(Allegato)
                                                            Allegato 
 
           Modificazioni apportate in sede di conversione 
                al decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 
 
    All'articolo 1: 
      al comma 1,  alinea,  le  parole:  «testo  unico  delle  accise
approvato con il decreto»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «testo
unico delle disposizioni legislative  concernenti  le  imposte  sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, 
di cui al decreto»; 
      al comma 3, al primo e al secondo periodo, le parole: «delle 
accise» sono soppresse; 
      al comma 4, al primo periodo, le  parole:  «legge  n.  244  del
2007» sono sostituite dalle seguenti: «legge  24  dicembre  2007,  n.
244» e, al secondo periodo, la parola: «derivanti» e' sostituita 
dalla seguente: «, derivanti»; 
      al comma 5, al primo e al secondo periodo, le parole: «delle 
accise» sono soppresse; 
      al comma 6,  le  parole:  «gli  esercenti  dei  depositi»  sono
sostituite dalle seguenti: «gli esercenti  i  depositi»,  le  parole:
«delle accise» sono sostituite dalle seguenti:  «di  cui  al  decreto
legislativo» e le parole: «decreto-legge 29 ottobre» sono sostituite 
dalle seguenti: «decreto-legge 26 ottobre»; 
      al comma 7, terzo periodo, le parole: «ai  sensi  del  decreto»
sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del codice del consumo, di 
cui al decreto»; 
      al comma 9, alle parole: «per l'anno 2022», ovunque ricorrono, 
sono premesse le seguenti: «di euro». 
    Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente: 
      «Art. 1-bis (Disposizioni in materia di accisa  e  di  IVA  sui
carburanti). - 1.  In  considerazione  del  perdurare  degli  effetti
economici  derivanti  dall'eccezionale  incremento  dei  prezzi   dei
prodotti energetici, a decorrere dal 3 maggio 2022 e fino all'8 
luglio 2022: 
        a) le aliquote di accisa di cui all'allegato I al testo unico
delle  disposizioni  legislative   concernenti   le   imposte   sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dei sotto 
indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure: 
          1) benzina: 478,40 euro per mille litri; 
           2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro 
per mille litri; 
           3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 
182,61 euro per mille chilogrammi; 
          4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro 
cubo; 
        b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per 
autotrazione e' stabilita nella misura del 5 per cento. 
      2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa
sul gasolio usato come carburante stabilita, per il  periodo  dal  22
aprile 2022 al 2 maggio 2022, dall'articolo 1, comma 1,  lettera  b),
del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 aprile 2022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 16 aprile 2022, e,  per
il periodo dal 3 maggio 2022 all'8 luglio 2022, dal comma 1,  lettera
a), numero 2),  del  presente  articolo,  l'aliquota  di  accisa  sul
gasolio commerciale usato come carburante, di  cui  al  numero  4-bis
della tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo
n. 504 del 1995, non si applica per il periodo dal 22 aprile 2022 
all'8 luglio 2022. 
      3. Ai fini della corretta applicazione delle aliquote di accisa
diminuite per effetto sia del decreto del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, di cui al comma 2, che del comma 1,  lettera  a),  del
presente articolo, gli esercenti i depositi commerciali  di  prodotti
energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo  25,  comma  1,
del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995  e  gli
esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui
al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25  trasmettono,  entro
il 15 luglio 2022, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia
delle dogane e dei monopoli, con le  modalita'  di  cui  all'articolo
19-bis del predetto testo unico ovvero per  via  telematica,  i  dati
relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera  a),
del presente articolo usati come carburante giacenti nei serbatoi dei
relativi depositi  e  impianti  alla  data  dell'8  luglio  2022.  In
considerazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma  1,  lettere
a) e b), del  citato  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze 6 aprile 2022 e dal comma 1, lettera a), numeri 1) e 2),  del
presente articolo, viene meno l'obbligo, gia' previsto  dall'articolo
1, comma 5, del presente decreto, di comunicazione dei dati  relativi
ai quantitativi  di  benzina  e  di  gasolio  usati  come  carburante
giacenti nei serbatoi al trentesimo giorno successivo  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, con salvezza degli eventuali 
comportamenti omissivi posti in essere. 
      4. Per la mancata comunicazione di cui al comma 3 si applica la
sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del testo unico  di  cui
al decreto legislativo n. 504  del  1995;  la  medesima  sanzione  e'
applicata per l'invio delle comunicazioni di cui al medesimo comma 3 
con dati incompleti o non veritieri. 
      5. Al fine di  prevenire  il  rischio  di  manovre  speculative
derivanti dalla diminuzione delle aliquote di  accisa  stabilita  dal
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6  aprile  2022  e
dal comma 1, lettera a), del presente articolo,  il  Garante  per  la
sorveglianza dei prezzi si avvale della collaborazione dei Ministeri,
degli enti e degli organismi indicati  nell'articolo  2,  comma  199,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonche' del supporto  operativo
del Corpo della guardia di finanza, per  monitorare  l'andamento  dei
prezzi,  anche  relativi  alla  vendita  al  pubblico,  dei  prodotti
energetici  cui  si  applica  la  suddetta   diminuzione,   praticati
nell'ambito dell'intera  filiera  di  distribuzione  commerciale.  Il
Corpo della guardia di finanza agisce con i  poteri  di  indagine  ad
esso attribuiti ai fini  dell'accertamento  dell'imposta  sul  valore
aggiunto e delle imposte dirette, anche  ai  sensi  dell'articolo  2,
commi 2, lettera m), e 4, del decreto legislativo 19 marzo  2001,  n.
68. Per le finalita' di cui al presente comma e  per  lo  svolgimento
dei compiti di polizia economico-finanziaria, il Corpo della  guardia
di finanza ha accesso  diretto,  anche  in  forma  massiva,  ai  dati
comunicati relativamente alle giacenze dei  prodotti  energetici  dei
depositi commerciali assoggettati ad accisa di cui  all'articolo  25,
comma 1, del testo unico di cui al decreto  legislativo  n.  504  del
1995 e degli impianti di distribuzione stradale di carburanti di  cui
al comma 2, lettera b), del medesimo articolo  25,  nonche'  ai  dati
contenuti nel documento amministrativo semplificato telematico di cui
all'articolo  11  del  decreto-legge  26  ottobre   2019,   n.   124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.  157,
e all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.  262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.  286;
il medesimo Corpo segnala all'Autorita' garante della  concorrenza  e
del  mercato,  per  l'adozione  dei  provvedimenti   di   competenza,
elementi, rilevati nel corso delle attivita' di monitoraggio  di  cui
al presente comma, sintomatici di  condotte  che  possano  ledere  la
concorrenza  ai  sensi  della  legge  10  ottobre  1990,  n.  287,  o
costituire pratiche commerciali scorrette ai sensi del codice del 
consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. 
      6. Al fine di  prevenire  il  rischio  di  manovre  speculative
derivanti dalla diminuzione dell'aliquota IVA  di  cui  al  comma  1,
lettera b), sul gas naturale usato per autotrazione, si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni di cui al comma  5  relativamente
al monitoraggio dell'andamento dei prezzi del predetto  gas  naturale
praticati nell'ambito dell'intera filiera di distribuzione 
commerciale. 
      7. Le amministrazioni interessate provvedono  agli  adempimenti
previsti dai commi 5 e 6 con le risorse umane, finanziarie e 
strumentali disponibili a legislazione vigente. 
      8. Le aliquote di accisa applicate ai prodotti di cui al  comma
1,  lettera  a),  ivi  incluso  il  gas  naturale,   possono   essere
rideterminate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro della  transizione  ecologica,  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 290, della legge 24  dicembre  2007,  n.  244,
ferme restando le condizioni di cui all'articolo 1, comma 291,  della
stessa legge, anche  con  cadenza  diversa  da  quella  prevista  nel
medesimo comma  291.  Il  decreto  di  cui  al  presente  comma  puo'
contenere anche disposizioni necessarie a  coordinare  l'applicazione
dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante,  diminuita
dallo stesso decreto, con l'applicazione dell'aliquota di accisa  sul
gasolio commerciale di cui al numero 4-bis della tabella  A  allegata
al testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
nonche' prevedere l'obbligo, stabilendone  termini  e  modalita',  da
parte degli esercenti i depositi commerciali e  degli  esercenti  gli
impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al  comma  3,
di trasmettere i dati  relativi  alle  giacenze,  rilevate  presso  i
rispettivi depositi e impianti, dei prodotti energetici per  i  quali
il medesimo decreto di cui all'articolo 1, comma 290, della legge  n.
244 del 2007 prevede la riduzione della relativa aliquota di  accisa;
per la mancata comunicazione  delle  suddette  giacenze  nonche'  per
l'invio della  medesima  comunicazione  con  dati  incompleti  o  non
veritieri, si applica la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1,
del predetto testo unico. Non trova applicazione l'articolo 1,  comma
8, del presente decreto. Il decreto di cui  al  presente  comma  puo'
altresi' prevedere l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta di cui al 
comma 1, lettera b), al gas naturale usato per autotrazione. 
      9. Allo scopo di prevenire il rischio  di  manovre  speculative
derivanti dalla diminuzione delle aliquote di  accisa  stabilita  dal
decreto da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 290, della legge 
n. 244 del 2007 si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6. 
      10. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 del presente articolo,
valutati in 2.326,47 milioni di euro per  l'anno  2022  e  in  107,25
milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 
38». 
    All'articolo 2: 
      al comma 1, le parole: «a titolo gratuito da  aziende  private»
sono sostituite dalle seguenti: «dai datori di lavoro privati»,  dopo
le parole: «euro 200 per lavoratore» e' inserito  il  seguente  segno
d'interpunzione: «,» e le parole: «del decreto» sono sostituite dalle
seguenti: «del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al 
decreto». 
    Nel titolo I, dopo l'articolo 2 e' aggiunto il seguente: 
      «Art. 2-bis (Disposizioni in materia di carburanti per il  volo
da diporto sportivo). - 1. Al  fine  di  ridurre  l'impatto  negativo
dell'aumento del costo dei carburanti per  il  settore  del  volo  da
diporto sportivo  e  al  contempo  favorire  l'approvvigionamento  in
sicurezza    dei    velivoli,    e'    prevista,     subordinatamente
all'acquisizione dei necessari atti di assenso, la  realizzazione  di
un impianto di distribuzione di carburanti nelle aviosuperfici 
esistenti o di futura realizzazione». 
    Alla rubrica del titolo I, le parole: «prezzi gasolio» sono 
sostituite dalle seguenti: «dei prezzi di gasolio». 
    All'articolo 3: 
      al comma 1, le  parole:  «della  cui  adozione  e'  stata  data
comunicazione nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana»
sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comunicato pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale»; 
      al comma 3, al primo periodo, le parole: «ai sensi del decreto»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «ai  sensi   del   codice   delle
assicurazioni private, di cui al decreto» e, all'ultimo periodo, dopo
le parole: «n. 34» sono aggiunte le seguenti: «, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77». 
    All'articolo 4: 
      al comma 1, le parole: «Gestore del mercati» sono sostituite 
dalle seguenti: «Gestore dei mercati»; 
      al comma 3, al primo periodo, le parole: «ai sensi del decreto»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «ai  sensi   del   codice   delle
assicurazioni private, di cui al decreto» e, all'ultimo periodo, dopo
le parole: «n. 34» sono aggiunte le seguenti: «, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77». 
    All'articolo 5: 
      alla rubrica, le parole: «e gasivore» sono sostituite dalle 
seguenti: «e delle imprese a forte consumo di gas naturale». 
    Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 5-bis (Misure urgenti per incrementare la  produzione  di
energia  elettrica  da  biogas).  -  1.  Al   fine   di   contribuire
all'indipendenza energetica da fonti di importazione e di favorire la
produzione rinnovabile in ambito agricolo,  e'  consentito  il  pieno
utilizzo della capacita' tecnica installata di produzione di  energia
elettrica da biogas proveniente da impianti gia'  in  esercizio  alla
data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del  presente
decreto mediante produzione aggiuntiva rispetto alla potenza nominale
di impianto, nei limiti della  capacita'  tecnica  degli  impianti  e
della capacita'  tecnica  della  connessione  alla  rete  oltre  alla
potenza di connessione  in  immissione  gia'  contrattualizzata,  nel
rispetto della normativa vigente in materia di valutazione di impatto 
ambientale e di autorizzazione integrata ambientale. 
      2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a  tutti  gli
impianti di produzione di energia elettrica da biogas con riferimento
all'assetto in esercizio alla data di entrata in vigore  della  legge
di conversione del presente decreto  anche  nel  caso  in  cui  detti
impianti accedano a regimi di incentivazione comunque denominati, 
secondo le seguenti condizioni: 
        a) la produzione di energia elettrica aggiuntiva rispetto 
alla potenza nominale dell'impianto non e' incentivata; 
        b) l'ulteriore utilizzo di capacita'  produttiva  nei  limiti
del  20  per  cento  dei  parametri  vigenti   non   e'   subordinato
all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di 
assenso comunque denominati; 
        c) l'ulteriore  utilizzo  di  capacita'  produttiva  oltre  i
limiti di cui alla lettera b) puo' essere effettuato previa modifica 
del contratto esistente di connessione alla rete. 
      Art. 5-ter (Ricerca e formazione  da  parte  dell'INPS).  -  1.
All'articolo 1 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il comma 3 sono 
inseriti i seguenti: 
        "3-bis.   L'Istituto    svolge    attivita'    di    ricerca,
aggiornamento,  perfezionamento  e  formazione   post-laurea,   nelle
materie di propria competenza, per i dipendenti dell'Istituto  e  per
gli  iscritti  alle  gestioni  'Unitaria  prestazioni  creditizie   e
sociali',  'Assistenza  magistrale'  e  'Assistenza  Ipost',  nonche'
attivita' di divulgazione scientifica, anche su commissione, 
finanziate da soggetti pubblici e privati, nelle medesime materie. 
        3-ter. L'organizzazione e il funzionamento delle attivita' di
cui al comma 3-bis sono disciplinati con regolamento dell'Istituto, 
nell'ambito delle risorse umane previste a legislazione vigente. 
        3-quater.  Agli   oneri   derivanti   dall'attuazione   delle
disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter  si  provvede  nei  limiti
delle risorse finanziarie stanziate nel bilancio dell'Istituto per le 
spese di funzionamento". 
      Art. 5-quater (Autorizzazione all'esercizio di depositi fiscali
di prodotti energetici). - 1. All'articolo 23, comma  12,  del  testo
unico delle disposizioni legislative  concernenti  le  imposte  sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative,
di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono aggiunti,
in fine, i seguenti periodi: "In luogo  della  predetta  sospensione,
l'Agenzia delle dogane e dei monopoli,  su  istanza  del  depositario
autorizzato, consente allo stesso soggetto di proseguire  l'attivita'
in regime di deposito fiscale, per dodici mesi decorrenti dalla  data
in cui e' constatata l'assenza delle condizioni di  cui  al  predetto
comma 4, subordinatamente alla sussistenza  di  un'apposita  garanzia
prestata dal medesimo depositario. In ciascuno dei dodici  mesi  tale
garanzia deve risultare pari al 100 per cento dell'accisa dovuta  sui
prodotti energetici estratti dal deposito  fiscale  nel  mese  solare
precedente; la garanzia e' prestata o adeguata in denaro o in  titoli
di  Stato.  Decorsi  i  dodici  mesi  senza  che  sia  comprovato  il
ripristino delle condizioni di cui al comma  4,  l'autorizzazione  ad
operare in regime di deposito fiscale e' revocata ed  e'  rilasciata,
su  richiesta  dell'esercente  il  deposito,  la   licenza   di   cui
all'articolo 25, comma 4. Con decreto del  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze  sono   stabilite   le   modalita'   attuative   delle
disposizioni di cui al presente comma, incluse quelle relative alla 
prestazione della garanzia". 
      2. Per il periodo di dodici mesi di cui all'articolo 23,  comma
12, del testo unico delle  disposizioni  legislative  concernenti  le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni  penali  e
amministrative, di cui al decreto legislativo  26  ottobre  1995,  n.
504, come modificato dal comma  1  del  presente  articolo,  ai  fini
dell'IVA dovuta sui prodotti energetici estratti dal deposito fiscale
non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 941, 
della legge 27 dicembre 2017, n. 205». 
    All'articolo 6: 
      al comma 1, le parole da: «il valore ISEE» fino a: «29 dicembre
2016» sono sostituite dalle seguenti: «il valore soglia dell'ISEE per
l'accesso ai bonus sociali per elettricita' e gas di cui all'articolo
1, comma 3, del decreto del  Ministro  dello  sviluppo  economico  29
dicembre  2016,  di  cui  al  comunicato  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 12 del  16  gennaio  2017»,  le  parole:  «Autorita'  di
regolazione per l'energia» sono sostituite dalle seguenti: «Autorita'
di regolazione per energia,» e le parole: «dall'articolo 1, comma  4,
del medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dal medesimo 
articolo 1, comma 3»; 
      dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
        «1-bis.  Per  il  periodo  1°  aprile  -   30   giugno   2022
l'incremento  del  valore  soglia  dell'ISEE  si  applica   ai   fini
dell'estensione  dei   benefici   e   con   le   modalita'   previste
dall'articolo 3 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34»; 
      al comma 2, le parole: «dal comma 1» sono sostituite dalle 
seguenti: «dal comma 1-bis»; 
      la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Bonus sociali per 
elettricita' e gas». 
    Dopo l'articolo 6 e' inserito il seguente: 
      «Art. 6-bis (Disposizioni urgenti in materia  di  rateizzazione
delle bollette per i clienti domestici). - 1. All'articolo  1,  comma
509, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: "30 aprile 
2022" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2022"». 
    All'articolo 7: 
      al comma 1, terzo periodo, le parole: «nel caso» sono 
sostituite dalle seguenti: «nel caso in cui»; 
      al  comma  4,  secondo  periodo,  le  parole:  «dai  rispettivi
ordinamenti proveniente» sono sostituite dalle seguenti: «dai 
rispettivi ordinamenti,»; 
      al comma 5, dopo il secondo periodo sono aggiunti  i  seguenti:
«La mancata trasmissione dei contratti o delle modifiche degli stessi
nei  termini  indicati  comporta  l'applicazione  di   una   sanzione
amministrativa pecuniaria  pari  all'1  per  cento  del  fatturato  e
comunque non inferiore a 2.000 euro e non superiore a  200.000  euro.
Per  le  sanzioni   amministrative   pecuniarie   si   osservano   le
disposizioni  della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  in  quanto
compatibili. Conseguentemente, all'articolo 45, comma 1, lettera  b),
del decreto legislativo 1° giugno 2011,  n.  93,  sono  aggiunte,  in
fine, le seguenti parole: ", e l'articolo 7, comma 5, del 
decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21"»; 
      al comma 6: 
        al primo periodo, le parole: «pianta organica del ruolo» sono
sostituite dalle seguenti: «pianta organica del personale di  ruolo»,
le  parole:  «nell'area  funzionariale  F3»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «da inquadrare nella  carriera  dei  funzionari,  qualifica
funzionario III» e le parole: «dalla legge» sono sostituite dalle 
seguenti: «dalla normativa vigente»; 
        al secondo periodo, dopo le parole:  «a  decorrere  dall'anno
2031» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: 
«di ARERA» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ARERA»; 
        al terzo periodo, dopo le parole: «e indebitamento netto»  e'
inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «di 
euro», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «a euro»; 
      dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
        «6-bis. Al  fine  di  assicurare  la  tempestiva  e  puntuale
realizzazione delle misure di agevolazione in favore delle imprese  a
forte consumo di gas naturale di cui al decreto  del  Ministro  dello
sviluppo economico del 2 marzo 2018, di cui al comunicato  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo  2018,  e  al  successivo
decreto del Ministro  della  transizione  ecologica  n.  541  del  21
dicembre  2021,  di  cui  al  comunicato  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2022, nonche' delle misure di  anticipo
degli importi rateizzati  ai  clienti  finali  domestici  di  energia
elettrica e di gas naturale da riconoscere a favore  degli  esercenti
la  vendita  di  energia   elettrica   e   gas   naturale,   previste
dall'articolo 1, commi 509, 510 e 511, della legge 30 dicembre  2021,
n.  234,  nonche'  per  rafforzare  ed   implementare   ulteriormente
l'attivita' di controlli e ispezioni per  la  verifica  del  corretto
utilizzo delle suddette misure, la pianta organica della Cassa per  i
servizi energetici  e  ambientali  (CSEA),  di  cui  al  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze 4  febbraio  2021,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 60 dell'11 marzo 2021, e' incrementata di
venti unita' di cui  due  appartenenti  alla  carriera  dirigenziale,
senza maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle 
disponibilita' di bilancio della CSEA medesima». 
    Nel titolo II, dopo l'articolo 7 sono aggiunti i seguenti: 
      «Art.  7-bis  (Modifiche   all'articolo   6-bis   del   decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28). - 1. All'articolo 6-bis,  comma  1,
del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le 
seguenti modificazioni: 
        a) all'alinea, dopo le parole:  "progetti  autorizzati"  sono
inserite le seguenti: ", ivi inclusi quelli consistenti nella 
modifica della soluzione tecnologica utilizzata,"; 
        b) alla lettera a), la cifra: "15" e' sostituita dalla 
seguente: "20"; 
        c) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
          "b) impianti fotovoltaici a terra: interventi che, anche se 
consistenti nella modifica della  soluzione  tecnologica  utilizzata,
mediante la sostituzione  dei  moduli  e  degli  altri  componenti  e
mediante  la  modifica  del  layout  dell'impianto,  comportano   una
variazione dell'altezza massima dal suolo non superiore al 50 per 
cento". 
      Art. 7-ter (Potenziamento del programma di miglioramento  della
prestazione energetica degli immobili della pubblica  amministrazione
e misure per la realizzazione di reti di telecomunicazioni). - 1.  Al
fine di ridurre il consumo di energia fossile, in particolare di  gas
naturale,  nell'ambito   del   programma   di   interventi   per   il
miglioramento  della  prestazione  energetica  degli  immobili  della
pubblica amministrazione centrale, di cui all'articolo 5 del  decreto
legislativo 4  luglio  2014,  n.  102  (programma  PREPAC),  per  gli
immobili non sottoposti  a  tutela  ai  sensi  del  codice  dei  beni
culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo  22  gennaio
2004, n. 42, sono ammessi a finanziamento, nel limite  delle  risorse
finalizzate allo scopo ai sensi del citato  articolo  5  del  decreto
legislativo 4 luglio 2014, n. 102, gli interventi di installazione di
impianti per la produzione di energie rinnovabili e relativi  sistemi
di  accumulo  dell'energia,   a   condizione   che   si   modifichino
contestualmente  gli  impianti  di  riscaldamento  e   raffreddamento
presenti nei suddetti immobili, al fine di valorizzare al meglio 
l'energia rinnovabile prodotta. 
      2. Al fine di accelerare la transizione  digitale,  ridurre  il
divario tecnologico e favorire maggiore efficienza e celerita'  nella
realizzazione di reti di telecomunicazioni,  i  soggetti  pubblici  o
privati, titolari di concessioni di lavori per  la  realizzazione  di
dette reti affidate con procedure di gara e in possesso dei requisiti
per  l'esecuzione  in   proprio   dei   lavori,   possono   procedere
direttamente,  anche  mediante  societa'  da  essi   direttamente   o
indirettamente controllate, alla realizzazione dei lavori anche in 
deroga ad eventuali clausole convenzionali. 
