Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione
al decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21
All'articolo 1:
al comma 1, alinea, le parole: «testo unico delle accise
approvato con il decreto» sono sostituite dalle seguenti: «testo
unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
di cui al decreto»;
al comma 3, al primo e al secondo periodo, le parole: «delle
accise» sono soppresse;
al comma 4, al primo periodo, le parole: «legge n. 244 del
2007» sono sostituite dalle seguenti: «legge 24 dicembre 2007, n.
244» e, al secondo periodo, la parola: «derivanti» e' sostituita
dalla seguente: «, derivanti»;
al comma 5, al primo e al secondo periodo, le parole: «delle
accise» sono soppresse;
al comma 6, le parole: «gli esercenti dei depositi» sono
sostituite dalle seguenti: «gli esercenti i depositi», le parole:
«delle accise» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al decreto
legislativo» e le parole: «decreto-legge 29 ottobre» sono sostituite
dalle seguenti: «decreto-legge 26 ottobre»;
al comma 7, terzo periodo, le parole: «ai sensi del decreto»
sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del codice del consumo, di
cui al decreto»;
al comma 9, alle parole: «per l'anno 2022», ovunque ricorrono,
sono premesse le seguenti: «di euro».
Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
«Art. 1-bis (Disposizioni in materia di accisa e di IVA sui
carburanti). - 1. In considerazione del perdurare degli effetti
economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei
prodotti energetici, a decorrere dal 3 maggio 2022 e fino all'8
luglio 2022:
a) le aliquote di accisa di cui all'allegato I al testo unico
delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dei sotto
indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:
1) benzina: 478,40 euro per mille litri;
2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro
per mille litri;
3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti:
182,61 euro per mille chilogrammi;
4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro
cubo;
b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per
autotrazione e' stabilita nella misura del 5 per cento.
2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa
sul gasolio usato come carburante stabilita, per il periodo dal 22
aprile 2022 al 2 maggio 2022, dall'articolo 1, comma 1, lettera b),
del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 aprile 2022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 16 aprile 2022, e, per
il periodo dal 3 maggio 2022 all'8 luglio 2022, dal comma 1, lettera
a), numero 2), del presente articolo, l'aliquota di accisa sul
gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis
della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo
n. 504 del 1995, non si applica per il periodo dal 22 aprile 2022
all'8 luglio 2022.
3. Ai fini della corretta applicazione delle aliquote di accisa
diminuite per effetto sia del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di cui al comma 2, che del comma 1, lettera a), del
presente articolo, gli esercenti i depositi commerciali di prodotti
energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1,
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e gli
esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui
al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25 trasmettono, entro
il 15 luglio 2022, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, con le modalita' di cui all'articolo
19-bis del predetto testo unico ovvero per via telematica, i dati
relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a),
del presente articolo usati come carburante giacenti nei serbatoi dei
relativi depositi e impianti alla data dell'8 luglio 2022. In
considerazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettere
a) e b), del citato decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 6 aprile 2022 e dal comma 1, lettera a), numeri 1) e 2), del
presente articolo, viene meno l'obbligo, gia' previsto dall'articolo
1, comma 5, del presente decreto, di comunicazione dei dati relativi
ai quantitativi di benzina e di gasolio usati come carburante
giacenti nei serbatoi al trentesimo giorno successivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto, con salvezza degli eventuali
comportamenti omissivi posti in essere.
4. Per la mancata comunicazione di cui al comma 3 si applica la
sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del testo unico di cui
al decreto legislativo n. 504 del 1995; la medesima sanzione e'
applicata per l'invio delle comunicazioni di cui al medesimo comma 3
con dati incompleti o non veritieri.
5. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative
derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa stabilita dal
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 aprile 2022 e
dal comma 1, lettera a), del presente articolo, il Garante per la
sorveglianza dei prezzi si avvale della collaborazione dei Ministeri,
degli enti e degli organismi indicati nell'articolo 2, comma 199,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' del supporto operativo
del Corpo della guardia di finanza, per monitorare l'andamento dei
prezzi, anche relativi alla vendita al pubblico, dei prodotti
energetici cui si applica la suddetta diminuzione, praticati
nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione commerciale. Il
Corpo della guardia di finanza agisce con i poteri di indagine ad
esso attribuiti ai fini dell'accertamento dell'imposta sul valore
aggiunto e delle imposte dirette, anche ai sensi dell'articolo 2,
commi 2, lettera m), e 4, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n.
68. Per le finalita' di cui al presente comma e per lo svolgimento
dei compiti di polizia economico-finanziaria, il Corpo della guardia
di finanza ha accesso diretto, anche in forma massiva, ai dati
comunicati relativamente alle giacenze dei prodotti energetici dei
depositi commerciali assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25,
comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del
1995 e degli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui
al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25, nonche' ai dati
contenuti nel documento amministrativo semplificato telematico di cui
all'articolo 11 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157,
e all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
il medesimo Corpo segnala all'Autorita' garante della concorrenza e
del mercato, per l'adozione dei provvedimenti di competenza,
elementi, rilevati nel corso delle attivita' di monitoraggio di cui
al presente comma, sintomatici di condotte che possano ledere la
concorrenza ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o
costituire pratiche commerciali scorrette ai sensi del codice del
consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.
6. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative
derivanti dalla diminuzione dell'aliquota IVA di cui al comma 1,
lettera b), sul gas naturale usato per autotrazione, si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma 5 relativamente
al monitoraggio dell'andamento dei prezzi del predetto gas naturale
praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione
commerciale.
7. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti
previsti dai commi 5 e 6 con le risorse umane, finanziarie e
strumentali disponibili a legislazione vigente.
8. Le aliquote di accisa applicate ai prodotti di cui al comma
1, lettera a), ivi incluso il gas naturale, possono essere
rideterminate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro della transizione ecologica, ai sensi
dell'articolo 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
ferme restando le condizioni di cui all'articolo 1, comma 291, della
stessa legge, anche con cadenza diversa da quella prevista nel
medesimo comma 291. Il decreto di cui al presente comma puo'
contenere anche disposizioni necessarie a coordinare l'applicazione
dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, diminuita
dallo stesso decreto, con l'applicazione dell'aliquota di accisa sul
gasolio commerciale di cui al numero 4-bis della tabella A allegata
al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
nonche' prevedere l'obbligo, stabilendone termini e modalita', da
parte degli esercenti i depositi commerciali e degli esercenti gli
impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 3,
di trasmettere i dati relativi alle giacenze, rilevate presso i
rispettivi depositi e impianti, dei prodotti energetici per i quali
il medesimo decreto di cui all'articolo 1, comma 290, della legge n.
244 del 2007 prevede la riduzione della relativa aliquota di accisa;
per la mancata comunicazione delle suddette giacenze nonche' per
l'invio della medesima comunicazione con dati incompleti o non
veritieri, si applica la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1,
del predetto testo unico. Non trova applicazione l'articolo 1, comma
8, del presente decreto. Il decreto di cui al presente comma puo'
altresi' prevedere l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta di cui al
comma 1, lettera b), al gas naturale usato per autotrazione.
9. Allo scopo di prevenire il rischio di manovre speculative
derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa stabilita dal
decreto da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge
n. 244 del 2007 si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6.
10. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo,
valutati in 2.326,47 milioni di euro per l'anno 2022 e in 107,25
milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo
38».
All'articolo 2:
al comma 1, le parole: «a titolo gratuito da aziende private»
sono sostituite dalle seguenti: «dai datori di lavoro privati», dopo
le parole: «euro 200 per lavoratore» e' inserito il seguente segno
d'interpunzione: «,» e le parole: «del decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto».
Nel titolo I, dopo l'articolo 2 e' aggiunto il seguente:
«Art. 2-bis (Disposizioni in materia di carburanti per il volo
da diporto sportivo). - 1. Al fine di ridurre l'impatto negativo
dell'aumento del costo dei carburanti per il settore del volo da
diporto sportivo e al contempo favorire l'approvvigionamento in
sicurezza dei velivoli, e' prevista, subordinatamente
all'acquisizione dei necessari atti di assenso, la realizzazione di
un impianto di distribuzione di carburanti nelle aviosuperfici
esistenti o di futura realizzazione».
Alla rubrica del titolo I, le parole: «prezzi gasolio» sono
sostituite dalle seguenti: «dei prezzi di gasolio».
All'articolo 3:
al comma 1, le parole: «della cui adozione e' stata data
comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comunicato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale»;
al comma 3, al primo periodo, le parole: «ai sensi del decreto»
sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto» e, all'ultimo periodo, dopo
le parole: «n. 34» sono aggiunte le seguenti: «, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».
All'articolo 4:
al comma 1, le parole: «Gestore del mercati» sono sostituite
dalle seguenti: «Gestore dei mercati»;
al comma 3, al primo periodo, le parole: «ai sensi del decreto»
sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto» e, all'ultimo periodo, dopo
le parole: «n. 34» sono aggiunte le seguenti: «, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».
All'articolo 5:
alla rubrica, le parole: «e gasivore» sono sostituite dalle
seguenti: «e delle imprese a forte consumo di gas naturale».
Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:
«Art. 5-bis (Misure urgenti per incrementare la produzione di
energia elettrica da biogas). - 1. Al fine di contribuire
all'indipendenza energetica da fonti di importazione e di favorire la
produzione rinnovabile in ambito agricolo, e' consentito il pieno
utilizzo della capacita' tecnica installata di produzione di energia
elettrica da biogas proveniente da impianti gia' in esercizio alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto mediante produzione aggiuntiva rispetto alla potenza nominale
di impianto, nei limiti della capacita' tecnica degli impianti e
della capacita' tecnica della connessione alla rete oltre alla
potenza di connessione in immissione gia' contrattualizzata, nel
rispetto della normativa vigente in materia di valutazione di impatto
ambientale e di autorizzazione integrata ambientale.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a tutti gli
impianti di produzione di energia elettrica da biogas con riferimento
all'assetto in esercizio alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto anche nel caso in cui detti
impianti accedano a regimi di incentivazione comunque denominati,
secondo le seguenti condizioni:
a) la produzione di energia elettrica aggiuntiva rispetto
alla potenza nominale dell'impianto non e' incentivata;
b) l'ulteriore utilizzo di capacita' produttiva nei limiti
del 20 per cento dei parametri vigenti non e' subordinato
all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di
assenso comunque denominati;
c) l'ulteriore utilizzo di capacita' produttiva oltre i
limiti di cui alla lettera b) puo' essere effettuato previa modifica
del contratto esistente di connessione alla rete.
Art. 5-ter (Ricerca e formazione da parte dell'INPS). - 1.
All'articolo 1 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il comma 3 sono
inseriti i seguenti:
"3-bis. L'Istituto svolge attivita' di ricerca,
aggiornamento, perfezionamento e formazione post-laurea, nelle
materie di propria competenza, per i dipendenti dell'Istituto e per
gli iscritti alle gestioni 'Unitaria prestazioni creditizie e
sociali', 'Assistenza magistrale' e 'Assistenza Ipost', nonche'
attivita' di divulgazione scientifica, anche su commissione,
finanziate da soggetti pubblici e privati, nelle medesime materie.
3-ter. L'organizzazione e il funzionamento delle attivita' di
cui al comma 3-bis sono disciplinati con regolamento dell'Istituto,
nell'ambito delle risorse umane previste a legislazione vigente.
