Articolo 17 Transito 1. Se uno dei due Stati ha concluso accordi con Stati terzi per il trasferimento delle persone condannate, l'altro Stato coopera autorizzando il transito attraverso il proprio territorio delle persone condannate da o verso l'altro Stato, sempre che non si oppongano ragioni di ordine pubblico. 2. Lo Stato che richiede il transito inoltra allo Stato di transito, attraverso le Autorita' Centrali, una domanda contenente l'identita' della persona condannata in transito, nonche' copia della documentazione relativa al trasferimento della persona condannata. 3. Lo Stato Parte di transito provvede alla custodia della persona in transito durante la sua permanenza sul suo territorio. 4. Non e' richiesta alcuna autorizzazione al transito nel caso in cui venga usato il trasporto aereo e nessuno scalo sia previsto nel territorio dello Stato di transito. Nel caso di uno scalo di emergenza si applica nei limiti del possibile quanto previsto nei paragrafi precedenti.