Articolo 4 Condizioni per il Trasferimento Il trasferimento puo' avere luogo se ricorrono le seguenti condizioni: a) la persona condannata e' un cittadino dello Stato di Esecuzione o un soggetto ivi legalmente e stabilmente residente; b) la sentenza di condanna e' definitiva ed esecutiva; c) la durata della condanna che resta da eseguire nei confronti della persona condannata e' di almeno un anno alla data di ricezione della richiesta di trasferimento. In casi eccezionali, i due Stati possono autorizzare il trasferimento anche se la durata della condanna che resta da eseguire e' inferiore a un anno; d) la persona condannata o, se del caso, il suo legale rappresentante acconsente al trasferimento; e) il o i reati per i quali e' stata inflitta la condanna costituiscono reato anche ai sensi della legge dello Stato di Esecuzione. Nel determinare se un fatto costituisce un reato ai sensi della legge di entrambe le Parti non rileva se secondo le rispettive leggi il fatto rientra nella stessa categoria di reato o se il reato e' denominato con la stessa terminologia; f) lo Stato di Condanna e lo Stato di Esecuzione sono d'accordo sul trasferimento.