      Art. 7-quater (Disciplina transitoria tra  VIA  statale  e  VIA
regionale).  -  1.  Al  comma   1   dell'articolo   17-undecies   del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e' aggiunto, in fine, il  seguente
periodo: "I progetti di impianti fotovoltaici con potenza superiore a
10 MW, per i quali le istanze siano  state  presentate  alla  regione
competente prima del 31 luglio 2021, rimangono in capo alle  medesime
regioni anche nel caso in cui, nel corso del procedimento di 
valutazione regionale, il progetto subisca modifiche sostanziali". 
      Art. 7-quinquies (Ulteriori misure di  semplificazione  per  lo
sviluppo delle fonti rinnovabili). - 1. All'articolo 6, comma  9-bis,
terzo periodo, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole
da: "Il limite di cui alla lettera b) del punto 2" fino a: "20 MW per
queste tipologie di impianti" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Il
limite relativo agli  impianti  fotovoltaici  per  la  produzione  di
energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW,  di  cui
al  punto  2)  dell'allegato  II  alla  parte  seconda  del   decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e il limite di cui alla lettera b)
del punto 2 dell'allegato IV alla medesima parte seconda del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il procedimento di verifica di
assoggettabilita' alla  valutazione  di  impatto  ambientale  di  cui
all'articolo 19 del medesimo decreto, sono elevati a 20 MW per queste 
tipologie di impianti". 
      Art. 7-sexies (Misure di  accelerazione  dello  sviluppo  delle
fonti rinnovabili). - 1. All'articolo 20, comma  8,  lettera  c-ter),
del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le 
seguenti modificazioni: 
        a) ai numeri 1) e 2), le parole: "300 metri" sono sostituite 
dalle seguenti: "500 metri"; 
        b) al numero 3), le parole: "150 metri" sono sostituite dalle 
seguenti: "300 metri". 
      Art.   7-septies   (Semplificazione    della    procedura    di
autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione
elettronica). -  1.  All'articolo  44,  comma  3,  del  codice  delle
comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo  1°  agosto
2003, n. 259, dopo il primo periodo e' inserito  il  seguente:  "Tale
documentazione e' esclusa per l'installazione  delle  infrastrutture,
quali pali, torri e tralicci, destinate ad ospitare gli impianti 
radioelettrici di cui al comma 1"». 
    All'articolo 8: 
      al comma 1, dopo le parole: «con sede in Italia» il segno 
d'interpunzione: «,» e' soppresso; 
      al comma 2, le parole: «SACE  S.p.A.,»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «la  SACE  S.p.A.  -  Servizi  assicurativi  del  commercio
estero» e le parole: «all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: 
«agli articoli»; 
      al comma 3, le parole: «da parte le imprese» sono sostituite 
dalle seguenti: «, da parte delle imprese». 
    Dopo l'articolo 8 e' inserito il seguente: 
      «Art. 8-bis (Misure di sostegno finanziario alle imprese). - 1.
All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 8  aprile  2020,  n.  23,
convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, sono 
apportate le seguenti modificazioni: 
        a) alla lettera m), primo periodo, le parole: "24 mesi" sono 
sostituite dalle seguenti: "trenta mesi"; 
        b) alla lettera p-bis) e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
periodo: "Per i  medesimi  finanziamenti,  per  i  quali  il  termine
iniziale di rimborso del capitale inizia a decorrere  in  un  periodo
non antecedente al 1° giugno 2022, l'anzidetto termine, su  richiesta
del soggetto finanziato e previo accordo tra le  parti,  puo'  essere
differito di un periodo non superiore a sei mesi, fermi restando gli 
obblighi di segnalazione e prudenziali"». 
    All'articolo 9: 
      al comma 1,  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «n.  4,»  sono
inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge  28
marzo 2022, n.  25,»  e  le  parole:  «ai  sensi  del  decreto»  sono
sostituite dalle seguenti: «ai sensi del codice delle assicurazioni 
private, di cui al decreto»; 
      al comma 2: 
        al  primo  periodo,  le  parole:  «comprese  quelle  relative
all'esercizio  delle  opzioni»  sono   sostituite   dalle   seguenti:
«comprese quelle relative alla cessione  e  alla  tracciabilita'  del
credito d'imposta»  e  le  parole:  «articolo  3  del  decreto»  sono
sostituite dalle seguenti: «articolo 3 del regolamento di cui al 
decreto»; 
        al secondo periodo, dopo le parole: «n. 34» sono aggiunte  le
seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 
2020, n. 77»; 
        alla rubrica, la parola: «riconosciuto» e' sostituita dalla 
seguente: «riconosciuti». 
    All'articolo 10: 
      al comma 1, primo periodo, le  parole:  «dei  criteri  e  delle
condizioni previste» sono sostituite dalle seguenti: «dei  criteri  e
delle  condizioni  previsti»,  le  parole:  «aiuti  di  stato»   sono
sostituite dalle seguenti: «aiuti di Stato» e dopo le parole: «da 
SACE S.p.A.» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»; 
      al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: «ILVA S.p.A.» il 
segno d'interpunzione: «,» e' soppresso. 
    Nel capo I del titolo III, dopo l'articolo 10 sono aggiunti i 
seguenti: 
      «Art. 10-bis (Qualificazione delle  imprese  per  l'accesso  ai
benefici di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  luglio
2020, n. 77). - 1. Ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali
di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
a  decorrere  dal  1°  gennaio  2023  e  fino  al  30  giugno   2023,
l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi
agli interventi previsti dall'articolo 119 ovvero dall'articolo 121, 
comma 2, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, e' affidata: 
        a) ad imprese in possesso, al  momento  della  sottoscrizione
del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese  subappaltatrici,
del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi
dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto 
legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
        b) ad  imprese  che,  al  momento  della  sottoscrizione  del
contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici,  del
contratto  di   subappalto,   documentano   al   committente   ovvero
all'impresa subappaltante l'avvenuta sottoscrizione di  un  contratto
finalizzato al rilascio dell'attestazione di qualificazione  con  uno
degli organismi previsti dall'articolo 84 del codice dei contratti 
pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
      2. A decorrere dal 1° luglio 2023, ai fini  del  riconoscimento
degli  incentivi  fiscali  di  cui  agli  articoli  119  e  121   del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'esecuzione dei lavori di importo
superiore  a  516.000  euro,  relativi   agli   interventi   previsti
dall'articolo 119 ovvero  dall'articolo  121,  comma  2,  del  citato
decreto-legge n. 34 del 2020, e' affidata esclusivamente alle imprese
in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto
ovvero,  in  caso  di  imprese  subappaltatrici,  del  contratto   di
subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell'articolo 84
del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50. 
      3. In relazione ai lavori affidati alle  imprese  di  cui  alla
lettera b) del comma 1, la detrazione relativa alle spese sostenute a
decorrere dal 1° luglio 2023 e' condizionata  dell'avvenuto  rilascio
dell'attestazione di qualificazione di cui all'articolo 84 del codice
dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50, all'impresa esecutrice. 
      4. Le disposizioni del comma 1 non si applicano  ai  lavori  in
corso di esecuzione alla data di entrata in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, nonche' ai contratti di  appalto  o
di subappalto aventi data certa,  ai  sensi  dell'articolo  2704  del
codice civile, anteriore alla data di entrata in vigore della legge 
di conversione del presente decreto. 
      Art. 10-ter (Ulteriori disposizioni di sostegno alle  imprese).
- 1. Al fine di promuovere la  ripresa  delle  attivita'  danneggiate
dall'emergenza  epidemiologica   da   COVID-19,   le   autorizzazioni
concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico concesse ai
sensi dell'articolo 9-ter, commi 4 e 5, del decreto-legge 28  ottobre
2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18  dicembre
2020, n. 176, sono prorogate al 30 settembre 2022, salvo disdetta 
dell'interessato. 
      2. La proroga di cui al comma  1  e'  subordinata  all'avvenuto
pagamento del canone unico di cui all'articolo 1,  comma  816,  della
legge 27 dicembre 2019, n. 160. I comuni possono  comunque  prevedere
la riduzione o l'esenzione dal pagamento del canone unico per le 
attivita' di cui al comma 1. 
      Art.  10-quater  (Proroga  degli  interventi  di  ricostruzione
relativi ad imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma del
2012). - 1. All'articolo 3-bis,  comma  4-bis,  del  decreto-legge  6
luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite 
dalle seguenti: "31 dicembre 2023". 
      Art.  10-quinquies  (Disposizioni  in  materia  di  alloggi  di
edilizia residenziale pubblica). - 1. All'articolo 31 della legge 23 
dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 47, il terzo periodo e' sostituito dal  seguente:
"Entro novanta giorni dalla data di ricezione dell'istanza  da  parte
dei soggetti interessati, e relativamente alle aree per le  quali  il
consiglio comunale ha deliberato la  trasformazione  del  diritto  di
superficie in diritto di piena proprieta', il comune deve trasmettere
le proprie determinazioni in ordine al corrispettivo dovuto e alla 
procedura di trasformazione"; 
        b) al comma 48,  primo  periodo,  le  parole:  "dell'articolo
5-bis, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359,  escludendo  la
riduzione prevista dal secondo  periodo  dello  stesso  comma,"  sono
sostituite dalle seguenti: "dell'articolo  37,  comma  1,  del  testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia  di
espropriazione per pubblica utilita', di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327,"; 
        c)  al  comma  48,  secondo  periodo,  le  parole:   ",   con
l'ulteriore limite massimo di euro 5.000 per singola unita' abitativa
e relative pertinenze avente superficie residenziale catastale fino a
125 metri quadrati e di euro 10.000 per singola  unita'  abitativa  e
relative pertinenze avente superficie residenziale catastale maggiore
di 125 metri quadrati, indipendentemente dall'anno di stipulazione 
della relativa convenzione" sono soppresse; 
        d) al comma 49-bis, il secondo e il settimo periodo sono 
soppressi. 
      Art. 10-sexies (Misure ai fini dell'effettiva  concessione  del
credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle  rimanenze
finali di magazzino nel settore del commercio e  della  distribuzione
di  prodotti  tessili,  calzaturieri  e   di   pelletteria).   -   1.
All'articolo 48-bis, comma 3, del decreto-legge 19  maggio  2020,  n.
34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
le parole: "nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione"
sono sostituite dalle seguenti: "nei periodi d'imposta successivi a 
quello di maturazione". 
      2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi 
oneri a carico della finanza pubblica. 
      Art. 10-septies (Misure a sostegno dell'edilizia privata). - 1.
In considerazione delle conseguenze derivanti  dalle  difficolta'  di
approvvigionamento dei materiali nonche' dagli incrementi eccezionali 
dei loro prezzi, sono prorogati di un anno: 
        a) i termini di inizio e di ultimazione dei  lavori,  di  cui
all'articolo 15 del testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001,  n.  380,  relativi  ai  permessi  di
costruire rilasciati o formatisi fino al 31 dicembre 2022, purche'  i
suddetti  termini  non  siano   gia'   decorsi   al   momento   della
comunicazione dell'interessato di  volersi  avvalere  della  presente
proroga e sempre che i titoli abilitativi non risultino in contrasto,
al momento della  comunicazione  del  soggetto  medesimo,  con  nuovi
strumenti urbanistici approvati nonche' con piani o provvedimenti  di
tutela dei beni culturali o del paesaggio, ai sensi del codice di cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La disposizione di cui
al periodo precedente si  applica  anche  ai  termini  relativi  alle
segnalazioni certificate di inizio attivita'  (SCIA),  nonche'  delle
autorizzazioni paesaggistiche e alle dichiarazioni  e  autorizzazioni
ambientali comunque denominate. Le medesime disposizioni si applicano
anche  ai  permessi  di  costruire  e   alle   SCIA   per   i   quali
l'amministrazione competente abbia accordato  una  proroga  ai  sensi
dell'articolo 15, comma 2, del testo unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica  6  giugno  2001,  n.  380,  o  ai  sensi
dell'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020,  n.  76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
e dell'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; 
        b) il termine di validita' nonche' i termini di inizio e fine
lavori  previsti  dalle   convenzioni   di   lottizzazione   di   cui
all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o dagli  accordi
similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonche'  i
termini concernenti i relativi piani attuativi e qualunque altro atto
ad essi propedeutico, formatisi fino al 31 dicembre 2022, purche' non
siano in contrasto con piani  o  provvedimenti  di  tutela  dei  beni
culturali o del paesaggio, ai sensi del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo n. 42 del 2004. La presente disposizione si applica anche
ai diversi termini relativi alle convenzioni di lottizzazione di  cui
all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o  agli  accordi
similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonche' ai
relativi piani attuativi che hanno usufruito  della  proroga  di  cui
all'articolo 30, comma 3-bis, del decreto-legge 21  giugno  2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
e della proroga di cui all'articolo 10, comma 4-bis, del citato 
decreto-legge n. 76 del 2020». 
