Articolo 8 Lingua ed Esclusione di Legalizzazione e Formalita' Analoghe La richiesta di trasferimento e i documenti inviati da uno qualsiasi dei due Stati all'altro in applicazione del presente Trattato sono esenti dai requisiti di legalizzazione, apostille, certificazione, autenticazione o qualunque altra analoga formalita', e sono trasmessi nella lingua dello Stato che li invia, corredati da una traduzione nella lingua dello Stato che li riceve.