(Trattato trasferimento persone condannate-art. 1)
 
                              TRATTATO 
                   SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE 
                             CONDANNATE 
                                 TRA 
                       LA REPUBBLICA ITALIANA 
                                  E 
                       LA REPUBBLICA ORIENTALE 
                            DELL'URUGUAY 
 
    La Repubblica Italiana e la  Repubblica  Orientale  dell'Uruguay,
qui di seguito denominate «Parti Contraenti», 
    desiderose di promuovere un'efficace cooperazione tra i due Stati
in materia di trasferimento  delle  persone  condannate  al  fine  di
facilitare la loro riabilitazione e il loro reinserimento sociale, 
     ritenendo che tale obiettivo possa essere conseguito mediante la
conclusione  di  un  accordo  bilaterale,  che  stabilisca  che,  nei
confronti delle persone private della liberta' in conseguenza di  una
condanna penale, la stessa possa essere eseguita  nel  loro  ambiente
sociale, 
    hanno stabilito quanto segue: 
 
                             Articolo 1 
                             Definizioni 
 
    Ai fini del presente Trattato, il termine: 
      a) «condanna» indica qualsiasi pena o  misura  privativa  della
liberta' personale inflitta  da  un  giudice,  in  conseguenza  della
commissione di un reato; 
      b) «sentenza» indica una  decisione  giudiziale  definitiva  ed
esecutiva, non soggetta a impugnazione, con la quale  viene  inflitta
una condanna per la commissione di un reato; 
      c) «persona condannata» indica una persona  nei  cui  confronti
debba eseguirsi o si stia eseguendo una sentenza; 
      d) «Stato di Condanna»  indica  lo  Stato  in  cui  un  giudice
competente ha emesso una sentenza di condanna e  da  cui  la  persona
condannata puo' essere o e' gia' stata trasferita; 
      e) «Stato di Esecuzione» indica lo  Stato  in  cui  la  persona
condannata puo' essere o e' gia' stata  trasferita  per  l'esecuzione
della sentenza.