    All'articolo 11: 
      al comma 1: 
        l'alinea e' sostituito dal  seguente:  «All'articolo  44  del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 
11-quater sono aggiunti i seguenti:»; 
        al capoverso 11-sexies, le parole: «di cui ai codici» sono 
sostituite dalle seguenti: «ai codici»; 
        al comma 3, dopo le parole: «pari a 227,5 milioni» sono 
inserite le seguenti: «di euro». 
    All'articolo 12: 
      al comma 2: 
        all'alinea, terzo periodo, dopo le parole: «presente comma» 
e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»; 
        alla lettera a), dopo le parole: «quanto a 0,8 milioni» sono 
inserite le seguenti: «di euro». 
    Nel capo II del titolo III, dopo l'articolo 12 sono aggiunti i 
seguenti: 
      «Art. 12-bis (Decorrenza dei termini relativi ad adempimenti  a
carico  del  libero  professionista  in  caso  di   malattia   o   di
infortunio). - 1. Le disposizioni  di  cui  all'articolo  22-bis  del
decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  21  maggio  2021,  n.  69,  si  applicano  con  effetto
retroattivo agli  eventi  verificatisi  a  decorrere  dalla  data  di
dichiarazione dello stato di emergenza  in  conseguenza  del  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili, di cui alla delibera del Consiglio dei ministri
del 31 gennaio 2020. Non si da' luogo al rimborso  delle  sanzioni  e
degli interessi  eventualmente  gia'  pagati.  Sono  fatte  salve  le
dichiarazioni di regolarita' contributiva gia' emesse, che non 
possono essere oggetto di riesame o di annullamento. 
      2. Con decreto del Ministero della giustizia,  da  adottare  di
concerto  con  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  il
Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sessanta  giorni
dalla data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, sono stabilite le modalita' di attuazione del 
presente articolo. 
      3. All'onere derivante dal presente articolo, valutato  in  3,6
milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante  corrispondente
riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, 
comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
      Art. 12-ter (Modifiche  al  decreto  legislativo  14  settembre
2015, n. 148). - 1. All'articolo 26, comma 9, del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 148, dopo la lettera c) e' aggiunta la 
seguente: 
        "c-bis) assicurare, in via opzionale, il  versamento  mensile
di contributi previdenziali nel quadro  dei  processi  connessi  alla
staffetta generazionale a favore  di  lavoratori  che  raggiungono  i
requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei
successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione presso  il
medesimo datore di lavoro di lavoratori di eta' non superiore a 35 
anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni". 
      2. All'articolo 33, comma 3, del citato decreto legislativo  n.
148 del 2015 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Gli oneri  e
le minori entrate relativi alla prestazione di cui  all'articolo  26,
comma 9, lettera  c-bis),  sono  finanziati  mediante  un  contributo
straordinario a carico esclusivo del  datore  di  lavoro  di  importo
corrispondente al fabbisogno di copertura delle predette voci di 
costo". 
      Art. 12-quater (Disposizioni in materia di lavoro sportivo).  -
1. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, 
sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) il comma 5-quater e' sostituito dal seguente: 
             "5-quater. Ai rapporti di lavoro sportivo regolati dalla 
legge 23 marzo 1981, n. 91, e dal  decreto  legislativo  28  febbraio
2021, n. 36, non si applicano le disposizioni del presente  articolo.
Ferme  restando  le  condizioni  di  cui  al  presente  articolo,  le
disposizioni dello stesso si applicano esclusivamente nel caso in cui
i redditi derivanti dai predetti rapporti di  lavoro  sportivo  siano
prodotti in discipline riconosciute dal Comitato  olimpico  nazionale
italiano (CONI) nelle quali  le  Federazioni  sportive  nazionali  di
riferimento e le singole Leghe professionistiche  abbiano  conseguito
la qualificazione professionistica entro l'anno 1990, il contribuente
abbia compiuto il ventesimo anno di eta'  e  il  reddito  complessivo
dello stesso sia superiore ad euro 1.000.000, nonche' nel caso in cui
detti redditi siano prodotti  in  discipline  riconosciute  dal  CONI
nelle quali le Federazioni sportive nazionali  di  riferimento  e  le
singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la  qualificazione
professionistica dopo l'anno 1990, il contribuente abbia compiuto  il
ventesimo anno di eta' e il  reddito  complessivo  dello  stesso  sia
superiore ad euro 500.000. In tali circostanze i redditi  di  cui  al
comma  1  concorrono  alla   formazione   del   reddito   complessivo
limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. A tali rapporti non
si applicano, in ogni caso, le disposizioni dei commi 3-bis, quarto 
periodo, e 5-bis del presente articolo"; 
        b) il comma 5-quinquies e' sostituito dal seguente: 
             "5-quinquies. Per i rapporti di lavoro sportivo ai quali 
risulta  applicabile  il  regime  di  cui   al   presente   articolo,
l'esercizio  dell'opzione  per  il  regime  agevolato  ivi   previsto
comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della
base imponibile. Le entrate derivanti dal contributo di cui al  primo
periodo sono versate a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio
dello Stato  per  essere  riassegnate  a  un  apposito  capitolo,  da
istituire nello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per il successivo trasferimento  al  bilancio  autonomo
della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il potenziamento dei
settori giovanili. Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta  dell'autorita'  di  Governo  delegata  per  lo
sport, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
sono definiti i criteri e le modalita'  di  attuazione  del  presente
comma, con riferimento al decreto del Ministro dell'economia e delle 
finanze di cui al comma 3". 
      2. Il comma 8 dell'articolo 36 del decreto legislativo 28 
febbraio 2021, n. 36, e' abrogato. 
      3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano  a  decorrere
dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in  vigore  della
legge  di  conversione  del  presente  decreto.  In  ogni  caso,   le
disposizioni di cui ai commi 5-quater e 5-quinquies dell'articolo  16
del decreto legislativo n. 147 del  2015,  nel  testo  vigente  prima
della data di entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto, continuano ad applicarsi ai redditi  derivanti  dai
contratti in essere alla medesima data e fino alla loro naturale 
scadenza. 
      Art. 12-quinquies (Modifica al decreto  legislativo  15  giugno
2015, n. 81, in materia  di  contratto  di  somministrazione).  -  1.
All'articolo 31, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo  15
giugno 2015, n. 81, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite 
dalle seguenti: "30 giugno 2024". 
      Art.  12-sexies  (Comunicazioni  di  avvio  dell'attivita'  dei
lavoratori autonomi occasionali). -  1.  All'articolo  14,  comma  1,
secondo periodo, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.  81,  dopo
le parole: "Con riferimento  all'attivita'  dei  lavoratori  autonomi
occasionali," sono inserite le seguenti: "fatte  salve  le  attivita'
autonome occasionali intermediate dalle piattaforme digitali  di  cui
al  decreto-legge  6  novembre  2021,   n.   152,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233,"  e  le  parole:
"mediante SMS o posta elettronica" sono sostituite dalle seguenti: 
"mediante modalita' informatiche". 
      Art. 12-septies (Modifiche alla legge 29 marzo 1985, n. 113, in
materia di disciplina del collocamento al lavoro e  del  rapporto  di
lavoro dei centralinisti non vedenti). - 1. Alla legge 29 marzo 1985, 
n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) le parole:  "centralinisti  non  vedenti",  "centralinisti
telefonici  non  vedenti",  "centralinisti   telefonici   ciechi"   e
"centralinisti telefonici privi della vista", ovunque ricorrono, sono
sostituite dalle  seguenti:  "centralinisti  telefonici  e  operatori
della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della 
vista"; 
        b) all'articolo 3, il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
              "6. I lavoratori assunti ai sensi del presente articolo 
sono computati nella quota di riserva di assunzioni  obbligatorie  di
cui all'articolo 3 della  legge  12  marzo  1999,  n.  68,  che  deve
risultare nel prospetto informativo di cui all'articolo 9, comma 6, 
della citata legge n. 68 del 1999"; 
        c) all'articolo 5, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
           "4. I soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi di 
installazione  di  fornitura  di  reti  pubbliche  di   comunicazione
elettronica e di telefonia accessibile  al  pubblico  sono  tenuti  a
comunicare, secondo le modalita' definite con decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri, ovvero del Ministro per  le  disabilita',
di concerto con il Ministro del lavoro  e  delle  politiche  sociali,
l'elenco dei datori di lavoro pubblici e privati presso i quali  sono
stati installati o modificati i centralini telefonici di cui 
all'articolo 3, comma 1, che comportino l'obbligo di assunzione"; 
        d) all'articolo 6, il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
          "6. La graduatoria dei centralinisti telefonici e operatori 
della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della  vista
nonche' l'elenco dei  posti  disponibili  sono  resi  accessibili  al
pubblico mediante pubblicazione nei siti internet istituzionali delle
regioni, nel  rispetto  dei  requisiti  di  accessibilita'  dei  siti
internet di  cui  alla  legge  9  gennaio  2004,  n.  4,  e  mediante
affissione presso l'ufficio del  servizio  competente,  salvo  quanto
previsto dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del  27  aprile  2016,  in  materia  di  accesso  ai  dati
personali da parte della persona alla quale i dati si riferiscono"». 
    Dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 13-bis (Canoni  di  concessione  per  aree  demaniali  in
ambito portuale, per la promozione  del  traffico  ferroviario  delle
merci). - 1. Al fine di  promuovere  il  traffico  ferroviario  delle
merci in ambito portuale, ciascuna  Autorita'  di  sistema  portuale,
relativamente a concessioni in  essere  per  aree  demaniali  su  cui
insistono attivita' terminalistiche,  puo'  riconoscere,  nell'ambito
delle risorse disponibili a legislazione vigente, nel rispetto  degli
equilibri   di   bilancio   e   senza   utilizzo    dell'avanzo    di
amministrazione, nonche' nel rispetto dei limiti minimi dei canoni di
cui  all'articolo  18  della  legge  28  gennaio  1994,  n.  84,  una
progressiva diminuzione dei canoni di  concessione  in  funzione  del
raggiungimento  di  specifici  obiettivi  di   traffico   ferroviario
portuale generato da ciascuna area o comunque ad essa  riconducibile.
Ciascuna Autorita'  di  sistema  portuale  stabilisce  gli  obiettivi
specifici di  traffico  ferroviario,  l'entita'  e  le  modalita'  di
determinazione dello sconto compatibilmente con le risorse 
disponibili nei propri bilanci. 
      Art. 13-ter (Disposizioni in materia di ingresso  di  marittimi
stranieri  per  lo  svolgimento  di  particolari  attivita').  -   1.
All'articolo 27 del testo unico  delle  disposizioni  concernenti  la
disciplina  dell'immigrazione  e   norme   sulla   condizione   dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo 
il comma 1-sexies e' inserito il seguente: 
        "1-septies. I lavoratori marittimi chiamati per l'imbarco  su
navi,  anche  battenti  bandiera  di  uno  Stato   non   appartenente
all'Unione europea, ormeggiate in porti italiani sono  autorizzati  a
svolgere attivita' lavorativa a bordo, previa acquisizione del  visto
di ingresso per lavoro per il  periodo  necessario  allo  svolgimento
della medesima attivita' lavorativa e comunque non  superiore  ad  un
anno. Ai fini dell'acquisizione del predetto visto non  e'  richiesto
il nulla osta al lavoro. Si applicano le  disposizioni  del  presente
testo unico e del relativo regolamento di attuazione  concernenti  il
soggiorno di marittimi stranieri chiamati per l'imbarco su navi 
italiane da crociera"». 
