Art. 5.
Accordi attuativi e programmi di cooperazione
1. Le Parti condurranno attivita' congiunte ai sensi del presente
Accordo attraverso le loro rispettive Agenzie attuatrici. che possono
concordare di intraprendere programmi di cooperazione attraverso la
firma di specifici accordi attuativi.
2. Gli accordi attuativi conclusi dalle Agenzie stabiliscono gli
impegni specifici delle Agenzie e comprendono, se del caso:
disposizioni relative alla natura e alla portata dei programmi di
cooperazione, rispettive funzioni e responsabilita' e attivita'
congiunte delle Agenzie attuatrici, principi sullo scambio di dati e
beni, impegni finanziari delle Agenzie attuatrici e qualsiasi altra
disposizione che le Agenzie attuatrici ritengano necessaria per
condurre i programmi di cooperazione.
3. Tali accordi attuativi saranno soggetti al presente Accordo.
Le Parti assicurano che le rispettive Agenzie compiano tutti gli
sforzi ragionevoli per adempiere agli impegni contenuti negli accordi
attuativi.
4. Le Agenzie attuatrici possono convenire di invitare terze
parti a partecipare ai programmi di cooperazione svolti nell'ambito
del presente Accordo, ai sensi di specifici distinti accordi, previa
informazione alle Parti.