Articolo 9 Consenso e Verifica 1. Lo Stato di Condanna garantisce che la persona che deve prestare il consenso al trasferimento in conformita' alla lettera d) dell'articolo 4 del presente Trattato lo faccia volontariamente e con la piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano. 2. In qualsiasi momento prima che abbia luogo il trasferimento, se lo Stato di Esecuzione lo richiede, lo Stato di Condanna da' allo Stato di Esecuzione la possibilita' di verificare, mediante un funzionario nominato in conformita' alle leggi di quest'ultimo Stato o attraverso altra procedura che si ritenga pertinente, che il consenso della persona condannata sia stato prestato alle condizioni previste nel paragrafo precedente.