima,
annessa al testo unico delle disposizioni  concernenti  l'imposta  di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n.  131,  e  dall'imposta  di  bollo  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642». 
  All'articolo 39: 
    dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. Al fine di garantire la piena operativita' dei fondi per il
venture capital sottoscritti dal Ministero dello sviluppo  economico,
al comma 7-sexies dell'articolo 10  del  decreto-legge  10  settembre
2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge  9  novembre
2021, n. 156, sono aggiunti, in fine, i  seguenti  periodi:  "Per  la
gestione degli interventi di cui al  presente  comma  e'  autorizzata
l'apertura di un apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale
dello Stato, intestato al Ministero  dello  sviluppo  economico,  cui
affluiscono le risorse ad esso assegnate  e  sul  quale  la  societa'
Cassa depositi e prestiti Spa e' autorizzata a effettuare  operazioni
di versamento  e  di  prelevamento  per  le  medesime  finalita'.  Il
Ministero dello sviluppo economico  stipula  con  la  societa'  Cassa
depositi e prestiti Spa un'apposita  convenzione  per  la  disciplina
delle modalita' operative di  gestione  delle  risorse  assegnate  al
citato conto corrente"». 
  All'articolo 40: 
    al comma 1: 
      alla lettera a), capoverso 1, al primo periodo, le parole:  «di
risulta,» sono sostituite dalle seguenti: «di risulta» e  le  parole:
«ed evitare» sono sostituite dalle seguenti: «e per  evitare»  e,  al
secondo  periodo,  le  parole:  «attivita'  a  scopo  industriale   o
commerciale di importazione» sono sostituite dalle seguenti: «a scopo
industriale o commerciale attivita' di importazione»; 
      alla lettera b): 
        al capoverso 3: 
          alla lettera a), dopo le  parole:  «di  buona  tecnica»  e'
inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»; 
          alla lettera d),  la  parola:  «rilasciati»  e'  sostituita
dalla seguente: «rilasciate»; 
        al capoverso 3-bis,  le  parole:  «dell'allegato  XIX,»  sono
sostituite dalle seguenti: «dell'allegato XIX»; 
      alla lettera c), capoverso 4,  al  primo  periodo,  la  parola:
«rilasciati» e' sostituita dalla seguente: «rilasciate» e,  al  terzo
periodo, dopo le parole: «e dello sviluppo economico» e' inserito  il
seguente segno d'interpunzione: «,». 
  Nel titolo IV, dopo l'articolo 41 e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 41-bis (Commissari  straordinari  per  la  ricostruzione  nei
territori della regione Molise e dell'area etnea colpiti dagli eventi
sismici del 2018). - 1. Dopo il  comma  4-bis  dell'articolo  18  del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono inseriti i seguenti: 
  "4-ter. In alternativa a quanto previsto al  comma  2,  nei  limiti
delle risorse  assegnate  allo  scopo  dall'articolo  1,  comma  463,
secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e comunque non
oltre il 31 dicembre 2022,  ciascun  Commissario  puo'  avvalersi  di
un'apposita struttura,  costituita  all'interno  dell'amministrazione
regionale,  composta  da   personale   appartenente   alla   medesima
amministrazione o ad enti strumentali di quest'ultima, nonche'  della
collaborazione delle strutture e degli uffici regionali, provinciali,
comunali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato. 
  4-quater. Puo' essere autorizzata  la  corresponsione,  nel  limite
massimo complessivo di trenta ore mensili pro capite, di compensi  al
personale non dirigenziale della struttura di cui al comma 4-ter, nel
numero  massimo  di  quattro  unita',  per  prestazioni   di   lavoro
straordinario effettivamente rese, in deroga ai limiti previsti dalla
normativa  vigente.  Ai  titolari  di  incarichi  dirigenziali  e  di
posizione organizzativa della medesima  struttura,  anche  in  deroga
alle  disposizioni  di  cui  agli  articoli  24  e  45  del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e' attribuita,  nei  limiti  delle
risorse finanziarie disponibili, un'indennita' mensile pari al 30 per
cento della retribuzione mensile di posizione o di  rischio  prevista
dall'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza, commisurata ai
giorni di effettivo impiego"». 
  All'articolo 42: 
    al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono  sostituite  dalle
seguenti: «31 dicembre 2022» e le parole:  «31  dicembre  2022»  sono
sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»; 
    dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis. All'articolo 1, comma 1056, della legge 30  dicembre  2018,
n. 145, le parole: "31 dicembre 2026" sono sostituite dalle seguenti:
"31 dicembre 2022 per il 53 per cento  del  suo  ammontare  e  al  31
dicembre 2026 per la restante parte, pari al 47 per cento". 