    All'articolo 14: 
      al comma 1: 
        all'alinea, le parole: «decreto legislativo del  21  novembre
2005» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 21 
novembre 2005,»; 
        alla lettera b), capoverso 6-bis, le parole: «stipulazione in
caso di contratti» sono sostituite dalle seguenti: «stipulazione  dei
contratti» e dopo le parole: «il corrispettivo» e' inserito il 
seguente segno d'interpunzione: «,»; 
        alla rubrica, la parola: «corrispettivo» e' sostituita  dalle
seguenti: «del corrispettivo per il servizio nei contratti di 
trasporto di merci su strada». 
    All'articolo 15: 
      al comma 3, le parole: «dei commi 1 e 2» sono sostituite dalle 
seguenti: «dai commi 1 e 2,»; 
      alla rubrica, le parole: «Contributo pedaggi» sono sostituite 
dalla seguente: «Contributi». 
    All'articolo 16: 
      alla rubrica, le parole: «Esonero versamento» sono sostituite 
dalle seguenti: «Esonero dal versamento». 
    All'articolo 17: 
      al comma 1, le parole: «dei prezzi carburanti» sono sostituite 
dalle seguenti: «dei prezzi dei carburanti»; 
      al comma 2, le parole: «Con decreto del Ministero» sono 
sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro». 
    Dopo l'articolo 17 sono inseriti i seguenti: 
      «Art.  17-bis  (Istituzione  del  sistema  di  interscambio  di
pallet. Finalita' e definizioni). - 1.  Le  disposizioni  di  cui  al
presente articolo  e  all'articolo  17-ter  si  applicano  ai  pallet
standardizzati interscambiabili, utilizzati per la produzione, lo 
stoccaggio, la movimentazione e il trasporto delle merci. 
      2. Ai fini dell'istituzione di un sistema di interscambio di 
pallet si adottano le seguenti definizioni: 
        a) pallet (UNI EN ISO 445):  piattaforma  rigida  orizzontale
caratterizzata   da   un'altezza   minima    compatibile    con    la
movimentazione, tramite carrelli transpallet o carrelli  elevatori  a
forche e altre appropriate attrezzature di movimentazione,  impiegata
come supporto per la raccolta, l'immagazzinamento, la  movimentazione
e il trasporto di merci e di carichi. Essa puo' essere costruita o 
equipaggiata con struttura superiore; 
        b) pallet standardizzato: comprende una serie di tipologie di
pallet per usi specifici in riferimento a un dato mercato e  risponde
alla necessita' di armonizzazione e di riduzione dei costi, legata 
agli scambi di merci su pallet e alla gestione dei parchi; 
        c)    pallet    interscambiabile:    pallet    standardizzato
riutilizzato e non ceduto a titolo di vendita al destinatario della 
merce. 
      3. Le caratteristiche di  ciascuna  tipologia  di  pallet  sono
stabilite da specifici capitolati tecnici che costituiscono documenti 
di riferimento su scala mondiale. 
      Art. 17-ter (Disciplina del sistema di interscambio di pallet).
- 1. I soggetti che ricevono, a  qualunque  titolo,  fatta  salva  la
compravendita, i pallet di cui  all'articolo  17-bis  sono  obbligati
alla restituzione al proprietario  o  al  committente  di  un  uguale
numero  di  pallet  della  medesima  tipologia,  con  caratteristiche
tecnico-qualitative assimilabili o equiparabili a quelle dei pallet 
ricevuti. 
      2. Fatto  salvo  il  caso  in  cui  siano  stati  espressamente
dispensati dal proprietario o dal committente, l'obbligo  di  cui  al
comma 1 permane in carico ai soggetti tenuti  alla  restituzione  dei
pallet,  indipendentemente  dallo  stato  di  conservazione  e  dalla
conformita'  tecnica  degli   stessi.   La   tipologia   dei   pallet
interscambiabili di cui all'articolo 17-bis e' indicata sui  relativi
documenti di trasporto del mittente e non e' modificabile dai 
soggetti riceventi. 
      3.  In  caso  di  impossibilita'  a  provvedere   all'immediato
interscambio di pallet, il soggetto obbligato  alla  restituzione  e'
tenuto all'emissione contestuale  di  apposito  voucher,  digitale  o
cartaceo, avente funzione di titolo di credito improprio  cedibile  a
terzi senza vincoli di forma,  debitamente  sottoscritto,  contenente
data,  denominazione  dell'emittente  e  del  beneficiario,   nonche'
indicazione della tipologia e quantita' dei pallet da restituire.  La
mancata  indicazione  sul  voucher  di  tutti  i  suddetti  requisiti
informativi comporta  il  diritto,  per  il  possessore  del  voucher
medesimo, di richiedere immediatamente  al  soggetto  obbligato  alla
restituzione il pagamento di un importo pari al valore di mercato  di
ciascun pallet, determinato ai sensi del comma 6, moltiplicato per il
numero di pallet non restituiti. Al voucher si applica la disciplina 
di cui all'articolo 1992 del codice civile. 
      4. La mancata riconsegna di uno o piu' pallet  entro  sei  mesi
dalla data di emissione del  voucher,  secondo  quanto  previsto  dal
comma  3,  comporta  l'obbligo,  per  il  soggetto   obbligato   alla
restituzione, del pagamento di un importo pari al valore  di  mercato
di ciascun pallet, determinato ai sensi del comma 6, moltiplicato per
il numero di pallet non restituiti. E' fatto  obbligo  al  possessore
del  voucher  di  restituirlo   all'emittente,   al   momento   della
restituzione dei pallet ivi indicati o al momento del pagamento del 
relativo importo, determinato ai sensi del comma 6. 
      5. Ogni patto contrario alle disposizioni di cui al presente 
articolo e all'articolo 17-bis e' nullo. 
      6. Con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo  economico,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
legge  di  conversione  del  presente  decreto,  sono  stabilite   le
caratteristiche tecnico-qualitative e sono determinati il  valore  di
mercato del pallet interscambiabile  e  le  tempistiche  per  il  suo
aggiornamento. Con il medesimo decreto e' indicata la struttura,  tra
quelle gia' esistenti presso il Ministero dello  sviluppo  economico,
competente a svolgere attivita' di vigilanza e  di  monitoraggio  del
corretto funzionamento del sistema di interscambio di  pallet,  anche
con l'obiettivo di garantire il livello minimo di impatto ambientale. 
      7. I soggetti coinvolti nel mercato dei pallet possono 
segnalare eventuali violazioni alla struttura di cui al comma 6. 
      Art. 17-quater  (Clausola  di  invarianza  finanziaria).  -  1.
Dall'attuazione delle disposizioni di  cui  agli  articoli  17-bis  e
17-ter non devono derivare nuovi o  maggiori  oneri  a  carico  della
finanza pubblica. Le amministrazioni interessate  vi  provvedono  nei
limiti delle risorse umane e finanziarie assegnate a legislazione 
vigente». 
    All'articolo 18: 
      al comma 3, al primo periodo, le parole: «ai sensi del decreto»
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «ai  sensi   del   codice   delle
assicurazioni private, di cui al decreto» e, all'ultimo periodo, dopo
le parole: «n. 34» sono aggiunte le seguenti: «, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77». 
    All'articolo 19: 
      al comma 2, le parole: «nel settore agricolo, della pesca» sono 
sostituite dalle seguenti: «nei settori agricolo e della pesca»; 
      dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti: 
        «3-bis. Per le finalita' di cui al comma 1,  dopo  l'articolo
8-quinquies del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e' inserito il 
seguente: 
                   "Art. 8-quinquies.1 (Ulteriori disposizioni per la 
rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote latte).  -  1.
Successivamente all'iscrizione a  ruolo,  il  produttore  interessato
puo'  presentare  all'AGEA,  per  il   tramite   dell'Agenzia   delle
entrate-Riscossione,   la   richiesta   di   rateizzazione   di   cui
all'articolo 8-quater, a pena di  decadenza,  entro  sessanta  giorni
dalla notifica, da parte della stessa  Agenzia,  del  primo  atto  di
riscossione utile, inclusi quelli della procedura cautelare o 
esecutiva, eventualmente intrapresa. 
              2. A seguito della presentazione dell'istanza di cui al 
comma 1, soltanto se tempestiva, l'Agenzia delle entrate-Riscossione: 
                 a) sospende immediatamente ogni ulteriore iniziativa 
finalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo; 
                   b) trasmette in via telematica la predetta istanza 
all'AGEA, entro il termine di dieci giorni successivi alla data della 
relativa ricezione. 
             3. L'AGEA, mediante posta elettronica certificata ovvero 
mediante raccomandata con avviso di ricevimento, comunica al 
produttore l'esito dell'esame della richiesta di rateizzazione e: 
                   a) in caso di accoglimento, il produttore rinuncia 
espressamente  ad  ogni  azione  giudiziaria  eventualmente  pendente
dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi e ordinari e  sono
sospese le procedure di recupero per compensazione. In tal  caso,  la
stessa AGEA dispone la  sospensione  della  riscossione  con  proprio
provvedimento, trasmesso telematicamente all'Agenzia delle 
entrate-Riscossione; 
            b) in caso di rigetto, l'AGEA ne da' comunicazione in via 
telematica all'Agenzia delle entrate-Riscossione, per la ripresa 
dell'attivita' di riscossione coattiva. 
                4. Il pagamento delle rate e' effettuato direttamente 
all'AGEA,  che  provvede,  con  cadenza  annuale,  alle   conseguenti
operazioni   di   regolazione   contabile   con    l'Agenzia    delle
entrate-Riscossione. Tale pagamento e' effettuato dal produttore con 
le modalita' indicate nel provvedimento di accoglimento. 
               5. Il versamento della prima rata, comunicato mediante 
posta   elettronica   certificata   dall'AGEA    all'Agenzia    delle
entrate-Riscossione,  determina  la   cancellazione   delle   cautele
iscritte e l'estinzione delle procedure esecutive precedentemente 
avviate. 
          6. Il mancato versamento anche di una sola rata comporta la 
decadenza  dal  beneficio  della  rateizzazione  e  la  revoca  della
sospensione della riscossione, comunicata in via telematica dall'AGEA
all'Agenzia delle entrate-Riscossione. In tal caso, l'intero  importo
iscritto  a  ruolo  ancora  dovuto,  previa   immediata   regolazione
contabile ai sensi del comma 4, e' automaticamente ed  immediatamente
riscuotibile  in  unica  soluzione,  sono  riprese  le  procedure  di
recupero per compensazione e le somme  eventualmente  corrisposte  al
produttore in costanza di rateizzazione sono iscritte a registro 
debitori sino a concorrenza del debito residuo. 
           7. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 8-quinquies 
del presente decreto e dell'articolo 19 del decreto del Presidente 
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602". 
        3-ter. I produttori che, alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, hanno ricevuto la notifica
di un atto dell'Agenzia delle entrate-Riscossione possono  esercitare
la facolta' di cui all'articolo 8-quinquies.1  del  decreto-legge  10
febbraio 2009, n. 5, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9
aprile 2009, n. 33, introdotto dal comma 3-bis del presente articolo, 
a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla stessa data. 
        3-quater. L'efficacia della rateizzazione prevista dai  commi
3-bis e 3-ter resta subordinata all'assenso della Commissione europea
nell'ambito delle procedure di adempimento dello  Stato  membro  alla
sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea 24 gennaio 2018
nella causa C-433/15. L'AGEA comunica con proprio provvedimento 
l'avvio della decorrenza dei predetti termini». 
    Dopo l'articolo 19 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 19-bis (Disposizioni a sostegno dei giovani agricoltori).
- 1. Al primo comma dell'articolo 14 della legge 26 maggio  1965,  n.
