Articolo 22 Entrata in Vigore, Modifica e Denuncia 1. Il presente Trattato entrera' in vigore alla data di ricezione della seconda notifica con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate tramite via diplomatica l'espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica. 2. Il presente Trattato potra' essere modificato in qualsiasi momento mediante accordo scritto tra le Parti Contraenti. Ogni modifica entrera' in vigore in conformita' alla stessa procedura prescritta al paragrafo 1 e sara' parte del presente Trattato. 3. Il presente Trattato avra' durata illimitata. Ciascuna Parte Contraente potra' denunciare il presente Trattato in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all'altra Parte per via diplomatica. La denuncia avra' effetto il centottantesimo giorno successivo alla data della sua ricezione. Le procedure iniziate precedentemente all'efficacia della denuncia continueranno a essere regolate dalle disposizioni del presente Trattato. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Stati, firmano il presente Trattato. Parte di provvedimento in formato grafico