3-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle
disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter si provvede nei limiti
delle risorse finanziarie stanziate nel bilancio dell'Istituto per le
spese di funzionamento".
Art. 5-quater (Autorizzazione all'esercizio di depositi fiscali
di prodotti energetici). - 1. All'articolo 23, comma 12, del testo
unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono aggiunti,
in fine, i seguenti periodi: "In luogo della predetta sospensione,
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, su istanza del depositario
autorizzato, consente allo stesso soggetto di proseguire l'attivita'
in regime di deposito fiscale, per dodici mesi decorrenti dalla data
in cui e' constatata l'assenza delle condizioni di cui al predetto
comma 4, subordinatamente alla sussistenza di un'apposita garanzia
prestata dal medesimo depositario. In ciascuno dei dodici mesi tale
garanzia deve risultare pari al 100 per cento dell'accisa dovuta sui
prodotti energetici estratti dal deposito fiscale nel mese solare
precedente; la garanzia e' prestata o adeguata in denaro o in titoli
di Stato. Decorsi i dodici mesi senza che sia comprovato il
ripristino delle condizioni di cui al comma 4, l'autorizzazione ad
operare in regime di deposito fiscale e' revocata ed e' rilasciata,
su richiesta dell'esercente il deposito, la licenza di cui
all'articolo 25, comma 4. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze sono stabilite le modalita' attuative delle
disposizioni di cui al presente comma, incluse quelle relative alla
prestazione della garanzia".
2. Per il periodo di dodici mesi di cui all'articolo 23, comma
12, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, come modificato dal comma 1 del presente articolo, ai fini
dell'IVA dovuta sui prodotti energetici estratti dal deposito fiscale
non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 941,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205».
All'articolo 6:
al comma 1, le parole da: «il valore ISEE» fino a: «29 dicembre
2016» sono sostituite dalle seguenti: «il valore soglia dell'ISEE per
l'accesso ai bonus sociali per elettricita' e gas di cui all'articolo
1, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 29
dicembre 2016, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2017», le parole: «Autorita' di
regolazione per l'energia» sono sostituite dalle seguenti: «Autorita'
di regolazione per energia,» e le parole: «dall'articolo 1, comma 4,
del medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dal medesimo
articolo 1, comma 3»;
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Per il periodo 1° aprile - 30 giugno 2022
l'incremento del valore soglia dell'ISEE si applica ai fini
dell'estensione dei benefici e con le modalita' previste
dall'articolo 3 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34»;
al comma 2, le parole: «dal comma 1» sono sostituite dalle
seguenti: «dal comma 1-bis»;
la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Bonus sociali per
elettricita' e gas».
Dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente:
«Art. 6-bis (Disposizioni urgenti in materia di rateizzazione
delle bollette per i clienti domestici). - 1. All'articolo 1, comma
509, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "30 aprile
2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022"».
All'articolo 7:
al comma 1, terzo periodo, le parole: «nel caso» sono
sostituite dalle seguenti: «nel caso in cui»;
al comma 4, secondo periodo, le parole: «dai rispettivi
ordinamenti proveniente» sono sostituite dalle seguenti: «dai
rispettivi ordinamenti,»;
al comma 5, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti:
«La mancata trasmissione dei contratti o delle modifiche degli stessi
nei termini indicati comporta l'applicazione di una sanzione
amministrativa pecuniaria pari all'1 per cento del fatturato e
comunque non inferiore a 2.000 euro e non superiore a 200.000 euro.
Per le sanzioni amministrative pecuniarie si osservano le
disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto
compatibili. Conseguentemente, all'articolo 45, comma 1, lettera b),
del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: ", e l'articolo 7, comma 5, del
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21"»;
al comma 6:
al primo periodo, le parole: «pianta organica del ruolo» sono
sostituite dalle seguenti: «pianta organica del personale di ruolo»,
le parole: «nell'area funzionariale F3» sono sostituite dalle
seguenti: «da inquadrare nella carriera dei funzionari, qualifica
funzionario III» e le parole: «dalla legge» sono sostituite dalle
seguenti: «dalla normativa vigente»;
al secondo periodo, dopo le parole: «a decorrere dall'anno
2031» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole:
«di ARERA» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ARERA»;
al terzo periodo, dopo le parole: «e indebitamento netto» e'
inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «di
euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «a euro»;
dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
«6-bis. Al fine di assicurare la tempestiva e puntuale
realizzazione delle misure di agevolazione in favore delle imprese a
forte consumo di gas naturale di cui al decreto del Ministro dello
sviluppo economico del 2 marzo 2018, di cui al comunicato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2018, e al successivo
decreto del Ministro della transizione ecologica n. 541 del 21
dicembre 2021, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2022, nonche' delle misure di anticipo
degli importi rateizzati ai clienti finali domestici di energia
elettrica e di gas naturale da riconoscere a favore degli esercenti
la vendita di energia elettrica e gas naturale, previste
dall'articolo 1, commi 509, 510 e 511, della legge 30 dicembre 2021,
n. 234, nonche' per rafforzare ed implementare ulteriormente
l'attivita' di controlli e ispezioni per la verifica del corretto
utilizzo delle suddette misure, la pianta organica della Cassa per i
servizi energetici e ambientali (CSEA), di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 4 febbraio 2021, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 60 dell'11 marzo 2021, e' incrementata di
venti unita' di cui due appartenenti alla carriera dirigenziale,
senza maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle
disponibilita' di bilancio della CSEA medesima».
Nel titolo II, dopo l'articolo 7 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 7-bis (Modifiche all'articolo 6-bis del decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28). - 1. All'articolo 6-bis, comma 1,
del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'alinea, dopo le parole: "progetti autorizzati" sono
inserite le seguenti: ", ivi inclusi quelli consistenti nella
modifica della soluzione tecnologica utilizzata,";
b) alla lettera a), la cifra: "15" e' sostituita dalla
seguente: "20";
c) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) impianti fotovoltaici a terra: interventi che, anche se
consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata,
mediante la sostituzione dei moduli e degli altri componenti e
mediante la modifica del layout dell'impianto, comportano una
variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 50 per
cento".
Art. 7-ter (Potenziamento del programma di miglioramento della
prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione
e misure per la realizzazione di reti di telecomunicazioni). - 1. Al
fine di ridurre il consumo di energia fossile, in particolare di gas
naturale, nell'ambito del programma di interventi per il
miglioramento della prestazione energetica degli immobili della
pubblica amministrazione centrale, di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (programma PREPAC), per gli
immobili non sottoposti a tutela ai sensi del codice dei beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, sono ammessi a finanziamento, nel limite delle risorse
finalizzate allo scopo ai sensi del citato articolo 5 del decreto
legislativo 4 luglio 2014, n. 102, gli interventi di installazione di
impianti per la produzione di energie rinnovabili e relativi sistemi
di accumulo dell'energia, a condizione che si modifichino
contestualmente gli impianti di riscaldamento e raffreddamento
presenti nei suddetti immobili, al fine di valorizzare al meglio
l'energia rinnovabile prodotta.
2. Al fine di accelerare la transizione digitale, ridurre il
divario tecnologico e favorire maggiore efficienza e celerita' nella
realizzazione di reti di telecomunicazioni, i soggetti pubblici o
privati, titolari di concessioni di lavori per la realizzazione di
dette reti affidate con procedure di gara e in possesso dei requisiti
per l'esecuzione in proprio dei lavori, possono procedere
direttamente, anche mediante societa' da essi direttamente o
indirettamente controllate, alla realizzazione dei lavori anche in
deroga ad eventuali clausole convenzionali.
Art. 7-quater (Disciplina transitoria tra VIA statale e VIA
regionale). - 1. Al comma 1 dell'articolo 17-undecies del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "I progetti di impianti fotovoltaici con potenza superiore a
10 MW, per i quali le istanze siano state presentate alla regione
competente prima del 31 luglio 2021, rimangono in capo alle medesime
regioni anche nel caso in cui, nel corso del procedimento di
valutazione regionale, il progetto subisca modifiche sostanziali".
Art. 7-quinquies (Ulteriori misure di semplificazione per lo
sviluppo delle fonti rinnovabili). - 1. All'articolo 6, comma 9-bis,
terzo periodo, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole
da: "Il limite di cui alla lettera b) del punto 2" fino a: "20 MW per
queste tipologie di impianti" sono sostituite dalle seguenti: "Il
limite relativo agli impianti fotovoltaici per la produzione di
energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW, di cui
al punto 2) dell'allegato II alla parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e il limite di cui alla lettera b)
del punto 2 dell'allegato IV alla medesima parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il procedimento di verifica di
assoggettabilita' alla valutazione di impatto ambientale di cui
all'articolo 19 del medesimo decreto, sono elevati a 20 MW per queste
tipologie di impianti".
Art. 7-sexies (Misure di accelerazione dello sviluppo delle
fonti rinnovabili). - 1. All'articolo 20, comma 8, lettera c-ter),
del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) ai numeri 1) e 2), le parole: "300 metri" sono sostituite
dalle seguenti: "500 metri";
b) al numero 3), le parole: "150 metri" sono sostituite dalle
seguenti: "300 metri".
Art. 7-septies (Semplificazione della procedura di
autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione
elettronica). - 1. All'articolo 44, comma 3, del codice delle
comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Tale
documentazione e' esclusa per l'installazione delle infrastrutture,
quali pali, torri e tralicci, destinate ad ospitare gli impianti
radioelettrici di cui al comma 1"».
All'articolo 8:
al comma 1, dopo le parole: «con sede in Italia» il segno
d'interpunzione: «,» e' soppresso;
al comma 2, le parole: «SACE S.p.A.,» sono sostituite dalle
seguenti: «la SACE S.p.A. - Servizi assicurativi del commercio
estero» e le parole: «all'articolo» sono sostituite dalle seguenti:
«agli articoli»;
al comma 3, le parole: «da parte le imprese» sono sostituite
dalle seguenti: «, da parte delle imprese».
Dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente:
«Art. 8-bis (Misure di sostegno finanziario alle imprese). - 1.
All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera m), primo periodo, le parole: "24 mesi" sono
sostituite dalle seguenti: "trenta mesi";
b) alla lettera p-bis) e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "Per i medesimi finanziamenti, per i quali il termine
iniziale di rimborso del capitale inizia a decorrere in un periodo
non antecedente al 1° giugno 2022, l'anzidetto termine, su richiesta
del soggetto finanziato e previo accordo tra le parti, puo' essere
differito di un periodo non superiore a sei mesi, fermi restando gli
obblighi di segnalazione e prudenziali"».
All'articolo 9:
al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «n. 4,» sono
inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 28
marzo 2022, n. 25,» e le parole: «ai sensi del decreto» sono
sostituite dalle seguenti: «ai sensi del codice delle assicurazioni
private, di cui al decreto»;
al comma 2:
al primo periodo, le parole: «comprese quelle relative
all'esercizio delle opzioni» sono sostituite dalle seguenti:
«comprese quelle relative alla cessione e alla tracciabilita' del
credito d'imposta» e le parole: «articolo 3 del decreto» sono
sostituite dalle seguenti: «articolo 3 del regolamento di cui al
decreto»;
al secondo periodo, dopo le parole: «n. 34» sono aggiunte le
seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77»;
alla rubrica, la parola: «riconosciuto» e' sostituita dalla
seguente: «riconosciuti».
