Articolo 3 Autorita' Centrali 1. Ai fini del presente Trattato, le Autorita' Centrali designate dalle Parti Contraenti trasmettono le richieste di trasferimento di persone condannate e comunicano direttamente tra loro. 2. Per la Repubblica Italiana l'Autorita' Centrale e' il Ministero della Giustizia e per la Repubblica Orientale dell'Uruguay e' il Ministerio de Educacion y Cultura - Autoridad Central de Cooperacion Juridica Internacional. 3. Ciascuna Parte Contraente comunica all'altra, per via diplomatica, gli eventuali cambiamenti dell'Autorita' Centrale designata.