590, sono aggiunte, in  fine,  le  seguenti  parole:  "o  quando  sui
finanziamenti bancari destinati all'acquisto dei terreni per favorire
l'insediamento  di  giovani  in  agricoltura  sia  stata   rilasciata
garanzia dall'ISMEA ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto 
legislativo 29 marzo 2004, n. 102". 
      Art.  19-ter  (Disposizioni  per  il   sostegno   del   settore
dell'agroalimentare). - 1. All'articolo 2, comma 1, lettera  m),  del
decreto  legislativo  8  novembre  2021,  n.  198,  dopo  le  parole:
"produzione o trasformazione" sono  aggiunte  le  seguenti:  ".  Sono
altresi' considerati deperibili  i  prodotti  a  base  di  carne  che
presentino una tra le seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aw 
    
superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2  oppure  aw  superiore  a  0,91
    
oppure pH uguale o superiore a 4,5". 
      2. All'articolo 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 
198, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
        "5-bis. La disciplina dei termini  di  pagamento  di  cui  al
comma 1, lettera a), numero 1), e lettera b), numero 1), si applica 
altresi' ai seguenti prodotti agricoli e alimentari: 
           a) preconfezionati che riportano una data di scadenza o un 
termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni; 
                   b) sfusi, anche se posti in involucro protettivo o 
refrigerati, non  sottoposti  a  trattamenti  atti  a  prolungare  la
durabilita' degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni; 
                c) prodotti a base di carne che presentino una tra le 
seguenti caratteristiche fisico-chimiche: aw superiore a 0,95 e pH 
superiore a 5,2 oppure aw superiore a 0,91 oppure pH uguale o 
superiore a 4,5; 
          d) tutti i tipi di latte". 
      3. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n.
80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,
e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  "Il  presente  comma  si
applica anche ai contratti stipulati dagli  enti  pubblici  economici
con il personale da assegnare all'assistenza  tecnica  dei  programmi
pluriennali  cofinanziati  con  fondi  dell'Unione  europea,  per  un
periodo non eccedente la durata di attuazione dei medesimi 
programmi"». 
    All'articolo 20: 
      al comma 1, le parole: «crisi Ucraina»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «crisi ucraina» e le parole: «delle imprese» sono 
sostituite dalle seguenti: «delle filiere»; 
    al comma 3: 
      alla lettera a), numero 1), le parole da: «n.  2115/2021»  fino
alla fine del numero sono sostituite dalle seguenti: «2021/2115 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021";»; 
      alla  lettera  a),  numero  2),  le  parole:   «"in   fase   di
approvazione» sono sostituite dalle seguenti:  «da:  "recante  'Norme
sul sostegno" fino a: "in fase di approvazione definitiva da parte»; 
      alla lettera a), numero  3),  dopo  le  parole:  «procedure  di
competenza"» il segno d'interpunzione: «.» e' sostituito dal 
seguente: «;»; 
      alla lettera b), capoverso 517, al secondo periodo, le  parole:
«e di verifica delle eventuali sovra compensazioni»  sono  sostituite
dalle  seguenti:   «,   nonche'   alla   verifica   delle   eventuali
sovracompensazioni» e, al terzo periodo, la parola: «AGEA» e' 
sostituita dalle seguenti: «L'AGEA»; 
      alla lettera c), alle parole: «Nelle more» e' premessa la 
seguente numerazione: «518»; 
      alla rubrica, le parole: «delle imprese» sono sostituite dalle 
seguenti: «delle filiere». 
    Dopo l'articolo 20 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 20-bis (Disposizioni in materia di garanzie  dell'ISMEA).
- 1. All'articolo 78, comma  1-quater,  del  decreto-legge  17  marzo
2020, n. 18, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27, le parole: "per tutta la durata dello stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 
31 dicembre 2022". 
      Art. 20-ter (Semplificazioni per le imprese agricole). - 1.  Il
comma 4-bis dell'articolo 78 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.  27,  e
il comma 4-bis dell'articolo 41 del decreto-legge 8 aprile  2020,  n.
23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n.  40,
sono abrogati. Conseguentemente, le contabilita' speciali n. 6253 e 
n. 6254 sono chiuse». 
    All'articolo 21: 
      al comma 2, primo periodo, la parola: «impiegato» e' sostituita 
dalle seguenti: «ed e' impiegato». 
    Dopo l'articolo 21 e' inserito il seguente: 
      «Art. 21-bis (Applicazione del deflusso  ecologico).  -  1.  Al
fine di contribuire a soddisfare il fabbisogno nazionale di  prodotti
agricoli  nonche'  di  consentire  di  riesaminare  e  adattare   gli
strumenti attuativi  vigenti  per  garantire  la  gestione  integrata
quali-quantitativa  e  la  razionale  utilizzazione   delle   risorse
idriche,  considerando  l'impatto   dei   cambiamenti   climatici   e
assicurando al contempo la  tutela  degli  equilibri  naturali  e  la
continuita' dei servizi ecosistemici offerti da un  sistema  fluviale
sano e resiliente  ai  territori  e  alle  produzioni  agroalimentari
italiane,  le  Autorita'  di   bacino   distrettuale   procedono   al
completamento delle sperimentazioni sul deflusso ecologico  entro  il
31  dicembre  2024,  finalizzato   all'aggiornamento   dei   deflussi
ecologici a valle delle derivazioni,  nel  rispetto  degli  obiettivi
ambientali fissati dal piano di gestione e di quanto  disposto  dagli
strumenti normativi e attuativi vigenti a livello europeo, nazionale 
e regionale. 
      2.  Le  Autorita'   di   bacino   distrettuali   procedono   al
monitoraggio e alla raccolta dei dati nonche'  alle  sperimentazioni,
nell'ottica dell'ottimizzazione della gestione  idrica  nel  rispetto
della tutela ambientale, delle  esigenze  d'uso,  delle  opportunita'
fruitive e delle valenze locali  del  territorio,  in  considerazione
degli effetti positivi degli interventi volti  al  risparmio  idrico,
realizzati mediante  la  riduzione  delle  perdite  e  l'adozione  di
strumenti    di    contabilizzazione     dei     consumi,     nonche'
dell'implementazione della capacita' di invaso dei bacini idrici 
esistenti e di nuova realizzazione. 
      3. Dall'attuazione del presente articolo  non  devono  derivare
nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica.  Le  amministrazioni
interessate  provvedono  agli  adempimenti  previsti   dal   presente
articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e 
finanziarie disponibili a legislazione vigente». 
    All'articolo 22: 
      al comma 2, le parole: «ivi comprese» sono sostituite dalle 
seguenti: «ivi compresi»; 
      al comma 6, le parole: «fondo  unico  nazionale  turismo»  sono
sostituite dalle seguenti: «Fondo unico nazionale per il turismo» e 
le parole: «n. 234."» sono sostituite dalle seguenti: «n. 234»; 
      alla rubrica, le parole: «per IMU in comparto» sono sostituite 
dalle seguenti: «per l'IMU in favore del comparto del». 
    Nel capo III del titolo III, dopo l'articolo 22 sono aggiunti i 
seguenti: 
      «Art. 22-bis (Misure di sostegno per il comparto  teatrale).  -
1. Per i soggetti che gestiscono teatri, sale  da  concerto  e  altre
strutture artistiche, di cui al  codice  Ateco  90.04.00,  aventi  il
domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio 
dello Stato, sono sospesi: 
        a) i termini  relativi  ai  versamenti  delle  ritenute  alla
fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente  della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,  e  delle  trattenute  relative
all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano
in qualita' di sostituti d'imposta, nei mesi di aprile, maggio e 
giugno 2022; 
        b) i termini dei versamenti relativi all'imposta sul valore 
aggiunto in scadenza nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022. 
      2. I versamenti sospesi ai sensi del comma 1  sono  effettuati,
senza applicazione di sanzioni e  interessi,  in  un'unica  soluzione
entro il 16 novembre 2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' 
versato. 
      Art. 22-ter  (Contributo  straordinario  all'ENIT).  -  1.  Per
l'anno 2022 all'ENIT - Agenzia nazionale del turismo e' concesso un 
contributo straordinario di 15 milioni di euro. 
      2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 15 milioni di euro  per
l'anno 2022, si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2022, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero 
del turismo. 
      Art. 22-quater (Proroga delle  semplificazioni  in  materia  di
autorizzazioni di concessioni del suolo pubblico). - 1.  A  far  data
dal l° luglio 2022 e fino al 30 settembre 2022, le domande  di  nuove
concessioni per l'occupazione di  suolo  pubblico  o  di  ampliamento
delle superfici gia'  concesse  sono  presentate  in  via  telematica
all'ufficio  competente  dell'ente  locale,  con  allegata  la   sola
planimetria, in deroga al regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. 
      2. A far data dal 1° luglio 2022 e comunque  non  oltre  il  30
settembre 2022, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade  e
altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico,  da  parte
dei soggetti che hanno presentato le domande di cui al  comma  1,  di
strutture  amovibili,  quali  dehors,  elementi  di  arredo   urbano,
attrezzature,  pedane,  tavolini,  sedute   e   ombrelloni,   purche'
funzionali all'attivita' di cui all'articolo 5 della legge 25  agosto
1991, n. 287, non e' subordinata  alle  autorizzazioni  di  cui  agli
articoli 21 e 146 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al
periodo  precedente  e'  disapplicato  il  limite  temporale  di  cui
all'articolo 6, comma 1, lettera e-bis), del testo unico di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380». 
    Alla rubrica del capo III del titolo III sono aggiunte, in fine, 
le seguenti parole: «e altre misure urgenti». 
    All'articolo 23: 
      al comma 1, secondo periodo, le parole: «Ad esito» sono 
sostituite dalle seguenti: «All'esito»; 
      al comma 2: 
        alla lettera a), le parole: «decreto-legge n.  76  del  2020»
sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla  legge  11  settembre  2020,  n.
120,»,  dopo  le  parole:  «n.  4»  sono  inserite  le  seguenti:  «,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n.  25,»  e
dopo le parole: «medesimo articolo 29» il segno d'interpunzione: «.» 
e' sostituito dal seguente: «;»; 
        alla lettera b), le parole: «La  dotazione»  sono  sostituite
dalle seguenti: «la dotazione» e dopo le parole: «120 milioni» sono 
inserite le seguenti: «di euro»; 
      dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
        «3-bis. L'articolo  1-septies  del  decreto-legge  25  maggio
2021, n. 73, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  luglio
2021, n. 106, l'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022,  n.  25,  e
l'articolo 25 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, si interpretano nel
senso che le  disposizioni  ivi  contenute  per  gli  appaltatori  si
applicano, alle medesime condizioni, anche ai contraenti generali, 
anche in deroga a quanto previsto dai contratti o convenzioni»; 
      alla rubrica, dopo la parola: «Revisione» e' inserita la 
seguente: «dei». 
    Nel capo IV del titolo III, dopo l'articolo 23 e' aggiunto il 
seguente: 
      «Art. 23-bis (Modifiche all'articolo  1,  comma  43-bis,  della
legge 30 dicembre 2021, n. 234). - 1. All'articolo 1,  comma  43-bis,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
        a) al primo periodo, le parole: "di importo superiore a 
70.000 euro," sono soppresse; 
        b) dopo  il  primo  periodo  e'  inserito  il  seguente:  "La
previsione di cui al periodo precedente si  applica  con  riferimento
alle opere il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000
euro, fermo restando che  l'obbligo  di  applicazione  dei  contratti
collettivi del settore edile, nazionali e territoriali,  sottoscritti
dalle organizzazioni  sindacali  e  datoriali  comparativamente  piu'
rappresentative a livello nazionale, e'  riferito  esclusivamente  ai
lavori edili come definiti dall'allegato X al decreto legislativo 9 
aprile 2008, n. 81"». 