All'articolo 10:
al comma 1, primo periodo, le parole: «dei criteri e delle
condizioni previste» sono sostituite dalle seguenti: «dei criteri e
delle condizioni previsti», le parole: «aiuti di stato» sono
sostituite dalle seguenti: «aiuti di Stato» e dopo le parole: «da
SACE S.p.A.» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «ILVA S.p.A.» il
segno d'interpunzione: «,» e' soppresso.
Nel capo I del titolo III, dopo l'articolo 10 sono aggiunti i
seguenti:
«Art. 10-bis (Qualificazione delle imprese per l'accesso ai
benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2020, n. 77). - 1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali
di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023,
l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi
agli interventi previsti dall'articolo 119 ovvero dall'articolo 121,
comma 2, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, e' affidata:
a) ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione
del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici,
del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi
dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) ad imprese che, al momento della sottoscrizione del
contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del
contratto di subappalto, documentano al committente ovvero
all'impresa subappaltante l'avvenuta sottoscrizione di un contratto
finalizzato al rilascio dell'attestazione di qualificazione con uno
degli organismi previsti dall'articolo 84 del codice dei contratti
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. A decorrere dal 1° luglio 2023, ai fini del riconoscimento
degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'esecuzione dei lavori di importo
superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti
dall'articolo 119 ovvero dall'articolo 121, comma 2, del citato
decreto-legge n. 34 del 2020, e' affidata esclusivamente alle imprese
in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto
ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di
subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell'articolo 84
del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50.
3. In relazione ai lavori affidati alle imprese di cui alla
lettera b) del comma 1, la detrazione relativa alle spese sostenute a
decorrere dal 1° luglio 2023 e' condizionata dell'avvenuto rilascio
dell'attestazione di qualificazione di cui all'articolo 84 del codice
dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, all'impresa esecutrice.
4. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai lavori in
corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, nonche' ai contratti di appalto o
di subappalto aventi data certa, ai sensi dell'articolo 2704 del
codice civile, anteriore alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto.
Art. 10-ter (Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese).
- 1. Al fine di promuovere la ripresa delle attivita' danneggiate
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le autorizzazioni
concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico concesse ai
sensi dell'articolo 9-ter, commi 4 e 5, del decreto-legge 28 ottobre
2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre
2020, n. 176, sono prorogate al 30 settembre 2022, salvo disdetta
dell'interessato.
2. La proroga di cui al comma 1 e' subordinata all'avvenuto
pagamento del canone unico di cui all'articolo 1, comma 816, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160. I comuni possono comunque prevedere
la riduzione o l'esenzione dal pagamento del canone unico per le
attivita' di cui al comma 1.
Art. 10-quater (Proroga degli interventi di ricostruzione
relativi ad imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma del
2012). - 1. All'articolo 3-bis, comma 4-bis, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2023".
Art. 10-quinquies (Disposizioni in materia di alloggi di
edilizia residenziale pubblica). - 1. All'articolo 31 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 47, il terzo periodo e' sostituito dal seguente:
"Entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza da parte
dei soggetti interessati, e relativamente alle aree per le quali il
consiglio comunale ha deliberato la trasformazione del diritto di
superficie in diritto di piena proprieta', il comune deve trasmettere
le proprie determinazioni in ordine al corrispettivo dovuto e alla
procedura di trasformazione";
b) al comma 48, primo periodo, le parole: "dell'articolo
5-bis, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la
riduzione prevista dal secondo periodo dello stesso comma," sono
sostituite dalle seguenti: "dell'articolo 37, comma 1, del testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,";
c) al comma 48, secondo periodo, le parole: ", con
l'ulteriore limite massimo di euro 5.000 per singola unita' abitativa
e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a
125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola unita' abitativa e
relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore
di 125 metri quadrati, indipendentemente dall'anno di stipulazione
della relativa convenzione" sono soppresse;
d) al comma 49-bis, il secondo e il settimo periodo sono
soppressi.
Art. 10-sexies (Misure ai fini dell'effettiva concessione del
credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze
finali di magazzino nel settore del commercio e della distribuzione
di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria). - 1.
All'articolo 48-bis, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
le parole: "nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione"
sono sostituite dalle seguenti: "nei periodi d'imposta successivi a
quello di maturazione".
2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi
oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 10-septies (Misure a sostegno dell'edilizia privata). - 1.
In considerazione delle conseguenze derivanti dalle difficolta' di
approvvigionamento dei materiali nonche' dagli incrementi eccezionali
dei loro prezzi, sono prorogati di un anno:
a) i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, di cui
all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativi ai permessi di
costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2022, purche' i
suddetti termini non siano gia' decorsi al momento della
comunicazione dell'interessato di volersi avvalere della presente
proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto,
al momento della comunicazione del soggetto medesimo, con nuovi
strumenti urbanistici approvati nonche' con piani o provvedimenti di
tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La disposizione di cui
al periodo precedente si applica anche ai termini relativi alle
segnalazioni certificate di inizio attivita' (SCIA), nonche' delle
autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni e autorizzazioni
ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano
anche ai permessi di costruire e alle SCIA per i quali
l'amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi
dell'articolo 15, comma 2, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, o ai sensi
dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
e dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;
b) il termine di validita' nonche' i termini di inizio e fine
lavori previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui
all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o dagli accordi
similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonche' i
termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto
ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2022, purche' non
siano in contrasto con piani o provvedimenti di tutela dei beni
culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui al decreto
legislativo n. 42 del 2004. La presente disposizione si applica anche
ai diversi termini relativi alle convenzioni di lottizzazione di cui
all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o agli accordi
similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonche' ai
relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui
all'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
e della proroga di cui all'articolo 10, comma 4-bis, del citato
decreto-legge n. 76 del 2020».
All'articolo 11:
al comma 1:
l'alinea e' sostituito dal seguente: «All'articolo 44 del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma
11-quater sono aggiunti i seguenti:»;
al capoverso 11-sexies, le parole: «di cui ai codici» sono
sostituite dalle seguenti: «ai codici»;
al comma 3, dopo le parole: «pari a 227,5 milioni» sono
inserite le seguenti: «di euro».
All'articolo 12:
al comma 2:
all'alinea, terzo periodo, dopo le parole: «presente comma»
e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
alla lettera a), dopo le parole: «quanto a 0,8 milioni» sono
inserite le seguenti: «di euro».
Nel capo II del titolo III, dopo l'articolo 12 sono aggiunti i
seguenti:
«Art. 12-bis (Decorrenza dei termini relativi ad adempimenti a
carico del libero professionista in caso di malattia o di
infortunio). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 22-bis del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, si applicano con effetto
retroattivo agli eventi verificatisi a decorrere dalla data di
dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti
virali trasmissibili, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri
del 31 gennaio 2020. Non si da' luogo al rimborso delle sanzioni e
degli interessi eventualmente gia' pagati. Sono fatte salve le
dichiarazioni di regolarita' contributiva gia' emesse, che non
possono essere oggetto di riesame o di annullamento.
2. Con decreto del Ministero della giustizia, da adottare di
concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono stabilite le modalita' di attuazione del
presente articolo.
3. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 3,6
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente
riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1,
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Art. 12-ter (Modifiche al decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148). - 1. All'articolo 26, comma 9, del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 148, dopo la lettera c) e' aggiunta la
seguente:
"c-bis) assicurare, in via opzionale, il versamento mensile
di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla
staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i
requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei
successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione presso il
medesimo datore di lavoro di lavoratori di eta' non superiore a 35
anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni".
2. All'articolo 33, comma 3, del citato decreto legislativo n.
148 del 2015 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli oneri e
le minori entrate relativi alla prestazione di cui all'articolo 26,
comma 9, lettera c-bis), sono finanziati mediante un contributo
straordinario a carico esclusivo del datore di lavoro di importo
corrispondente al fabbisogno di copertura delle predette voci di
costo".
Art. 12-quater (Disposizioni in materia di lavoro sportivo). -
1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5-quater e' sostituito dal seguente:
"5-quater. Ai rapporti di lavoro sportivo regolati dalla
legge 23 marzo 1981, n. 91, e dal decreto legislativo 28 febbraio
2021, n. 36, non si applicano le disposizioni del presente articolo.
Ferme restando le condizioni di cui al presente articolo, le
disposizioni dello stesso si applicano esclusivamente nel caso in cui
i redditi derivanti dai predetti rapporti di lavoro sportivo siano
prodotti in discipline riconosciute dal Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI) nelle quali le Federazioni sportive nazionali di
riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito
la qualificazione professionistica entro l'anno 1990, il contribuente
abbia compiuto il ventesimo anno di eta' e il reddito complessivo
dello stesso sia superiore ad euro 1.000.000, nonche' nel caso in cui
detti redditi siano prodotti in discipline riconosciute dal CONI
nelle quali le Federazioni sportive nazionali di riferimento e le
singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione
professionistica dopo l'anno 1990, il contribuente abbia compiuto il
ventesimo anno di eta' e il reddito complessivo dello stesso sia
superiore ad euro 500.000. In tali circostanze i redditi di cui al
comma 1 concorrono alla formazione del reddito complessivo
limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. A tali rapporti non
si applicano, in ogni caso, le disposizioni dei commi 3-bis, quarto
periodo, e 5-bis del presente articolo";
b) il comma 5-quinquies e' sostituito dal seguente:
"5-quinquies. Per i rapporti di lavoro sportivo ai quali
risulta applicabile il regime di cui al presente articolo,
l'esercizio dell'opzione per il regime agevolato ivi previsto
comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della
base imponibile. Le entrate derivanti dal contributo di cui al primo
periodo sono versate a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate a un apposito capitolo, da
istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo
della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il potenziamento dei
settori giovanili. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta dell'autorita' di Governo delegata per lo
sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono definiti i criteri e le modalita' di attuazione del presente
comma, con riferimento al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze di cui al comma 3".
2. Il comma 8 dell'articolo 36 del decreto legislativo 28
febbraio 2021, n. 36, e' abrogato.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere
dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto. In ogni caso, le
disposizioni di cui ai commi 5-quater e 5-quinquies dell'articolo 16
del decreto legislativo n. 147 del 2015, nel testo vigente prima
della data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, continuano ad applicarsi ai redditi derivanti dai
contratti in essere alla medesima data e fino alla loro naturale
scadenza.
Art. 12-quinquies (Modifica al decreto legislativo 15 giugno
2015, n. 81, in materia di contratto di somministrazione). - 1.
All'articolo 31, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite
dalle seguenti: "30 giugno 2024".
Art. 12-sexies (Comunicazioni di avvio dell'attivita' dei
lavoratori autonomi occasionali). - 1. All'articolo 14, comma 1,
secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo
le parole: "Con riferimento all'attivita' dei lavoratori autonomi
occasionali," sono inserite le seguenti: "fatte salve le attivita'
autonome occasionali intermediate dalle piattaforme digitali di cui
al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233," e le parole:
"mediante SMS o posta elettronica" sono sostituite dalle seguenti:
"mediante modalita' informatiche".
