(Trattato trasferimento persone condannate-art. 18)
                             Articolo 18 
                                Spese 
 
    Le spese derivanti dall'applicazione del presente Trattato sono a
carico dello Stato di Esecuzione, ad eccezione delle spese  sostenute
esclusivamente nel territorio dello Stato di  Condanna  o  fino  alla
consegna della persona trasferita.