Art. 9.
Proprieta' intellettuale
1. Le Agenzie attuatrici garantiscono un'efficace protezione dei
diritti di proprieta' intellettuale ottenuti nell'ambito dei
programmi di cooperazione realizzati nel quadro del presente Accordo,
nel dovuto rispetto degli accordi internazionali firmati dalle Parti.
2. Le condizioni e i termini specifici e dettagliati che
determineranno la proprieta' e l'uso dei diritti di proprieta'
intellettuale ottenuti nell'ambito dei programmi di cooperazione,
saranno definiti in ciascun accordo attuativo. . •
3. Le Agenzie attuatrici si informeranno reciprocamente in modo
tempestivo in merito a qualsiasi invenzione o opera protetta da
diritto d'autore, che scaturiscano nell'ambito dei programmi di
cooperazione.