Art. 12-septies (Modifiche alla legge 29 marzo 1985, n. 113, in
materia di disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di
lavoro dei centralinisti non vedenti). - 1. Alla legge 29 marzo 1985,
n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "centralinisti non vedenti", "centralinisti
telefonici non vedenti", "centralinisti telefonici ciechi" e
"centralinisti telefonici privi della vista", ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle seguenti: "centralinisti telefonici e operatori
della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della
vista";
b) all'articolo 3, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. I lavoratori assunti ai sensi del presente articolo
sono computati nella quota di riserva di assunzioni obbligatorie di
cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68, che deve
risultare nel prospetto informativo di cui all'articolo 9, comma 6,
della citata legge n. 68 del 1999";
c) all'articolo 5, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. I soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di
installazione di fornitura di reti pubbliche di comunicazione
elettronica e di telefonia accessibile al pubblico sono tenuti a
comunicare, secondo le modalita' definite con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, ovvero del Ministro per le disabilita',
di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
l'elenco dei datori di lavoro pubblici e privati presso i quali sono
stati installati o modificati i centralini telefonici di cui
all'articolo 3, comma 1, che comportino l'obbligo di assunzione";
d) all'articolo 6, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. La graduatoria dei centralinisti telefonici e operatori
della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista
nonche' l'elenco dei posti disponibili sono resi accessibili al
pubblico mediante pubblicazione nei siti internet istituzionali delle
regioni, nel rispetto dei requisiti di accessibilita' dei siti
internet di cui alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, e mediante
affissione presso l'ufficio del servizio competente, salvo quanto
previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, in materia di accesso ai dati
personali da parte della persona alla quale i dati si riferiscono"».
Dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti:
«Art. 13-bis (Canoni di concessione per aree demaniali in
ambito portuale, per la promozione del traffico ferroviario delle
merci). - 1. Al fine di promuovere il traffico ferroviario delle
merci in ambito portuale, ciascuna Autorita' di sistema portuale,
relativamente a concessioni in essere per aree demaniali su cui
insistono attivita' terminalistiche, puo' riconoscere, nell'ambito
delle risorse disponibili a legislazione vigente, nel rispetto degli
equilibri di bilancio e senza utilizzo dell'avanzo di
amministrazione, nonche' nel rispetto dei limiti minimi dei canoni di
cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, una
progressiva diminuzione dei canoni di concessione in funzione del
raggiungimento di specifici obiettivi di traffico ferroviario
portuale generato da ciascuna area o comunque ad essa riconducibile.
Ciascuna Autorita' di sistema portuale stabilisce gli obiettivi
specifici di traffico ferroviario, l'entita' e le modalita' di
determinazione dello sconto compatibilmente con le risorse
disponibili nei propri bilanci.
Art. 13-ter (Disposizioni in materia di ingresso di marittimi
stranieri per lo svolgimento di particolari attivita'). - 1.
All'articolo 27 del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo
il comma 1-sexies e' inserito il seguente:
"1-septies. I lavoratori marittimi chiamati per l'imbarco su
navi, anche battenti bandiera di uno Stato non appartenente
all'Unione europea, ormeggiate in porti italiani sono autorizzati a
svolgere attivita' lavorativa a bordo, previa acquisizione del visto
di ingresso per lavoro per il periodo necessario allo svolgimento
della medesima attivita' lavorativa e comunque non superiore ad un
anno. Ai fini dell'acquisizione del predetto visto non e' richiesto
il nulla osta al lavoro. Si applicano le disposizioni del presente
testo unico e del relativo regolamento di attuazione concernenti il
soggiorno di marittimi stranieri chiamati per l'imbarco su navi
italiane da crociera"».
All'articolo 14:
al comma 1:
all'alinea, le parole: «decreto legislativo del 21 novembre
2005» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 21
novembre 2005,»;
alla lettera b), capoverso 6-bis, le parole: «stipulazione in
caso di contratti» sono sostituite dalle seguenti: «stipulazione dei
contratti» e dopo le parole: «il corrispettivo» e' inserito il
seguente segno d'interpunzione: «,»;
alla rubrica, la parola: «corrispettivo» e' sostituita dalle
seguenti: «del corrispettivo per il servizio nei contratti di
trasporto di merci su strada».
All'articolo 15:
al comma 3, le parole: «dei commi 1 e 2» sono sostituite dalle
seguenti: «dai commi 1 e 2,»;
alla rubrica, le parole: «Contributo pedaggi» sono sostituite
dalla seguente: «Contributi».
All'articolo 16:
alla rubrica, le parole: «Esonero versamento» sono sostituite
dalle seguenti: «Esonero dal versamento».
All'articolo 17:
al comma 1, le parole: «dei prezzi carburanti» sono sostituite
dalle seguenti: «dei prezzi dei carburanti»;
al comma 2, le parole: «Con decreto del Ministero» sono
sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro».
Dopo l'articolo 17 sono inseriti i seguenti:
«Art. 17-bis (Istituzione del sistema di interscambio di
pallet. Finalita' e definizioni). - 1. Le disposizioni di cui al
presente articolo e all'articolo 17-ter si applicano ai pallet
standardizzati interscambiabili, utilizzati per la produzione, lo
stoccaggio, la movimentazione e il trasporto delle merci.
2. Ai fini dell'istituzione di un sistema di interscambio di
pallet si adottano le seguenti definizioni:
a) pallet (UNI EN ISO 445): piattaforma rigida orizzontale
caratterizzata da un'altezza minima compatibile con la
movimentazione, tramite carrelli transpallet o carrelli elevatori a
forche e altre appropriate attrezzature di movimentazione, impiegata
come supporto per la raccolta, l'immagazzinamento, la movimentazione
e il trasporto di merci e di carichi. Essa puo' essere costruita o
equipaggiata con struttura superiore;
b) pallet standardizzato: comprende una serie di tipologie di
pallet per usi specifici in riferimento a un dato mercato e risponde
alla necessita' di armonizzazione e di riduzione dei costi, legata
agli scambi di merci su pallet e alla gestione dei parchi;
c) pallet interscambiabile: pallet standardizzato
riutilizzato e non ceduto a titolo di vendita al destinatario della
merce.
3. Le caratteristiche di ciascuna tipologia di pallet sono
stabilite da specifici capitolati tecnici che costituiscono documenti
di riferimento su scala mondiale.
Art. 17-ter (Disciplina del sistema di interscambio di pallet).
- 1. I soggetti che ricevono, a qualunque titolo, fatta salva la
compravendita, i pallet di cui all'articolo 17-bis sono obbligati
alla restituzione al proprietario o al committente di un uguale
numero di pallet della medesima tipologia, con caratteristiche
tecnico-qualitative assimilabili o equiparabili a quelle dei pallet
ricevuti.
2. Fatto salvo il caso in cui siano stati espressamente
dispensati dal proprietario o dal committente, l'obbligo di cui al
comma 1 permane in carico ai soggetti tenuti alla restituzione dei
pallet, indipendentemente dallo stato di conservazione e dalla
conformita' tecnica degli stessi. La tipologia dei pallet
interscambiabili di cui all'articolo 17-bis e' indicata sui relativi
documenti di trasporto del mittente e non e' modificabile dai
soggetti riceventi.
3. In caso di impossibilita' a provvedere all'immediato
interscambio di pallet, il soggetto obbligato alla restituzione e'
tenuto all'emissione contestuale di apposito voucher, digitale o
cartaceo, avente funzione di titolo di credito improprio cedibile a
terzi senza vincoli di forma, debitamente sottoscritto, contenente
data, denominazione dell'emittente e del beneficiario, nonche'
indicazione della tipologia e quantita' dei pallet da restituire. La
mancata indicazione sul voucher di tutti i suddetti requisiti
informativi comporta il diritto, per il possessore del voucher
medesimo, di richiedere immediatamente al soggetto obbligato alla
restituzione il pagamento di un importo pari al valore di mercato di
ciascun pallet, determinato ai sensi del comma 6, moltiplicato per il
numero di pallet non restituiti. Al voucher si applica la disciplina
di cui all'articolo 1992 del codice civile.
4. La mancata riconsegna di uno o piu' pallet entro sei mesi
dalla data di emissione del voucher, secondo quanto previsto dal
comma 3, comporta l'obbligo, per il soggetto obbligato alla
restituzione, del pagamento di un importo pari al valore di mercato
di ciascun pallet, determinato ai sensi del comma 6, moltiplicato per
il numero di pallet non restituiti. E' fatto obbligo al possessore
del voucher di restituirlo all'emittente, al momento della
restituzione dei pallet ivi indicati o al momento del pagamento del
relativo importo, determinato ai sensi del comma 6.
5. Ogni patto contrario alle disposizioni di cui al presente
articolo e all'articolo 17-bis e' nullo.
6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le
caratteristiche tecnico-qualitative e sono determinati il valore di
mercato del pallet interscambiabile e le tempistiche per il suo
aggiornamento. Con il medesimo decreto e' indicata la struttura, tra
quelle gia' esistenti presso il Ministero dello sviluppo economico,
competente a svolgere attivita' di vigilanza e di monitoraggio del
corretto funzionamento del sistema di interscambio di pallet, anche
con l'obiettivo di garantire il livello minimo di impatto ambientale.
7. I soggetti coinvolti nel mercato dei pallet possono
segnalare eventuali violazioni alla struttura di cui al comma 6.
Art. 17-quater (Clausola di invarianza finanziaria). - 1.
Dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 17-bis e
17-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica. Le amministrazioni interessate vi provvedono nei
limiti delle risorse umane e finanziarie assegnate a legislazione
vigente».
All'articolo 18:
al comma 3, al primo periodo, le parole: «ai sensi del decreto»
sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto» e, all'ultimo periodo, dopo
le parole: «n. 34» sono aggiunte le seguenti: «, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».
All'articolo 19:
al comma 2, le parole: «nel settore agricolo, della pesca» sono
sostituite dalle seguenti: «nei settori agricolo e della pesca»;
dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, dopo l'articolo
8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' inserito il
seguente:
"Art. 8-quinquies.1 (Ulteriori disposizioni per la
rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote latte). - 1.
Successivamente all'iscrizione a ruolo, il produttore interessato
puo' presentare all'AGEA, per il tramite dell'Agenzia delle
entrate-Riscossione, la richiesta di rateizzazione di cui
all'articolo 8-quater, a pena di decadenza, entro sessanta giorni
dalla notifica, da parte della stessa Agenzia, del primo atto di
riscossione utile, inclusi quelli della procedura cautelare o
esecutiva, eventualmente intrapresa.
2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui al
comma 1, soltanto se tempestiva, l'Agenzia delle entrate-Riscossione:
a) sospende immediatamente ogni ulteriore iniziativa
finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo;
b) trasmette in via telematica la predetta istanza
all'AGEA, entro il termine di dieci giorni successivi alla data della
relativa ricezione.
3. L'AGEA, mediante posta elettronica certificata ovvero
mediante raccomandata con avviso di ricevimento, comunica al
produttore l'esito dell'esame della richiesta di rateizzazione e:
a) in caso di accoglimento, il produttore rinuncia
espressamente ad ogni azione giudiziaria eventualmente pendente
dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi e ordinari e sono
sospese le procedure di recupero per compensazione. In tal caso, la
stessa AGEA dispone la sospensione della riscossione con proprio
provvedimento, trasmesso telematicamente all'Agenzia delle
entrate-Riscossione;
b) in caso di rigetto, l'AGEA ne da' comunicazione in via
telematica all'Agenzia delle entrate-Riscossione, per la ripresa
dell'attivita' di riscossione coattiva.
4. Il pagamento delle rate e' effettuato direttamente
all'AGEA, che provvede, con cadenza annuale, alle conseguenti
operazioni di regolazione contabile con l'Agenzia delle
entrate-Riscossione. Tale pagamento e' effettuato dal produttore con
le modalita' indicate nel provvedimento di accoglimento.
