Art. 12.
Rinuncia reciproca ad azioni di responsabilita'
1. Per quanto riguarda le attivita' svolte nell'ambito del
presente Accordo, le Parti concordano che una ampia rinuncia
reciproca ad azioni di responsabilita' rafforzera' la cooperazione
nell'esplorazione e nell'uso dello spazio extra-atmosferico. Le Parti
si assicureranno che le proprie Agenzie attuatrici, nell'ambito delle
competenze specifiche, si impegnino negli accordi attuativi a
stabilire una rinuncia reciproca ad azioni di responsabilita' in caso
di perdite e danni subiti in relazione alle attivita' svolte
nell'ambito dei programmi di cooperazione e ne specifichino i termini
e le condizioni pertinenti.
2. Le Agenzie attuatrici assicureranno l'estensione, in
conformita' alle rispettive legislazioni nazionali, di tale rinuncia
reciproca ad azioni di responsabilita' ai rispettivi contraenti,
sottocontrenti e a altri enti ad esse associati, coinvolti
nell'attuazione dei programmi di cooperazione.
3. Le Parti si consulteranno prontamente in caso di richieste di
risarcimento derivanti dalla «Convenzione sulla responsabilita'
internazionale per danni causati da oggetti spaziali» del 29 marzo
1972.