(Trattato trasferimento persone condannate-art. 9)
                             Articolo 9 
                         Consenso e Verifica 
 
    1. Lo Stato di  Condanna  garantisce  che  la  persona  che  deve
prestare il consenso al trasferimento in conformita' alla lettera  d)
dell'articolo 4 del presente Trattato lo faccia volontariamente e con
la piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano. 
    2. In qualsiasi momento prima che abbia luogo  il  trasferimento,
se lo Stato di Esecuzione lo richiede, lo Stato di Condanna da'  allo
Stato di  Esecuzione  la  possibilita'  di  verificare,  mediante  un
funzionario nominato in conformita' alle leggi di quest'ultimo  Stato
o attraverso altra  procedura  che  si  ritenga  pertinente,  che  il
consenso della persona condannata sia stato prestato alle  condizioni
previste nel paragrafo precedente.