(Trattato trasferimento persone condannate-art. 6)
                             Articolo 6 
                     Richiesta di Trasferimento 
 
    1. Il trasferimento puo' essere richiesto: 
      a) dallo Stato di Condanna; 
      b) dallo Stato di Esecuzione; 
      c) dalla persona condannata o dal suo legale rappresentante. 
    2. Terzi aventi titolo, che agiscano  per  conto  proprio  o  per
conto della persona condannata a norma della legge  di  uno  dei  due
Stati, potranno richiedere il trasferimento allo Stato di Condanna  o
allo Stato di Esecuzione. 
    3. La richiesta prevista nel  paragrafo  1  e  le  risposte  sono
formulate per iscritto e sono  indirizzate  alle  Autorita'  Centrali
designate ai sensi dell'articolo 3.