Articolo 2 Principi Generali 1. Le Parti Contraenti, in conformita' alle disposizioni del presente Trattato, si impegnano a prestarsi reciprocamente la piu' ampia cooperazione in materia di trasferimento delle persone condannate. 2. Conformemente alle disposizioni del presente Trattato, una persona condannata nel territorio di uno dei due Stati, Stato di Condanna, puo' essere trasferita nel territorio dell'altro Stato, Stato di Esecuzione, affinche' sia eseguita la condanna che le sia stata inflitta mediante una sentenza. 3. Le disposizioni del presente Trattato sono applicabili, mutatis mutandis, a minori di eta' privati della liberta' personale ai sensi della legislazione di uno degli Stati Parte.