5. Il versamento della prima rata, comunicato mediante
posta elettronica certificata dall'AGEA all'Agenzia delle
entrate-Riscossione, determina la cancellazione delle cautele
iscritte e l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente
avviate.
6. Il mancato versamento anche di una sola rata comporta la
decadenza dal beneficio della rateizzazione e la revoca della
sospensione della riscossione, comunicata in via telematica dall'AGEA
all'Agenzia delle entrate-Riscossione. In tal caso, l'intero importo
iscritto a ruolo ancora dovuto, previa immediata regolazione
contabile ai sensi del comma 4, e' automaticamente ed immediatamente
riscuotibile in unica soluzione, sono riprese le procedure di
recupero per compensazione e le somme eventualmente corrisposte al
produttore in costanza di rateizzazione sono iscritte a registro
debitori sino a concorrenza del debito residuo.
7. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 8-quinquies
del presente decreto e dell'articolo 19 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602".
3-ter. I produttori che, alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, hanno ricevuto la notifica
di un atto dell'Agenzia delle entrate-Riscossione possono esercitare
la facolta' di cui all'articolo 8-quinquies.1 del decreto-legge 10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2009, n. 33, introdotto dal comma 3-bis del presente articolo,
a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla stessa data.
3-quater. L'efficacia della rateizzazione prevista dai commi
3-bis e 3-ter resta subordinata all'assenso della Commissione europea
nell'ambito delle procedure di adempimento dello Stato membro alla
sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 24 gennaio 2018
nella causa C-433/15. L'AGEA comunica con proprio provvedimento
l'avvio della decorrenza dei predetti termini».
Dopo l'articolo 19 sono inseriti i seguenti:
«Art. 19-bis (Disposizioni a sostegno dei giovani agricoltori).
- 1. Al primo comma dell'articolo 14 della legge 26 maggio 1965, n.
590, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o quando sui
finanziamenti bancari destinati all'acquisto dei terreni per favorire
l'insediamento di giovani in agricoltura sia stata rilasciata
garanzia dall'ISMEA ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102".
Art. 19-ter (Disposizioni per il sostegno del settore
dell'agroalimentare). - 1. All'articolo 2, comma 1, lettera m), del
decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 198, dopo le parole:
"produzione o trasformazione" sono aggiunte le seguenti: ". Sono
altresi' considerati deperibili i prodotti a base di carne che
presentino una tra le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aw
superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2 oppure aw superiore a 0,91
oppure pH uguale o superiore a 4,5".
2. All'articolo 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.
198, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
"5-bis. La disciplina dei termini di pagamento di cui al
comma 1, lettera a), numero 1), e lettera b), numero 1), si applica
altresi' ai seguenti prodotti agricoli e alimentari:
a) preconfezionati che riportano una data di scadenza o un
termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni;
b) sfusi, anche se posti in involucro protettivo o
refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la
durabilita' degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;
c) prodotti a base di carne che presentino una tra le
seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aw superiore a 0,95 e pH
superiore a 5,2 oppure aw superiore a 0,91 oppure pH uguale o
superiore a 4,5;
d) tutti i tipi di latte".
3. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n.
80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il presente comma si
applica anche ai contratti stipulati dagli enti pubblici economici
con il personale da assegnare all'assistenza tecnica dei programmi
pluriennali cofinanziati con fondi dell'Unione europea, per un
periodo non eccedente la durata di attuazione dei medesimi
programmi"».
All'articolo 20:
al comma 1, le parole: «crisi Ucraina» sono sostituite dalle
seguenti: «crisi ucraina» e le parole: «delle imprese» sono
sostituite dalle seguenti: «delle filiere»;
al comma 3:
alla lettera a), numero 1), le parole da: «n. 2115/2021» fino
alla fine del numero sono sostituite dalle seguenti: «2021/2115 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021";»;
alla lettera a), numero 2), le parole: «"in fase di
approvazione» sono sostituite dalle seguenti: «da: "recante 'Norme
sul sostegno" fino a: "in fase di approvazione definitiva da parte»;
alla lettera a), numero 3), dopo le parole: «procedure di
competenza"» il segno d'interpunzione: «.» e' sostituito dal
seguente: «;»;
alla lettera b), capoverso 517, al secondo periodo, le parole:
«e di verifica delle eventuali sovra compensazioni» sono sostituite
dalle seguenti: «, nonche' alla verifica delle eventuali
sovracompensazioni» e, al terzo periodo, la parola: «AGEA» e'
sostituita dalle seguenti: «L'AGEA»;
alla lettera c), alle parole: «Nelle more» e' premessa la
seguente numerazione: «518»;
alla rubrica, le parole: «delle imprese» sono sostituite dalle
seguenti: «delle filiere».
Dopo l'articolo 20 sono inseriti i seguenti:
«Art. 20-bis (Disposizioni in materia di garanzie dell'ISMEA).
- 1. All'articolo 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, le parole: "per tutta la durata dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19" sono sostituite dalle seguenti: "fino al
31 dicembre 2022".
Art. 20-ter (Semplificazioni per le imprese agricole). - 1. Il
comma 4-bis dell'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e
il comma 4-bis dell'articolo 41 del decreto-legge 8 aprile 2020, n.
23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40,
sono abrogati. Conseguentemente, le contabilita' speciali n. 6253 e
n. 6254 sono chiuse».
All'articolo 21:
al comma 2, primo periodo, la parola: «impiegato» e' sostituita
dalle seguenti: «ed e' impiegato».
Dopo l'articolo 21 e' inserito il seguente:
«Art. 21-bis (Applicazione del deflusso ecologico). - 1. Al
fine di contribuire a soddisfare il fabbisogno nazionale di prodotti
agricoli nonche' di consentire di riesaminare e adattare gli
strumenti attuativi vigenti per garantire la gestione integrata
quali-quantitativa e la razionale utilizzazione delle risorse
idriche, considerando l'impatto dei cambiamenti climatici e
assicurando al contempo la tutela degli equilibri naturali e la
continuita' dei servizi ecosistemici offerti da un sistema fluviale
sano e resiliente ai territori e alle produzioni agroalimentari
italiane, le Autorita' di bacino distrettuale procedono al
completamento delle sperimentazioni sul deflusso ecologico entro il
31 dicembre 2024, finalizzato all'aggiornamento dei deflussi
ecologici a valle delle derivazioni, nel rispetto degli obiettivi
ambientali fissati dal piano di gestione e di quanto disposto dagli
strumenti normativi e attuativi vigenti a livello europeo, nazionale
e regionale.
2. Le Autorita' di bacino distrettuali procedono al
monitoraggio e alla raccolta dei dati nonche' alle sperimentazioni,
nell'ottica dell'ottimizzazione della gestione idrica nel rispetto
della tutela ambientale, delle esigenze d'uso, delle opportunita'
fruitive e delle valenze locali del territorio, in considerazione
degli effetti positivi degli interventi volti al risparmio idrico,
realizzati mediante la riduzione delle perdite e l'adozione di
strumenti di contabilizzazione dei consumi, nonche'
dell'implementazione della capacita' di invaso dei bacini idrici
esistenti e di nuova realizzazione.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente
articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente».
All'articolo 22:
al comma 2, le parole: «ivi comprese» sono sostituite dalle
seguenti: «ivi compresi»;
al comma 6, le parole: «fondo unico nazionale turismo» sono
sostituite dalle seguenti: «Fondo unico nazionale per il turismo» e
le parole: «n. 234."» sono sostituite dalle seguenti: «n. 234»;
alla rubrica, le parole: «per IMU in comparto» sono sostituite
dalle seguenti: «per l'IMU in favore del comparto del».
Nel capo III del titolo III, dopo l'articolo 22 sono aggiunti i
seguenti:
«Art. 22-bis (Misure di sostegno per il comparto teatrale). -
1. Per i soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto e altre
strutture artistiche, di cui al codice Ateco 90.04.00, aventi il
domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio
dello Stato, sono sospesi:
a) i termini relativi ai versamenti delle ritenute alla
fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e delle trattenute relative
all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano
in qualita' di sostituti d'imposta, nei mesi di aprile, maggio e
giugno 2022;
b) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore
aggiunto in scadenza nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022.
2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1 sono effettuati,
senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione
entro il 16 novembre 2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia'
versato.
Art. 22-ter (Contributo straordinario all'ENIT). - 1. Per
l'anno 2022 all'ENIT - Agenzia nazionale del turismo e' concesso un
contributo straordinario di 15 milioni di euro.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 15 milioni di euro per
l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2022, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
del turismo.
Art. 22-quater (Proroga delle semplificazioni in materia di
autorizzazioni di concessioni del suolo pubblico). - 1. A far data
dal l° luglio 2022 e fino al 30 settembre 2022, le domande di nuove
concessioni per l'occupazione di suolo pubblico o di ampliamento
delle superfici gia' concesse sono presentate in via telematica
all'ufficio competente dell'ente locale, con allegata la sola
planimetria, in deroga al regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160.
2. A far data dal 1° luglio 2022 e comunque non oltre il 30
settembre 2022, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e
altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte
dei soggetti che hanno presentato le domande di cui al comma 1, di
strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano,
attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, purche'
funzionali all'attivita' di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto
1991, n. 287, non e' subordinata alle autorizzazioni di cui agli
articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al
periodo precedente e' disapplicato il limite temporale di cui
all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».
Alla rubrica del capo III del titolo III sono aggiunte, in fine,
le seguenti parole: «e altre misure urgenti».
All'articolo 23:
al comma 1, secondo periodo, le parole: «Ad esito» sono
sostituite dalle seguenti: «All'esito»;
al comma 2:
alla lettera a), le parole: «decreto-legge n. 76 del 2020»
sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.
120,», dopo le parole: «n. 4» sono inserite le seguenti: «,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25,» e
dopo le parole: «medesimo articolo 29» il segno d'interpunzione: «.»
e' sostituito dal seguente: «;»;
alla lettera b), le parole: «La dotazione» sono sostituite
dalle seguenti: «la dotazione» e dopo le parole: «120 milioni» sono
inserite le seguenti: «di euro»;
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. L'articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio
2021, n. 106, l'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, e
l'articolo 25 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, si interpretano nel
senso che le disposizioni ivi contenute per gli appaltatori si
applicano, alle medesime condizioni, anche ai contraenti generali,
anche in deroga a quanto previsto dai contratti o convenzioni»;
alla rubrica, dopo la parola: «Revisione» e' inserita la
seguente: «dei».
Nel capo IV del titolo III, dopo l'articolo 23 e' aggiunto il
seguente:
«Art. 23-bis (Modifiche all'articolo 1, comma 43-bis, della
legge 30 dicembre 2021, n. 234). - 1. All'articolo 1, comma 43-bis,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "di importo superiore a
70.000 euro," sono soppresse;
b) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "La
previsione di cui al periodo precedente si applica con riferimento
alle opere il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000
euro, fermo restando che l'obbligo di applicazione dei contratti
collettivi del settore edile, nazionali e territoriali, sottoscritti
dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale, e' riferito esclusivamente ai
lavori edili come definiti dall'allegato X al decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81"».
