(Accordo quadro-art. 10)
                              Art. 10. 
                            Riservatezza 
 
    1. Le Parti mantengono riservate tutte le informazioni  scambiate
ai sensi del presente Accordo, salvo quanto  diversamente  concordato
tra le Parti. 
    2. Tutte le informazioni scambiate dalle Agenzie  attuatrici  nel
corso  della  realizzazione  dei  programmi  di   cooperazione   sono
considerate riservate, salvo quanto diversamente convenuto da CONAE e
da ASI per iscritto nei pertinenti accordi attuativi. 
    3. Ciascun accordo attuativo definira', tra l'altro, i termini  e
le condizioni del trattamento delle informazioni riservate  scambiate
durante lo sviluppo dei programmi di cooperazione.