Articolo 12 Esecuzione della Condanna 1. Le Autorita' dello Stato di Esecuzione devono continuare l'esecuzione della condanna rispettando la natura e la durata della pena o della misura privativa della liberta' personale stabilite nella sentenza dello Stato di Condanna. 2. L'esecuzione della condanna e' effettuata conformemente alla legge dello Stato di Esecuzione e, soltanto tale Stato e' competente per l'adozione delle decisioni relative a tale esecuzione, ivi compresi la commutazione della pena e il riconoscimento in favore della persona trasferita di eventuali benefici o particolari modalita' di esecuzione della condanna. 3. Se la condanna e', per sua natura, durata o entrambe le cose, incompatibile con la legge dello Stato di Esecuzione, quest'ultimo Stato puo', con il consenso dello Stato di Condanna, adeguare la condanna a quella prevista dal proprio ordinamento per lo stesso reato o per un reato della stessa natura. La condanna cosi' modificata deve corrispondere il piu' possibile, per natura e durata, a quella inflitta nella sentenza dello Stato di Condanna. La condanna cosi' modificata non puo', comunque: a) essere piu' grave, per natura o durata, della condanna inflitta nello Stato di Condanna; b) eccedere il massimo della pena previsto dalla legge dello Stato di Esecuzione per lo stesso reato o per un reato della stessa natura; c) essere contraria ai principi fondamentali dello Stato di Condanna. 4. Nel caso in cui lo Stato di Condanna abbia imposto misure particolari a una persona che, in ragione del suo stato mentale, e' stata dichiarata non penalmente responsabile o non imputabile per il reato, i due Stati si consultano e si accordano sul tipo di misura o di trattamento da applicare nel caso concreto nello Stato di Esecuzione. 5. Se la persona condannata evade prima che l'esecuzione della condanna sia terminata, lo Stato di Esecuzione prende i provvedimenti necessari per rintracciarla e arrestarla, assicurando che sia eseguita la restante parte della condanna e che si proceda nei confronti di tale persona per il reato di evasione ove previsto dalla legge dello Stato di Esecuzione, cosi' come per qualsiasi reato successivo. Se detta persona fa ritorno nello Stato di Condanna e viene rintracciata nel suo territorio, tale Stato e' autorizzato a eseguire la restante parte di pena che la persona condannata avrebbe dovuto espiare nello Stato di Esecuzione.