Articolo 5 Obbligo di Fornire Informazioni 1. Ogni persona condannata alla quale possono essere applicate le disposizioni del presente Trattato deve essere informata dallo Stato di Condanna del contenuto dello stesso e delle conseguenze giuridiche che deriverebbero dal suo eventuale trasferimento. 2. La persona condannata, se lo richiede, deve essere informata per iscritto di ogni passo intrapreso dallo Stato di Condanna o dallo Stato di Esecuzione con riferimento alla richiesta di trasferimento, mentre deve essere sempre informata della decisione presa da ciascuna Parte Contraente.