  1-ter. Nella determinazione degli acconti  dovuti  per  il  periodo
d'imposta in corso: 
    a) al 31 dicembre 2022: 
      1) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella  che
si sarebbe determinata non applicando l'articolo 16, commi 4 e 9, del
decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 132; 
      2) non si tiene conto delle disposizioni di cui al comma 1-bis; 
    b) al 31 dicembre 2023: 
      1) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella  che
si sarebbe determinata non applicando le disposizioni di cui al comma
1-bis; 
      2) non si tiene conto delle disposizioni del comma 1; 
    c) al 31 dicembre 2024 e per i due successivi: 
      1) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella  che
si sarebbe determinata non applicando il comma 1; 
      2) non si tiene conto delle disposizioni del comma 1; 
    d) al 31 dicembre 2027  si  assume,  quale  imposta  del  periodo
precedente, quella che  si  sarebbe  determinata  non  applicando  le
disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis»; 
    al comma 2, lettera d), dopo le parole: «utilizzo delle  maggiori
entrate» sono inserite le seguenti: «e delle minori spese». 
  Dopo l'articolo 42 sono inseriti i seguenti: 
  «Art. 42-bis (Disposizioni finali). - 1. Al  fine  di  tutelare  la
concorrenza e di assicurare la  massima  trasparenza  delle  voci  di
costo sostenute dai consumatori,  nelle  fatture  per  i  consumi  di
energia elettrica e di gas, emesse nei mesi successivi alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
cui si applicano  le  disposizioni  concernenti  la  riduzione  delle
aliquote relative agli oneri generali di sistema nel settore del  gas
e il bonus sociale elettrico e gas previste dal presente decreto, dal
decreto-legge  27   settembre   2021,   n.   130,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171, e dalla legge 30
dicembre 2021, n. 234, sono riportate, rispettivamente,  le  seguenti
diciture: "Importi rideterminati a seguito di intervento del  Governo
e del Parlamento" e "Bonus sociale". 
  Art. 42-ter (Clausola di salvaguardia). - 1.  Le  disposizioni  del
presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale  e
nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con  i
rispettivi statuti e le relative norme di attuazione». 
  All'allegato A: 
    nell'allegato XIX: 
      all'articolo 1, comma 1: 
        all'alinea, le parole: «nel  decreto  legislativo  31  luglio
2020, n. 101» sono sostituite dalle seguenti: «nel presente decreto»; 
        alla lettera c), le parole: «31 luglio  2020,  n.  101»  sono
soppresse e le parole: «rispetto una» sono sostituite dalle seguenti:
«rispetto a una»; 
        alla lettera  d),  le  parole:  «del  9  ottobre  2013»  sono
sostituite dalle seguenti: «, del 9 ottobre 2013,»; 
        alla lettera g), le parole: «l'attivita' a scopo  industriale
o commerciale di importazione» sono  sostituite  dalle  seguenti:  «a
scopo industriale o commerciale l'attivita' di importazione»  e  dopo
le parole: «di cui all'allegato 2»  e'  inserito  il  seguente  segno
d'interpunzione: «,»; 
      all'articolo 4: 
        al comma 2, le parole: «del Ministero» sono sostituite  dalle
seguenti: «dei Ministeri»; 
        al comma 3, le parole: «e i principali» sono sostituite dalle
seguenti: «e dei principali»; 
      all'articolo 5: 
        al comma 3, le parole: «di riferimento, sono» sono sostituite
dalle seguenti: «di riferimento sono»; 
        al comma 5, le parole: «consegna a destino»  sono  sostituite
dalle seguenti: «consegna a destinazione»; 
      all'articolo 6: 
        al comma 4, le parole: «lettera  a)»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «, lettera a),»; 
        al comma 6, dopo le parole: «comma 2, lettera a)» e' inserito
il seguente segno d'interpunzione: «,»; 
      all'articolo 7: 
        al comma 1, alinea, dopo le parole: «di II grado» e' inserito
il seguente segno d'interpunzione: «,»; 
    all'allegato 2: 
      alla sezione «Prodotti  semilavorati»,  voce  «Lanierini/Nastri
magnetici», la parola:  «LANIERINI»  e'  sostituita  dalla  seguente:
«LAMIERINI».