Articolo 11 Consegna della Persona Condannata 1. Se il trasferimento della persona condannata viene disposto, gli Stati si accordano prontamente sul tempo, sul luogo e tutti gli altri aspetti relativi all'esecuzione del trasferimento. Di regola, la consegna della persona e' effettuata nel territorio dello Stato di Condanna. 2. Lo Stato di Esecuzione e' responsabile della custodia della persona condannata e del suo trasporto dal momento in cui ha luogo il trasferimento della custodia della persona.