All'articolo 24:
al comma 1:
alla lettera a), le parole: «degli attivi medesimi» sono
sostituite dalle seguenti: «degli attivi individuati ai sensi della
medesima lettera a)»;
alla lettera b), le parole: «salvo che l'operazione non sia»
sono sostituite dalle seguenti: «salvo che l'operazione sia»;
alla lettera c):
dopo il numero 2) e' inserito il seguente:
«2-bis) al terzo periodo, le parole: "indicate nel secondo
periodo" sono sostituite dalle seguenti: "indicate nel terzo
periodo"»;
al numero 4), le parole: «all'acquirente» sono sostituite
dalle seguenti: «all'acquirente, tale termine» e le parole: «alle
parti del procedimento» sono sostituite dalle seguenti: «alle parti
del procedimento, il predetto termine di quarantacinque giorni»;
dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis) dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui
al presente articolo, la costituzione di imprese il cui oggetto
sociale ricomprende lo svolgimento di attivita' di rilevanza
strategica ovvero che detengono attivi di rilevanza strategica per il
sistema di difesa e sicurezza nazionale e' notificata alla Presidenza
del Consiglio dei ministri entro i termini e con le procedure di cui
al presente articolo"».
All'articolo 25:
al comma 1:
alla lettera a) sono premesse le seguenti:
«0a) al comma 1, dopo le parole: "i beni e i rapporti di
rilevanza strategica per l'interesse nazionale" sono inserite le
seguenti: ", anche se oggetto di concessioni, comunque affidate,
incluse le concessioni di grande derivazione idroelettrica,";
0b) al comma 1-ter, dopo le parole: "i beni e i rapporti di
rilevanza strategica per l'interesse nazionale" sono inserite le
seguenti: ", anche se oggetto di concessioni, comunque affidate"»;
alla lettera a), le parole: «salvo che l'operazione sia gia'
stata in corso di valutazione ai sensi del comma 5» sono sostituite
dalle seguenti: «salvo che l'operazione sia in corso di valutazione o
sia gia' stata valutata ai sensi del comma 5»;
alla lettera b), le parole: «salvo che l'operazione sia gia'
stata in corso di valutazione ai sensi del comma 5» sono sostituite
dalle seguenti: «salvo che l'operazione sia in corso di valutazione o
sia gia' stata valutata ai sensi del comma 5»;
alla lettera c):
al numero 1), le parole: «ove possibile» sono sostituite
dalle seguenti: «, ove possibile» e le parole: «dell'acquisto» sono
sostituite dalle seguenti: «dell'acquisto,»;
al numero 2), dopo le parole: «all'Unione europea» e'
inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al numero 3), dopo le parole: «contestualmente alla
notifica» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
«c-bis) il comma 5-bis e' sostituito dal seguente:
"5-bis. Per le finalita' di cui all'articolo 1 e al
presente articolo, per soggetto esterno all'Unione europea si
intende:
a) qualsiasi persona fisica che non abbia la cittadinanza
di uno Stato membro dell'Unione europea;
b) qualsiasi persona fisica che abbia la cittadinanza di
uno Stato membro dell'Unione europea e che non abbia la residenza, la
dimora abituale ovvero il centro di attivita' principale in uno Stato
membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che non
sia comunque ivi stabilita;
c) qualsiasi persona giuridica che non abbia la sede legale
o dell'amministrazione ovvero il centro di attivita' principale in
uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo
o che non sia comunque ivi stabilita;
d) qualsiasi persona giuridica che abbia stabilito la sede
legale o dell'amministrazione o il centro di attivita' principale in
uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico
europeo, o che sia comunque ivi stabilita, e che risulti controllata,
direttamente o indirettamente, da una persona fisica o da una persona
giuridica di cui alle lettere a), b) e c);
e) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che abbia
la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea o dello
Spazio economico europeo che abbia stabilito la residenza, la dimora
abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di
attivita' principale in uno Stato membro dell'Unione europea, o che
sia comunque ivi stabilita, qualora sussistano elementi che indichino
un comportamento elusivo rispetto all'applicazione della disciplina
di cui al presente decreto"»;
dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
«d-bis) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
"7-bis. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui
al presente articolo, la costituzione di un'impresa che svolge
attivita' ovvero detiene uno o piu' degli attivi individuati ai sensi
del comma 1 ovvero del comma 1-ter e' notificata alla Presidenza del
Consiglio dei ministri entro i termini e con le procedure di cui al
presente articolo, qualora uno o piu' soci, esterni all'Unione
europea ai sensi del comma 5-bis, detengano una quota dei diritti di
voto o del capitale almeno pari al 10 per cento"».
All'articolo 26:
al comma 1, capoverso Art. 2-quater, dopo il comma 2 e'
aggiunto il seguente:
«2-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare con le modalita' di cui al comma 1 entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono individuati i meccanismi di raccordo tra obbligo
di notifica e procedure di gara e le misure di semplificazione delle
modalita' di notifica, dei termini e delle procedure relative
all'istruttoria dei procedimenti rientranti nell'ambito di
applicazione del presente decreto nel caso di affidamento di
concessioni, anche di competenza regionale».
All'articolo 27:
al comma 2:
alla lettera a), la parola: «partole» e' sostituita dalla
seguente: «parole» e le parole: «e quello di cui all'articolo 1-bis,»
sono sostituite dalle seguenti: «, nonche' quello di cui all'articolo
1-bis del presente decreto,»;
alla lettera b), all'alinea, dopo le parole: «e' inserito il
seguente» il segno d'interpunzione: «.» e' sostituito dal seguente:
«:» e, al capoverso 2-bis, le parole: «n. 231."» sono sostituite
dalle seguenti: «n. 231";»;
al comma 4, le parole: «di euro 570.000 euro» sono sostituite
dalle seguenti: «di euro 570.000».
All'articolo 28:
al comma 1, capoverso Art. 1-bis:
alla rubrica, le parole: «alle reti di telecomunicazione»
sono sostituite dalle seguenti: «ai servizi di comunicazione»;
al comma 1, le parole: «degli affari esteri della cooperazione»
sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della
cooperazione»;
al comma 2, le parole: «dettagliata descrizione, comprensiva
delle specifiche tecniche,» sono sostituite dalla seguente:
«descrizione» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il piano
di cui al presente comma include altresi' l'informativa completa sui
contratti o sugli accordi relativi ai servizi di comunicazione
elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G gia'
autorizzati, in relazione ai quali resta ferma l'efficacia dei
provvedimenti autorizzativi gia' adottati»;
al comma 3, quarto periodo, le parole: «prorogabile per una
sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «prorogabili per una sola
volta»;
al comma 5:
al primo periodo, le parole: «successivi all'entrata in
vigore del presente articolo, compresi nella notifica prima» sono
sostituite dalle seguenti: «successivamente alla data di entrata in
vigore della presente disposizione, compresi nella notifica, prima»;
al quarto periodo, le parole: «al periodo precedente» sono
sostituite dalle seguenti: «al secondo periodo»;
al comma 7:
al primo periodo, le parole: «Ministero per l'innovazione
tecnologica» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro per
l'innovazione tecnologica» e le parole: «dell'Agenzia» sono
sostituite dalle seguenti: «nonche' dell'Agenzia»;
al quarto periodo, dopo le parole: «il soggetto interessato
comunica» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;
al quinto periodo, dopo le parole: «trasmette altresi'» il
segno d'interpunzione: «,» e' soppresso;
al settimo periodo, le parole: «coordinamento dell'esercizio»
sono sostituite dalle seguenti: «coordinamento per l'esercizio»;
al comma 2, dopo le parole: «dell'articolo 1-bis» il segno
d'interpunzione: «,» e' soppresso e le parole: «dal predetto gruppo
di coordinamento» sono sostituite dalle seguenti: «dal gruppo di
coordinamento di cui al predetto articolo 1-bis»;
al comma 3, dopo le parole: «Il comma 10» il segno
d'interpunzione: «,» e' soppresso;
alla rubrica, dopo le parole: «in materia di» sono inserite le
seguenti: «servizi di».
All'articolo 29:
al comma 1, dopo le parole: «in conseguenza della crisi in
Ucraina,» sono inserite le seguenti: «nonche' al fine di prevenire
possibili pregiudizi per la sicurezza nazionale nello spazio
cibernetico,»;
al comma 2, le parole: «articolo 63 del decreto legislativo 16
aprile» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 63 del codice dei
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile»;
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Al fine di garantire l'effettiva tempestivita' delle
misure di cui ai commi 1 e 2:
a) le centrali di committenza di cui al comma 2, tramite
gli organismi di direzione tecnica previsti per ciascuna convenzione
o accordo quadro che abbia ad oggetto la fornitura di servizi e di
prodotti atti a sostituire quelli di cui al comma 1, consentono
l'aggiornamento delle offerte mediante l'inserimento di ulteriori
prodotti idonei alle finalita' di cui al presente articolo, di cui
sia valutata la sostenibilita' e che contribuiscano al conseguimento
dell'autonomia tecnologica nazionale ed europea;
b) all'articolo 31-bis, comma 1, del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
settembre 2020, n. 120, le parole: "e che alla medesima data
risultino esauriti" sono soppresse»;
al comma 3:
all'alinea, le parole: «Le categorie di prodotti e servizi di
cui al comma 1 sono indicate con circolare dell'Agenzia per la
cybersicurezza nazionale,» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini
di cui al comma 1, e' adottata apposita circolare da parte
dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, anche sulla base degli
elementi forniti nell'ambito del Nucleo per la cybersicurezza di cui
all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109,
nella composizione di cui al comma 4 del medesimo articolo 8, nella
quale sono altresi' indicate, ferma restando la responsabilita' di
ciascuna amministrazione, le principali raccomandazioni procedurali.
Nella predetta circolare sono ricomprese, in particolare, le
categorie di prodotti e servizi, ivi incluse le relative aziende
produttrici o fornitrici, di cui al comma 1,»;
alla lettera b), dopo la parola: «(WAF)» il segno
d'interpunzione: «;» e' sostituito dal seguente: «.»;
al comma 5, le parole: «e, dopo il primo periodo» sono
sostituite dalle seguenti: «e dopo il primo periodo» e le parole:
«non sono soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «non sono
soggette»;
al comma 6, capoverso 8-bis, dopo le parole: «attribuite
all'Agenzia» il segno d'interpunzione: «,» e' soppresso.
Dopo l'articolo 29 e' inserito il seguente:
«Art. 29-bis (Riassegnazione di somme allo stato di previsione
del Ministero della difesa). - 1. All'articolo 2-bis del
decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, dopo il comma 2 e' inserito il
seguente:
"2-bis. Le somme in entrata per effetto dei decreti di cui al
comma 2 sono riassegnate integralmente sui pertinenti capitoli dello
stato di previsione del Ministero della difesa"».
All'articolo 30:
al comma 1, dopo le parole: «sono individuate» il segno
d'interpunzione: «,» e' soppresso;
al comma 2, le parole: «Le imprese italiane o stabilite in
Italia che intendono esportare» sono sostituite dalle seguenti: «I
soggetti che intendono esportare dal territorio nazionale» e le
parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti
giorni»;
al comma 5, le parole: «della presente disposizione» sono
sostituite dalle seguenti: «del presente articolo».
