Articolo 14 Amnistia e Indulto 1. Lo Stato di Condanna, o lo Stato di Esecuzione col consenso di quello di Condanna, puo' accordare l'amnistia o l'indulto. 2. Avuta notizia di uno di questi provvedimenti, lo Stato di Esecuzione da' agli stessi immediata esecuzione in conformita' alle proprie leggi.