Art. 8.
Disposizioni finanziarie
1. Le Agenzie attuatrici sono responsabili del finanziamento dei
progetti congiunti nel quadro del presente Accordo; in proporzione
alle rispettive partecipazioni agli stessi.
2. 1 programmi di cooperazione previsti nel quadro del presente
Accordo sono soggetti alla disponibilita' di fondi appropriati da
parte di ciascuna Agenzia attuatrice e alle rispettive procedure di
finanziamento.
3. Ciascun Accordo attuativo definisce, tra l'altro, le
disposizioni finanziarie specifiche e dettagliate relative ai
programmi di cooperazione.