Art. 11.
Informazioni al pubblico e scambio di informazioni
1. Le Parti si riservano il diritto di rendere informazioni al
pubblico relative alle proprie attivita' ai sensi del presente
Accordo. Le Parti si coordinano in anticipo per quanto riguarda la
divulgazione al pubblico di informazioni relative alle
responsabilita' dell'altra Parte o alle attivita' congiunte ai sensi
del presente Accordo.
2. In conformita' ai termini di riservatezza previsti
all'articolo 10 di cui sopra, le Parti forniranno, su base reciproca
e in tempi ragionevoli, l'accesso ai risultati dei programmi di
ricerca scientifica e di cooperazione svolti congiuntamente
nell'ambito del presente Accordo. Le Parti garantiscono che le loro
Agenzie attuatrici definiranno disposizioni per la condivisione dei
risultati dei programmi di ricerca scientifica e di cooperazione
svolti congiuntamente nell'ambito del presente Accordo.
3. Le informazioni e i dati scientifici e tecnici che derivano
dai programmi di cooperazione non possono essere trasferiti a terzi
senza il previo consenso reciproco delle Agenzie attuatrici.
4. Le Parti, tramite le loro Agenzie attuatrici e in conformita'
alle rispettive legislazioni nazionali, agevolano lo scambio di
informazioni sui rispettivi principali programmi spaziali nazionali.