All'articolo 31:
al comma 1:
all'alinea, dopo le parole: «28 febbraio 2022» sono inserite
le seguenti: «, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10
marzo 2022,» e dopo le parole: «e' autorizzato» sono inserite le
seguenti: «, nel rispetto del principio di accoglienza e di
programmazione degli ingressi,»;
alla lettera a), dopo le parole: «articolo 42 del» sono
inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«. Le attivita' di accoglienza diffusa di cui alla presente lettera
sono realizzate, nei limiti delle risorse stanziate per tale
finalita' ai sensi del presente articolo e fermo restando il ricorso
anche agli accordi quadro nazionali, nell'ambito di apposite
convenzioni sottoscritte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica dal Dipartimento della protezione civile, dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, dalla Conferenza delle regioni e
delle province autonome e dall'Associazione nazionale dei comuni
italiani con soggetti che dimostrino, oltre agli altri requisiti
previsti, l'insussistenza in capo alle persone fisiche che stipulano
le convenzioni, in proprio o in nome o per conto di soggetti
giuridici, nonche' dei componenti degli organi di amministrazione dei
soggetti stipulanti, di sentenze definitive di condanna o di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale per delitti non colposi o di decreti
penali di condanna divenuti irrevocabili per delitti non colposi e
l'insussistenza di processi penali pendenti per i reati, tentati o
consumati, previsti dall'articolo 80, comma 1, del codice di cui al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dall'articolo 12 del testo
unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, dal libro II,
titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, dagli articoli
575, 582, nelle forme aggravate di cui all'articolo 583, 583-bis,
583-quinquies, 584, 591, 605, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies,
609-octies, 609-undecies e 613-bis del codice penale, nonche' delle
cause di divieto, sospensione o decadenza di cui all'articolo 67 del
codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159»;
al comma 2, le parole: «al comma 1, la lettera a)» sono
sostituite dalle seguenti: «al comma 1, lettera a),»;
al comma 4, dopo le parole: «articolo 44 del» sono inserite le
seguenti: «codice della protezione civile, di cui al».
Dopo l'articolo 31 sono inseriti i seguenti:
«Art. 31-bis (Misure di assistenza nei confronti dei minori non
accompagnati provenienti dall'Ucraina). - 1. Nell'ambito delle misure
assistenziali previste dalle ordinanze di protezione civile
conseguenti alla deliberazione dello stato di emergenza adottata dal
Consiglio dei ministri in data 28 febbraio 2022, ai comuni che
accolgono minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina, in
conseguenza della crisi politica e militare in atto, nelle strutture
autorizzate o accreditate ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera
f), della legge 8 novembre 2000, n. 328, ovvero che sostengono gli
oneri connessi all'affidamento familiare dei medesimi minori,
disposto ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 4 maggio 1983, n.
184, e' riconosciuto, da parte del Commissario delegato di cui
all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 876 del 13 marzo 2022, il rimborso dei costi
sostenuti, fino a un massimo di 100 euro al giorno pro capite. A tal
fine, il predetto Commissario si avvale di una struttura di supporto
da definire con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile, nel limite di spesa complessiva di euro 237.701 per l'anno
2022. Per l'attuazione delle misure di cui al presente comma, il
Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice
della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio
2018, n. 1, e' incrementato di euro 58.568.190 per l'esercizio
finanziario 2022.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante
corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle
risorse in conto residui accertate ai sensi dell'articolo 1, comma
767, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Art. 31-ter (Gestione delle risorse oggetto di congelamento a
seguito della crisi ucraina). - 1. In considerazione della necessita'
di adottare le opportune misure ai fini della gestione delle risorse
oggetto di congelamento a seguito della crisi ucraina, all'articolo
12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: "oggetto di
congelamento" sono aggiunte le seguenti: ", effettuando gli
interventi minimi e indifferibili che si rendono necessari per
evitare danni alle stesse nel limite delle risorse disponibili allo
scopo";
b) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Laddove sussistano motivi di indifferibilita' ed urgenza, al fine di
compiere gli atti gestionali di cui al comma 1, fermi restando i
vincoli derivanti dall'applicazione della direttiva 2014/24/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, l'Agenzia
del demanio puo' procedere all'affidamento di contratti di lavori,
forniture e servizi anche in deroga alle disposizioni del codice di
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50";
c) al comma 3, dopo il secondo periodo e' inserito il
seguente: "Possono essere nominati amministratori anche persone
giuridiche, pubbliche e private, con comprovata esperienza nel
settore di riferimento relativo alla specifica risorsa economica
congelata";
d) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: "beni
immobili" sono inserite le seguenti: "e di beni mobili registrati";
e) al comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai
fini del recupero delle spese di cui al presente comma, alle stesse
puo' far fronte, a proprio carico e senza diritto di rimborso, ogni
soggetto terzo che si renda disponibile, una volta esperite sul
medesimo le necessarie verifiche disposte dal Comitato";
f) al comma 9, le parole: ", senza diritto a recupero" sono
soppresse;
g) al comma 12, secondo periodo, le parole: "dai commi 13 e
14" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 13, 13-bis e 14";
h) dopo il comma 13 e' inserito il seguente:
"13-bis. Dalla cessazione delle misure di congelamento
comunicata ai sensi del comma 12, l'Agenzia del demanio puo'
esercitare il diritto di ritenzione dei beni fino all'integrale
recupero delle spese sostenute per la conservazione e
l'amministrazione degli stessi ai sensi del comma 8 nonche'
provvedere alla vendita del bene ovvero di singole parti del bene, di
pertinenze e di beni presenti nel bene congelato, senza alterare
comunque la funzionalita' e l'integrita' del bene oggetto di
congelamento";
i) al comma 14, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite
dalle seguenti: "centottanta giorni";
l) al comma 14 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I
beni mobili registrati sottoposti alla disciplina del codice della
navigazione per i quali e' accertata l'oggettiva impossibilita' di
vendita, documentata attraverso tre appositi tentativi di vendita
anche a trattativa privata, sono acquisiti al patrimonio dello Stato
e assegnati in gestione al Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili per usi funzionali alle attivita' istituzionali
di competenza ovvero al Ministero dell'economia e delle finanze per
usi funzionali alle attivita' istituzionali del Corpo della guardia
di finanza";
m) al comma 15, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite
dalle seguenti: "centottanta giorni".
2. Per l'attuazione delle misure di congelamento delle risorse
economiche derivanti dalla crisi internazionale in atto in Ucraina e
dai connessi regolamenti europei e' autorizzata la spesa di 13,7
milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede
mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di parte
corrente istituito nello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo
34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
3. In considerazione della particolare situazione di necessita'
e urgenza derivante dalla crisi internazionale in atto in Ucraina,
limitatamente ai fatti commessi per la custodia, l'amministrazione e
la gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento ai sensi
dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, la
responsabilita' dei funzionari dell'Agenzia del demanio sottoposti
alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilita'
pubblica per l'azione di responsabilita' di cui all'articolo 1 della
legge 14 gennaio 1994, n. 20, e' limitata ai casi in cui la
produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente e'
da questi dolosamente voluta. La limitazione di responsabilita'
prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da
omissione o inerzia del soggetto agente.
Art. 31-quater (Contributo straordinario per le fusioni di
comuni). - 1. All'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
"1-ter. A decorrere dall'anno 2024 il contributo
straordinario a favore degli enti di cui al comma 1 e' commisurato al
60 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010,
nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e comunque in
misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario in
caso di enti con popolazione complessivamente inferiore a 100.000
abitanti e in misura non superiore a 10 milioni di euro in caso di
enti non derivanti da incorporazioni con popolazione complessivamente
superiore a 100.000 abitanti. Con decreto di natura non regolamentare
del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, sono disciplinate le modalita' di riparto del
contributo, prevedendo che in caso di fabbisogno eccedente le
disponibilita' sia data priorita' alle fusioni o incorporazioni
aventi maggiori anzianita' e che le eventuali disponibilita'
eccedenti rispetto al fabbisogno determinato ai sensi del primo
periodo siano ripartite a favore dei medesimi enti in base alla
popolazione e al numero dei comuni originari".
2. Ai comuni con popolazione complessivamente superiore a
100.000 abitanti per i quali risulti in corso, nel periodo di vigenza
dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio
dei ministri del 31 gennaio 2020 e successivamente prorogato, un
procedimento di fusione, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' assegnato un
contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2023 da ripartire in
proporzione alla popolazione. All'onere di cui al primo periodo pari
a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
All'articolo 32:
dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, in
deroga a quanto previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la durata del corso di
formazione previsto per gli ispettori antincendi in prova, vincitori
del concorso interno per 313 posti bandito con decreto del Capo del
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile del Ministero dell'interno n. 32 del 26 febbraio 2021,
e' ridotta, in via eccezionale, a tre mesi».
Dopo l'articolo 32 sono inseriti i seguenti:
«Art. 32-bis (Misure per gli organi preposti all'attivita' di
vigilanza e controllo ambientale). - 1. All'articolo 1, comma 563,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: "di monitoraggio e controllo ambientale, in
relazione a quanto previsto" sono sostituite dalla seguente:
"previste";
b) dopo le parole: "per il triennio 2018-2020" sono inserite
le seguenti: "e per il triennio 2022-2024".
2. All'articolo 1, comma 564, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, le parole: "possono utilizzare graduatorie di concorsi pubblici
per assunzioni a tempo indeterminato, in corso di validita', banditi
da altre agenzie regionali o da altre amministrazioni pubbliche che
rientrano nel comparto e nell'area di contrattazione collettiva della
sanita'" sono sostituite dalle seguenti: "possono utilizzare le
proprie graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo
indeterminato, in corso di validita', nonche' quelle di altre agenzie
regionali o di altre amministrazioni pubbliche".
Art. 32-ter (Utilizzo del fondo speciale di conto capitale
destinato al Ministero dell'interno per il potenziamento dei sistemi
informativi per il contrasto del terrorismo internazionale nonche'
per il finanziamento di interventi diversi). - 1. Al fine di
corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse
all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato e
del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile del Ministero dell'interno di potenziamento dei sistemi
tecnologici e informativi per il contrasto alla criminalita'
organizzata e al terrorismo internazionale e per la difesa civile,
nonche' di finanziamento di interventi diversi per il settore
motorizzazione, armamento e di manutenzione straordinaria e
adattamento di strutture ed impianti, in favore del Ministero
dell'interno e' autorizzata la spesa complessiva di 45 milioni di
euro per l'anno 2022 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni
dal 2023 al 2029, da destinare:
a) quanto a 33,75 milioni di euro per l'anno 2022 e a 37,5
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, alla
Polizia di Stato per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi
informativi per il contrasto alla criminalita' organizzata e al
terrorismo internazionale nonche' per il finanziamento di interventi
diversi per il settore motorizzazione, armamento e di manutenzione
straordinaria e adattamento di strutture e impianti;
b) quanto a 11,25 milioni di euro per l'anno 2022 e a 12,5
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, al
Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della
difesa civile per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi
tecnologici e informativi per la prevenzione, il soccorso pubblico e
la difesa civile nonche' per il finanziamento di interventi diversi
di manutenzione straordinaria e di adattamento di strutture ed
impianti.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari
complessivamente a 45 milioni di euro per l'anno 2022 e a 50 milioni
di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale
2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni di cui
al presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio».
All'articolo 33:
al comma 1, le parole: «somministrazione lavoro» sono
sostituite dalle seguenti: «somministrazione di lavoro», le parole:
«con il progetto» sono soppresse e dopo le parole: «articolo 106 del»
sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui
al»;
al comma 2, le parole: «somministrazione lavoro» sono
sostituite dalle seguenti: «somministrazione di lavoro».
