Art. 15.
Disposizioni finali
1. Il presente Accordo entrera' in vigore alla data dell'ultima
notifica del completamento da parte delle Parti delle rispettive
procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.
2. Il presente Accordo rimarra' in vigore per un periodo di dieci
(10) anni e sara' automaticamente prorogato per un successivo periodo
di dieci (10) anni. Il presente Accordo potra' essere denunciato da
ciascuna delle Parti in qualsiasi momento tramite i canali
diplomatici. La denuncia avra' effetto dopo sei (6) mesi dalla data
di ricezione della notifica.
3. Il presente Accordo puo' essere modificato o prorogato dalle
Parti mediante Scambi di Note che entreranno in vigore nel rispetto
delle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo.
4. L'eventuale denuncia del presente Accordo non pregiudica o
incide su programmi e progetti gia' avviati ai sensi di specifiche
intese attuative, salvo quanto diversamente concordato dalle Parti.
Fatto a Buenos Aires, il 27 febbraio 2019, in due originali,
ciascuno in lingua spagnola e italiana, tutti i testi facenti
ugualmente fede.
Parte di provvedimento in formato grafico