    All'articolo 24: 
      al comma 1: 
        alla lettera a), le  parole:  «degli  attivi  medesimi»  sono
sostituite dalle seguenti: «degli attivi individuati ai sensi della 
medesima lettera a)»; 
        alla lettera b), le parole: «salvo che l'operazione non sia» 
sono sostituite dalle seguenti: «salvo che l'operazione sia»; 
        alla lettera c): 
          dopo il numero 2) e' inserito il seguente: 
           «2-bis) al terzo periodo, le parole: "indicate nel secondo 
periodo" sono sostituite dalle seguenti: "indicate nel terzo 
periodo"»; 
            al numero 4), le parole: «all'acquirente» sono sostituite 
dalle seguenti: «all'acquirente, tale termine»  e  le  parole:  «alle
parti del procedimento» sono sostituite dalle seguenti: «alle parti 
del procedimento, il predetto termine di quarantacinque giorni»; 
        dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: 
          «c-bis) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
            "5-bis. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui 
al presente articolo, la  costituzione  di  imprese  il  cui  oggetto
sociale  ricomprende  lo  svolgimento  di  attivita'   di   rilevanza
strategica ovvero che detengono attivi di rilevanza strategica per il
sistema di difesa e sicurezza nazionale e' notificata alla Presidenza
del Consiglio dei ministri entro i termini e con le procedure di cui 
al presente articolo"». 
    All'articolo 25: 
      al comma 1: 
        alla lettera a) sono premesse le seguenti: 
             «0a) al comma 1, dopo le parole: "i beni e i rapporti di 
rilevanza strategica per  l'interesse  nazionale"  sono  inserite  le
seguenti: ", anche se oggetto di concessioni, comunque affidate, 
incluse le concessioni di grande derivazione idroelettrica,"; 
          0b) al comma 1-ter, dopo le parole: "i beni e i rapporti di 
rilevanza strategica per l'interesse nazionale" sono inserite le 
seguenti: ", anche se oggetto di concessioni, comunque affidate"»; 
        alla lettera a), le parole: «salvo che l'operazione sia  gia'
stata in corso di valutazione ai sensi del comma 5»  sono  sostituite
dalle seguenti: «salvo che l'operazione sia in corso di valutazione o 
sia gia' stata valutata ai sensi del comma 5»; 
        alla lettera b), le parole: «salvo che l'operazione sia  gia'
stata in corso di valutazione ai sensi del comma 5»  sono  sostituite
dalle seguenti: «salvo che l'operazione sia in corso di valutazione o 
sia gia' stata valutata ai sensi del comma 5»; 
        alla lettera c): 
             al numero 1), le parole: «ove possibile» sono sostituite 
dalle seguenti: «, ove possibile» e le parole: «dell'acquisto» sono 
sostituite dalle seguenti: «dell'acquisto,»; 
                al numero 2), dopo le parole: «all'Unione europea» e' 
inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»; 
                  al numero 3), dopo le parole: «contestualmente alla 
notifica» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»; 
        dopo la lettera c) e' inserita la seguente: 
          «c-bis) il comma 5-bis e' sostituito dal seguente: 
                  "5-bis. Per le finalita' di cui all'articolo 1 e al 
presente articolo, per soggetto esterno all'Unione europea si 
intende: 
            a) qualsiasi persona fisica che non abbia la cittadinanza 
di uno Stato membro dell'Unione europea; 
             b) qualsiasi persona fisica che abbia la cittadinanza di 
uno Stato membro dell'Unione europea e che non abbia la residenza, la
dimora abituale ovvero il centro di attivita' principale in uno Stato
membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o che non 
sia comunque ivi stabilita; 
          c) qualsiasi persona giuridica che non abbia la sede legale 
o dell'amministrazione ovvero il centro di  attivita'  principale  in
uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo 
o che non sia comunque ivi stabilita; 
           d) qualsiasi persona giuridica che abbia stabilito la sede 
legale o dell'amministrazione o il centro di attivita' principale  in
uno  Stato  membro  dell'Unione  europea  o  dello  Spazio  economico
europeo, o che sia comunque ivi stabilita, e che risulti controllata,
direttamente o indirettamente, da una persona fisica o da una persona 
giuridica di cui alle lettere a), b) e c); 
            e) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che abbia 
la cittadinanza di uno  Stato  membro  dell'Unione  europea  o  dello
Spazio economico europeo che abbia stabilito la residenza, la  dimora
abituale, la sede legale o dell'amministrazione ovvero il  centro  di
attivita' principale in uno Stato membro dell'Unione europea,  o  che
sia comunque ivi stabilita, qualora sussistano elementi che indichino
un comportamento elusivo rispetto all'applicazione della disciplina 
di cui al presente decreto"»; 
        dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente: 
          «d-bis) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
            "7-bis. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui 
al presente  articolo,  la  costituzione  di  un'impresa  che  svolge
attivita' ovvero detiene uno o piu' degli attivi individuati ai sensi
del comma 1 ovvero del comma 1-ter e' notificata alla Presidenza  del
Consiglio dei ministri entro i termini e con le procedure di  cui  al
presente articolo,  qualora  uno  o  piu'  soci,  esterni  all'Unione
europea ai sensi del comma 5-bis, detengano una quota dei diritti di 
voto o del capitale almeno pari al 10 per cento"». 
    All'articolo 26: 
      al comma 1, capoverso Art. 2-quater, dopo il comma 2 e' 
aggiunto il seguente: 
        «2-bis.  Con  decreto  del  Presidente  del   Consiglio   dei
ministri, da adottare con le  modalita'  di  cui  al  comma  1  entro
novanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, sono individuati i meccanismi di raccordo  tra  obbligo
di notifica e procedure di gara e le misure di semplificazione  delle
modalita'  di  notifica,  dei  termini  e  delle  procedure  relative
all'istruttoria   dei   procedimenti   rientranti   nell'ambito    di
applicazione del presente decreto nel caso di affidamento di 
concessioni, anche di competenza regionale». 
    All'articolo 27: 
      al comma 2: 
        alla lettera a), la parola:  «partole»  e'  sostituita  dalla
seguente: «parole» e le parole: «e quello di cui all'articolo 1-bis,»
sono sostituite dalle seguenti: «, nonche' quello di cui all'articolo 
1-bis del presente decreto,»; 
        alla lettera b), all'alinea, dopo le parole: «e' inserito  il
seguente» il segno d'interpunzione: «.» e' sostituito  dal  seguente:
«:» e, al capoverso 2-bis, le parole: «n. 231."» sono sostituite 
dalle seguenti: «n. 231";»; 
      al comma 4, le parole: «di euro 570.000 euro» sono sostituite 
dalle seguenti: «di euro 570.000». 
    All'articolo 28: 
      al comma 1, capoverso Art. 1-bis: 
        alla rubrica, le parole: «alle reti di telecomunicazione» 
sono sostituite dalle seguenti: «ai servizi di comunicazione»; 
      al comma 1, le parole: «degli affari esteri della cooperazione»
sono sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della 
cooperazione»; 
      al comma 2, le parole:  «dettagliata  descrizione,  comprensiva
delle  specifiche  tecniche,»   sono   sostituite   dalla   seguente:
«descrizione» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il piano
di cui al presente comma include altresi' l'informativa completa  sui
contratti o  sugli  accordi  relativi  ai  servizi  di  comunicazione
elettronica  a  banda  larga  basati   sulla   tecnologia   5G   gia'
autorizzati, in relazione ai quali resta ferma l'efficacia dei 
provvedimenti autorizzativi gia' adottati»; 
      al comma 3, quarto periodo, le  parole:  «prorogabile  per  una
sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «prorogabili per una sola 
volta»; 
      al comma 5: 
        al primo  periodo,  le  parole:  «successivi  all'entrata  in
vigore del presente articolo, compresi  nella  notifica  prima»  sono
sostituite dalle seguenti: «successivamente alla data di  entrata  in
vigore della presente disposizione, compresi nella notifica, prima»; 
        al quarto periodo, le parole: «al periodo precedente» sono 
sostituite dalle seguenti: «al secondo periodo»; 
      al comma 7: 
        al primo periodo, le  parole:  «Ministero  per  l'innovazione
tecnologica»  sono   sostituite   dalle   seguenti:   «Ministro   per
l'innovazione tecnologica» e le parole: «dell'Agenzia» sono 
sostituite dalle seguenti: «nonche' dell'Agenzia»; 
        al quarto periodo, dopo le parole: «il soggetto interessato 
comunica» e' inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»; 
        al quinto periodo, dopo le parole: «trasmette altresi'» il 
segno d'interpunzione: «,» e' soppresso; 
        al settimo periodo, le parole: «coordinamento dell'esercizio» 
sono sostituite dalle seguenti: «coordinamento per l'esercizio»; 
      al comma 2, dopo le  parole:  «dell'articolo  1-bis»  il  segno
d'interpunzione: «,» e' soppresso e le parole: «dal  predetto  gruppo
di coordinamento» sono sostituite dalle seguenti: «dal gruppo di 
coordinamento di cui al predetto articolo 1-bis»; 
      al comma 3, dopo le parole: «Il comma 10» il segno 
d'interpunzione: «,» e' soppresso; 
      alla rubrica, dopo le parole: «in materia di» sono inserite le 
seguenti: «servizi di». 
    All'articolo 29: 
      al comma 1, dopo le parole:  «in  conseguenza  della  crisi  in
Ucraina,» sono inserite le seguenti: «nonche' al  fine  di  prevenire
possibili pregiudizi per la sicurezza nazionale nello spazio 
cibernetico,»; 
      al comma 2, le parole: «articolo 63 del decreto legislativo  16
aprile» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 63 del codice dei 
contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile»; 
      dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
        «2-bis. Al fine di garantire l'effettiva tempestivita' delle 
misure di cui ai commi 1 e 2: 
             a) le centrali di committenza di cui al comma 2, tramite 
gli organismi di direzione tecnica previsti per ciascuna  convenzione
o accordo quadro che abbia ad oggetto la fornitura di  servizi  e  di
prodotti atti a sostituire quelli  di  cui  al  comma  1,  consentono
l'aggiornamento delle offerte  mediante  l'inserimento  di  ulteriori
prodotti idonei alle finalita' di cui al presente  articolo,  di  cui
sia valutata la sostenibilita' e che contribuiscano al conseguimento 
dell'autonomia tecnologica nazionale ed europea; 
                b) all'articolo 31-bis, comma 1, del decreto-legge 16 
luglio 2020, n. 76, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
settembre 2020, n. 120, le parole: "e che alla medesima data 
risultino esauriti" sono soppresse»; 
      al comma 3: 
        all'alinea, le parole: «Le categorie di prodotti e servizi di
cui al comma 1  sono  indicate  con  circolare  dell'Agenzia  per  la
cybersicurezza nazionale,» sono sostituite dalle seguenti:  «Ai  fini
di  cui  al  comma  1,  e'  adottata  apposita  circolare  da   parte
dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, anche sulla base  degli
elementi forniti nell'ambito del Nucleo per la cybersicurezza di  cui
all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 14  giugno  2021,  n.  82,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2021,  n.  109,
nella composizione di cui al comma 4 del medesimo articolo  8,  nella
quale sono altresi' indicate, ferma restando  la  responsabilita'  di
ciascuna amministrazione, le principali raccomandazioni  procedurali.
Nella  predetta  circolare  sono  ricomprese,  in   particolare,   le
categorie di prodotti e servizi, ivi incluse le relative aziende 
produttrici o fornitrici, di cui al comma 1,»; 
        alla lettera b), dopo la parola: «(WAF)» il segno 
d'interpunzione: «;» e' sostituito dal seguente: «.»; 
        al comma 5, le  parole:  «e,  dopo  il  primo  periodo»  sono
sostituite dalle seguenti: «e dopo il primo  periodo»  e  le  parole:
«non sono soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «non sono 
soggette»; 
        al comma 6, capoverso 8-bis, dopo le parole: «attribuite 
all'Agenzia» il segno d'interpunzione: «,» e' soppresso. 
    Dopo l'articolo 29 e' inserito il seguente: 
      «Art. 29-bis (Riassegnazione di somme allo stato di  previsione
del  Ministero  della  difesa).   -   1.   All'articolo   2-bis   del
decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni,
dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, dopo il comma 2 e' inserito il 
seguente: 
        "2-bis. Le somme in entrata per effetto dei decreti di cui al
comma 2 sono riassegnate integralmente sui pertinenti capitoli dello 
stato di previsione del Ministero della difesa"». 
