Art. 10.
Riservatezza
1. Le Parti mantengono riservate tutte le informazioni scambiate
ai sensi del presente Accordo, salvo quanto diversamente concordato
tra le Parti.
2. Tutte le informazioni scambiate dalle Agenzie attuatrici nel
corso della realizzazione dei programmi di cooperazione sono
considerate riservate, salvo quanto diversamente convenuto da CONAE e
da ASI per iscritto nei pertinenti accordi attuativi.
3. Ciascun accordo attuativo definira', tra l'altro, i termini e
le condizioni del trattamento delle informazioni riservate scambiate
durante lo sviluppo dei programmi di cooperazione.