Art. 4.
Forme di cooperazione
1. La cooperazione nell'ambito del presente Accordo puo' essere
effettuata nelle seguenti forme:
a) progetti spaziali congiunti, compresa la piena attuazione
del programma SIASGE e la distribuzione commerciale dei suoi dati,
applicazioni e servizi, nonche' la definizione e l'attuazione della
sua evoluzione con la nuova generazione dei satelliti in banda X ed
L;
b) programmi di formazione per personale specializzato da
realizzare, ove opportuno, con progetti futuri congiunti, ivi inclusa
la collaborazione e la partecipazione dell'ASI all'Istituto «Mario
Gulich» di Studi spaziali avanzati e la Universidad nacional de
Cordoba per promuovere la comunita' SIASGE;
c) progetti congiunti di ricerca sullo spazio profondo;
d) scambio di scienziati e tecnici;
e) scambio di attrezzature, documentazione, dati, risultati di
esperimenti e informazioni scientifiche e tecnologiche;
f) promozione e sviluppo di iniziative industriali e
commerciali;
g) promozione della costituzione di una joint venture privata
italo-argentina per la distribuzione commerciale internazionale dei
dati, delle applicazioni e dei servizi SIASGE sulla base della
politica dei dati concordata dalle Parti attraverso le loro Agenzie
attuatrici. La scelta del rispettivo socio nazionale che integrera'
detta joint-venture sara' definita dalle Parti in un accordo
successivo attraverso le Agenzie attuatrici;
h) utilizzo di altri sistemi spaziali per l'attuazione di
attivita' congiunte;
i) organizzazione di simposi e riunioni scientifiche congiunte;
j) cooperazione nei settori della standardizzazione,
certificazione e metodologia;
k) coinvolgimento dell'industria e del mondo accademico nei
progetti congiunti, ove opportuno.
2. Le Agenzie attuatrici possono proporre ulteriori forme di
cooperazione che dovranno essere concordate tra le Parti.