All'articolo 34:
al comma 1, al secondo periodo, dopo le parole: «Le strutture
sanitarie» sono inserite le seguenti: «e sociosanitarie», le parole:
«libero professionali» sono sostituite dalla seguente:
«libero-professionali» e le parole: «dall'articolo 11, del decreto
legge» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 11 del
decreto-legge» e l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: «La
struttura che procede al reclutamento temporaneo trasmette alla
regione o alla provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui
territorio si e' proceduto al reclutamento temporaneo i nominativi
dei professionisti sanitari reclutati ai sensi del primo periodo e la
documentazione di cui comma 1-bis. Le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano curano la conservazione della documentazione
ricevuta e istituiscono un elenco dei professionisti sanitari e degli
operatori socio-sanitari reclutati. L'elenco dei professionisti
sanitari e degli operatori socio-sanitari reclutati e' trasmesso ai
relativi Ordini professionali. Le amministrazioni interessate
provvedono alle attivita' previste dal presente comma con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente»;
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Ai fini di cui al comma 1, i professionisti interessati
depositano presso la struttura sanitaria che procede al reclutamento
temporaneo la documentazione attestante il possesso della qualifica
professionale sanitaria o di operatore socio-sanitario, munita di
traduzione asseverata presso il tribunale»;
alla rubrica, le parole: «qualifiche professionali sanitarie
per medici» sono sostituite dalle seguenti: «qualifiche professionali
per medici e operatori sociosanitari».
All'articolo 35:
al comma 1:
alla lettera b):
al capoverso 7-bis, dopo le parole: «di cui al presente
decreto» il segno d'interpunzione: «,» e' soppresso;
al capoverso 7-ter, le parole: «a partire» sono soppresse;
dopo il capoverso 7-ter e' aggiunto il seguente:
«7-quater. Alle disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter
e' data attuazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica»;
alla lettera c), le parole: «4. L'Autorita' competente» sono
sostituite dalle seguenti: «L'Autorita' competente, con le risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,».
All'articolo 36:
al comma 1, le parole: «fino e non oltre» sono sostituite dalle
seguenti: «fino a non oltre»;
al comma 2, lettera a), dopo le parole: «degli ambienti» sono
inserite le seguenti: «, ivi compresi gli impianti per la
ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore e gli
apparecchi di sanificazione, igienizzazione e purificazione dell'aria
negli ambienti, provvisti di sistemi di filtraggio delle particelle e
di distruzione di microrganismi presenti nell'aria,»;
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. Il comma 3 dell'articolo 399 del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative
alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, e' sostituito dal seguente:
"3. Ai docenti della scuola dell'infanzia e della scuola
primaria si applica il regime di cui all'articolo 13, comma 5, del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59".
2-ter. Le graduatorie di merito di cui all'articolo 13 del
decreto del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione n. 498 del 21
aprile 2020, e successive modificazioni, sono integrate, nel limite
delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel
rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e
3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati
risultati idonei per aver superato le prove di cui agli articoli 8 e
9 del predetto decreto, avendo conseguito, in ciascuna prova, un
punteggio pari o superiore al punteggio minimo previsto nei medesimi
articoli 8 e 9».
Dopo l'articolo 36 e' inserito il seguente:
«Art. 36-bis (Misure urgenti in materia di semplificazione
amministrativa). - 1. In considerazione dell'incremento delle
attivita' richieste al personale amministrativo degli enti locali con
riferimento alle attivita' di soccorso, accoglienza e assistenza alla
popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale
in atto, nonche' allo smaltimento delle pratiche pregresse accumulate
a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di
velocizzare e semplificare le attivita' dell'ufficiale di stato
civile degli enti locali, all'articolo 79, comma 2, del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990,
n. 285, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ovvero da
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi
dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445"».
All'articolo 37:
al comma 2, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «In
caso di saldo negativo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo
2021, ai fini del calcolo della base imponibile per tale periodo e'
assunto un valore di riferimento pari a zero»;
al comma 5, le parole: «Autorita' di regolazione per l'energia»
sono sostituite dalle seguenti: «Autorita' di regolazione per
energia»;
dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Le entrate derivanti dal contributo a titolo di
prelievo solidaristico straordinario determinato ai sensi del
presente articolo sono attribuite alle regioni a statuto speciale e
alle province autonome di Trento e di Bolzano per la parte ad esse
spettante in base ai rispettivi statuti di autonomia»;
al comma 6, le parole: «Ai fini dell'accertamento, delle
sanzioni e della riscossione del contributo» sono sostituite dalle
seguenti: «Ai fini della riscossione del contributo,
dell'accertamento e delle relative sanzioni»;
al comma 8, le parole: «relativi al mese precedente» sono
sostituite dalle seguenti: «relativo al mese precedente»;
al comma 10, le parole: «personale della guardia di finanza»
sono sostituite dalle seguenti: «personale della Guardia di finanza».
Dopo l'articolo 37 sono inseriti i seguenti:
«Art. 37-bis (Rettifica agli allegati del rendiconto 2021 degli
enti locali). - 1. Il provvedimento con il quale si rettificano gli
allegati al rendiconto 2021 degli enti locali concernenti il
risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico delle
risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), al
fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della
certificazione di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
ottobre 2020, n. 126, e' di competenza del responsabile del servizio
finanziario, previo parere dell'organo di revisione
economico-finanziaria. Qualora risulti necessario rettificare anche
il valore complessivo del risultato di amministrazione, il
provvedimento rimane di competenza dell'organo consiliare, previo
parere dell'organo di revisione economico-finanziaria.
Art. 37-ter (Utilizzo degli avanzi di amministrazione per la
copertura di maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia). -
1. All'articolo 13 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per
l'anno 2022, le risorse di cui al presente articolo possono essere
utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento
della spesa per energia elettrica, non coperti da specifiche
assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra la
spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi
omologhi nel 2019";
b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente:
"6.1. La verifica a consuntivo di cui all'articolo 106,
comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non comporta nuovi
oneri a carico della finanza pubblica".
Art. 37-quater (Disposizioni in materia di iscrizione a ruolo).
- 1. Al fine di assicurare la necessaria liquidita' alle famiglie e
alle imprese in considerazione degli effetti negativi determinati
dalla pandemia di COVID-19, nonche' delle ripercussioni economiche e
produttive della crisi ucraina, per il periodo compreso tra la data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto
e il 31 agosto 2022 il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e' fissato in sessanta
giorni.
Art. 37-quinquies (Revisione degli indicatori di deficit
strutturale di bilancio per i comuni). - 1. In considerazione della
situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla
diffusione dell'epidemia di COVID-19, ai fini del calcolo per gli
anni 2020, 2021 e 2022 dei parametri obiettivi di cui all'articolo
242 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, gli enti locali includono tra gli incassi i ristori destinati
alla compensazione delle minori entrate connesse all'emergenza
sanitaria stessa negli anni di riferimento».
All'articolo 38:
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 242,63 milioni di euro per
l'anno 2023.
1-ter. Gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico
derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma
2, lettera e), sono valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2022, 25
milioni di euro per l'anno 2023, 35 milioni di euro per l'anno 2024,
40 milioni di euro per l'anno 2025, 43 milioni di euro per l'anno
2026, 47 milioni di euro per l'anno 2027, 50 milioni di euro per
l'anno 2028, 54 milioni di euro per l'anno 2029, 57 milioni di euro
per l'anno 2030, 60 milioni di euro per l'anno 2031 e 63 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2032, che aumentano, ai fini della
compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 10
milioni di euro per l'anno 2022, 31 milioni di euro per l'anno 2023,
40 milioni di euro per l'anno 2024, 45 milioni di euro per l'anno
2025, 48 milioni di euro per l'anno 2026, 51 milioni di euro per
l'anno 2027, 55 milioni di euro per l'anno 2028, 58 milioni di euro
per l'anno 2029, 62 milioni di euro per l'anno 2030, 64 milioni di
euro per l'anno 2031 e 67 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2032»;
il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
«2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5,
6, 8, 11, 13, 15, 17, 18, 23, 31, 33, 36 e 37 e dai commi 1, 1-bis e
1-ter del presente articolo, determinati in 6.308.995.207 euro per
l'anno 2022, 349.530.000 euro per l'anno 2023, 177.830.000 euro per
l'anno 2024, 40.000.000 di euro per l'anno 2025, 43.000.000 di euro
per l'anno 2026, 47.000.000 di euro per l'anno 2027, 50.000.000 di
euro per l'anno 2028, 54.000.000 di euro per l'anno 2029, 57.000.000
di euro per l'anno 2030, 60.000.000 di euro per l'anno 2031 e
63.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2032, che aumentano,
ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento
netto, a 355.530.000 euro per l'anno 2023, 182.830.000 euro per
l'anno 2024, 45 milioni di euro per l'anno 2025, 48 milioni di euro
per l'anno 2026, 51 milioni di euro per l'anno 2027, 55 milioni di
euro per l'anno 2028, 58 milioni di euro per l'anno 2029, 62 milioni
di euro per l'anno 2030, 64 milioni di euro per l'anno 2031 e 67
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede:
a) quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022, mediante
utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 37;
b) quanto a 35.580.000 euro per l'anno 2024, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
c) quanto a 197.850.000 euro per l'anno 2022 e 88.650.000
euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle minori
spese derivanti dagli articoli 1 e 1-bis, commi 1 e 2;
d) quanto a 266.880.000 euro per l'anno 2023, che aumentano
a 328.700.000 euro in termini di fabbisogno e indebitamento netto,
mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti
dagli articoli 1, 1-bis, commi 1 e 2, e 11;
e) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla
Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 20 aprile 2022
con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al
Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n.
243.
2-bis. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, e'
sostituito dall'allegato 1 annesso al presente decreto».
La rubrica del titolo VI e' sostituita dalla seguente:
«Disposizioni finali, finanziarie e fiscali».
Dopo l'allegato A e' aggiunto il seguente:
«Allegato 1
(Articolo 38, comma 2-bis)
"Allegato 1
(articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)
RISULTATI DIFFERENZIALI
- COMPETENZA -
+------------------------------------------+-------+-------+-------+
| Descrizione risultato differenziale | 2022 | 2023 | 2024 |
+------------------------------------------+-------+-------+-------+
|Livello massimo del saldo netto da | | | |
|finanziare, tenuto conto degli effetti | | | |
|derivanti dalla presente legge |205.133|180.500|116.942|
+------------------------------------------+-------+-------+-------+
|Livello massimo del ricorso al mercato | | | |
|finanziario, tenuto conto degli effetti | | | |
|derivanti dalla presente legge (*) |482.480|490.600|435.617|
+------------------------------------------+-------+-------+-------+
- CASSA -
+------------------------------------------+-------+-------+-------+
| Descrizione risultato differenziale | 2022 | 2023 | 2024 |
+------------------------------------------+-------+-------+-------+
|Livello massimo del saldo netto da | | | |
|finanziare, tenuto conto degli effetti | | | |
|derivanti dalla presente legge |282.133|245.500|174.142|
+------------------------------------------+-------+-------+-------+
|Livello massimo del ricorso al mercato | | | |
|finanziario, tenuto conto degli effetti | | | |
|derivanti dalla presente legge (*) |559.505|555.600|492.817|
+------------------------------------------+-------+-------+-------+
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima
della scadenza o di ristrutturare passivita' preesistenti con
ammortamento a carico dello Stato."»