(Trattato trasferimento persone condannate-art. 13)
                             Articolo 13 
                      Revisione della Sentenza 
 
    Lo Stato di Condanna  conserva  in  forma  esclusiva  la  propria
giurisdizione  riguardo  a  qualsiasi  domanda  di  revisione   della
sentenza. Nel caso in cui la decisione sulla revisione sia favorevole
alla persona, lo Stato  di  Esecuzione  esegue  immediatamente  detta
decisione.