    All'articolo 30: 
      al comma 1, dopo le parole: «sono individuate» il segno 
d'interpunzione: «,» e' soppresso; 
      al comma 2, le parole: «Le  imprese  italiane  o  stabilite  in
Italia che intendono esportare» sono sostituite  dalle  seguenti:  «I
soggetti che intendono  esportare  dal  territorio  nazionale»  e  le
parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «venti 
giorni»; 
      al comma 5, le parole: «della presente disposizione» sono 
sostituite dalle seguenti: «del presente articolo». 
    All'articolo 31: 
      al comma 1: 
        all'alinea, dopo le parole: «28 febbraio 2022» sono  inserite
le seguenti: «, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  58  del  10
marzo 2022,» e dopo le parole:  «e'  autorizzato»  sono  inserite  le
seguenti: «, nel rispetto del principio di accoglienza e di 
programmazione degli ingressi,»; 
        alla lettera a), dopo  le  parole:  «articolo  42  del»  sono
inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni concernenti  la
disciplina  dell'immigrazione  e   norme   sulla   condizione   dello
straniero, di cui al» ed e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:
«. Le attivita' di accoglienza diffusa di cui alla  presente  lettera
sono  realizzate,  nei  limiti  delle  risorse  stanziate  per   tale
finalita' ai sensi del presente articolo e fermo restando il  ricorso
anche  agli  accordi  quadro  nazionali,  nell'ambito   di   apposite
convenzioni sottoscritte senza nuovi o maggiori oneri per la  finanza
pubblica dal Dipartimento della protezione civile, dal Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali, dalla Conferenza  delle  regioni  e
delle province autonome  e  dall'Associazione  nazionale  dei  comuni
italiani con soggetti che  dimostrino,  oltre  agli  altri  requisiti
previsti, l'insussistenza in capo alle persone fisiche che  stipulano
le convenzioni, in  proprio  o  in  nome  o  per  conto  di  soggetti
giuridici, nonche' dei componenti degli organi di amministrazione dei
soggetti  stipulanti,  di  sentenze  definitive  di  condanna  o   di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo  444  del
codice di procedura penale per  delitti  non  colposi  o  di  decreti
penali di condanna divenuti irrevocabili per delitti  non  colposi  e
l'insussistenza di processi penali pendenti per i  reati,  tentati  o
consumati, previsti dall'articolo 80, comma 1, del codice di  cui  al
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dall'articolo 12 del testo
unico  di  cui  al  decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,
dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75,  dal  libro  II,
titolo XII, capo III, sezione I, del codice  penale,  dagli  articoli
575, 582, nelle forme aggravate di  cui  all'articolo  583,  583-bis,
583-quinquies, 584, 591,  605,  609-bis,  609-quater,  609-quinquies,
609-octies, 609-undecies e 613-bis del codice penale,  nonche'  delle
cause di divieto, sospensione o decadenza di cui all'articolo 67 del 
codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159»; 
      al comma 2, le parole: «al comma 1, la lettera a)» sono 
sostituite dalle seguenti: «al comma 1, lettera a),»; 
      al comma 4, dopo le parole: «articolo 44 del» sono inserite le 
seguenti: «codice della protezione civile, di cui al». 
    Dopo l'articolo 31 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 31-bis (Misure di assistenza nei confronti dei minori non
accompagnati provenienti dall'Ucraina). - 1. Nell'ambito delle misure
assistenziali  previste  dalle   ordinanze   di   protezione   civile
conseguenti alla deliberazione dello stato di emergenza adottata  dal
Consiglio dei ministri in  data  28  febbraio  2022,  ai  comuni  che
accolgono  minori  non  accompagnati  provenienti  dall'Ucraina,   in
conseguenza della crisi politica e militare in atto, nelle  strutture
autorizzate o accreditate ai sensi dell'articolo 8, comma 3,  lettera
f), della legge 8 novembre 2000, n. 328, ovvero  che  sostengono  gli
oneri  connessi  all'affidamento  familiare  dei   medesimi   minori,
disposto ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 4 maggio 1983,  n.
184, e' riconosciuto,  da  parte  del  Commissario  delegato  di  cui
all'articolo  2  dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento   della
protezione civile n. 876 del 13 marzo 2022,  il  rimborso  dei  costi
sostenuti, fino a un massimo di 100 euro al giorno pro capite. A  tal
fine, il predetto Commissario si avvale di una struttura di  supporto
da definire con ordinanza del Capo del Dipartimento della  protezione
civile, nel limite di spesa complessiva di euro  237.701  per  l'anno
2022. Per l'attuazione delle misure di  cui  al  presente  comma,  il
Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo  44  del  codice
della protezione civile, di cui  al  decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1, e' incrementato di euro 58.568.190 per l'esercizio 
finanziario 2022. 
      2. Agli oneri  derivanti  dal  comma  1  si  provvede  mediante
corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato  delle
risorse in conto residui accertate ai sensi dell'articolo 1, comma 
767, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
      Art. 31-ter (Gestione delle risorse oggetto di  congelamento  a
seguito della crisi ucraina). - 1. In considerazione della necessita'
di adottare le opportune misure ai fini della gestione delle  risorse
oggetto di congelamento a seguito della crisi  ucraina,  all'articolo
12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, sono apportate le 
seguenti modificazioni: 
        a) al comma 1, primo periodo, dopo  le  parole:  "oggetto  di
congelamento"  sono  aggiunte  le  seguenti:   ",   effettuando   gli
interventi minimi  e  indifferibili  che  si  rendono  necessari  per
evitare danni alle stesse nel limite delle risorse disponibili allo 
scopo"; 
        b) al comma 2 e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:
"Laddove sussistano motivi di indifferibilita' ed urgenza, al fine di
compiere gli atti gestionali di cui al  comma  1,  fermi  restando  i
vincoli derivanti dall'applicazione della  direttiva  2014/24/UE  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio  2014,  l'Agenzia
del demanio puo' procedere all'affidamento di  contratti  di  lavori,
forniture e servizi anche in deroga alle disposizioni del codice di 
cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"; 
        c) al comma  3,  dopo  il  secondo  periodo  e'  inserito  il
seguente:  "Possono  essere  nominati  amministratori  anche  persone
giuridiche,  pubbliche  e  private,  con  comprovata  esperienza  nel
settore di riferimento relativo alla specifica risorsa economica 
congelata"; 
        d) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: "beni 
immobili" sono inserite le seguenti: "e di beni mobili registrati"; 
        e) al comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "Ai
fini del recupero delle spese di cui al presente comma,  alle  stesse
puo' far fronte, a proprio carico e senza diritto di  rimborso,  ogni
soggetto terzo che si renda disponibile, una volta esperite sul 
medesimo le necessarie verifiche disposte dal Comitato"; 
        f) al comma 9, le parole: ", senza diritto a recupero" sono 
soppresse; 
        g) al comma 12, secondo periodo, le parole: "dai commi 13 e 
14" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 13, 13-bis e 14"; 
        h) dopo il comma 13 e' inserito il seguente: 
               "13-bis. Dalla cessazione delle misure di congelamento 
comunicata  ai  sensi  del  comma  12,  l'Agenzia  del  demanio  puo'
esercitare il diritto  di  ritenzione  dei  beni  fino  all'integrale
recupero   delle   spese   sostenute   per   la    conservazione    e
l'amministrazione  degli  stessi  ai  sensi  del  comma   8   nonche'
provvedere alla vendita del bene ovvero di singole parti del bene, di
pertinenze e di beni presenti  nel  bene  congelato,  senza  alterare
comunque la funzionalita' e l'integrita' del bene oggetto di 
congelamento"; 
        i) al comma 14, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite 
dalle seguenti: "centottanta giorni"; 
        l) al comma 14 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "I
beni mobili registrati sottoposti alla disciplina  del  codice  della
navigazione per i quali e' accertata  l'oggettiva  impossibilita'  di
vendita, documentata attraverso tre  appositi  tentativi  di  vendita
anche a trattativa privata, sono acquisiti al patrimonio dello  Stato
e assegnati in gestione al Ministero  delle  infrastrutture  e  della
mobilita' sostenibili per usi funzionali alle attivita' istituzionali
di competenza ovvero al Ministero dell'economia e delle  finanze  per
usi funzionali alle attivita' istituzionali del Corpo della guardia 
di finanza"; 
        m) al comma 15, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite 
dalle seguenti: "centottanta giorni". 
      2. Per l'attuazione delle misure di congelamento delle  risorse
economiche derivanti dalla crisi internazionale in atto in Ucraina  e
dai connessi regolamenti europei e'  autorizzata  la  spesa  di  13,7
milioni di euro per  l'anno  2022.  Ai  relativi  oneri  si  provvede
mediante corrispondente utilizzo delle risorse  del  fondo  di  parte
corrente  istituito  nello  stato  di  previsione  della  spesa   del
Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 
34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
      3. In considerazione della particolare situazione di necessita'
e urgenza derivante dalla crisi internazionale in  atto  in  Ucraina,
limitatamente ai fatti commessi per la custodia, l'amministrazione  e
la gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento ai sensi
dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n.  109,  la
responsabilita' dei funzionari dell'Agenzia  del  demanio  sottoposti
alla giurisdizione della Corte dei conti in materia  di  contabilita'
pubblica per l'azione di responsabilita' di cui all'articolo 1  della
legge 14 gennaio  1994,  n.  20,  e'  limitata  ai  casi  in  cui  la
produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente e'
da questi  dolosamente  voluta.  La  limitazione  di  responsabilita'
prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da 
omissione o inerzia del soggetto agente. 
      Art. 31-quater (Contributo  straordinario  per  le  fusioni  di
comuni). - 1. All'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, 
dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: 
        "1-ter.   A   decorrere   dall'anno   2024   il    contributo
straordinario a favore degli enti di cui al comma 1 e' commisurato al
60 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per  l'anno  2010,
nel limite degli  stanziamenti  finanziari  previsti  e  comunque  in
misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario  in
caso di enti con popolazione  complessivamente  inferiore  a  100.000
abitanti e in misura non superiore a 10 milioni di euro  in  caso  di
enti non derivanti da incorporazioni con popolazione complessivamente
superiore a 100.000 abitanti. Con decreto di natura non regolamentare
del Ministro dell'interno,  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie locali, sono  disciplinate  le  modalita'  di  riparto  del
contributo,  prevedendo  che  in  caso  di  fabbisogno  eccedente  le
disponibilita' sia  data  priorita'  alle  fusioni  o  incorporazioni
aventi  maggiori  anzianita'  e  che  le   eventuali   disponibilita'
eccedenti rispetto al  fabbisogno  determinato  ai  sensi  del  primo
periodo siano ripartite a favore dei medesimi enti in base alla 
popolazione e al numero dei comuni originari". 
      2. Ai  comuni  con  popolazione  complessivamente  superiore  a
100.000 abitanti per i quali risulti in corso, nel periodo di vigenza
dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione  del  Consiglio
dei ministri del 31 gennaio  2020  e  successivamente  prorogato,  un
procedimento di fusione, ai sensi  dell'articolo  15,  comma  2,  del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n.  267,  e'  assegnato   un
contributo di 5 milioni di euro  per  l'anno  2023  da  ripartire  in
proporzione alla popolazione. All'onere di cui al primo periodo  pari
a  5  milioni  di  euro  per  l'anno  2023,  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui 
all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190». 
    All'articolo 32: 
      dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
        «2-bis. Per le medesime finalita'  di  cui  al  comma  1,  in
deroga a quanto previsto  dall'articolo  23,  comma  2,  del  decreto
legislativo  13  ottobre  2005,  n.  217,  la  durata  del  corso  di
formazione previsto per gli ispettori antincendi in prova,  vincitori
del concorso interno per 313 posti bandito con decreto del  Capo  del
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile del Ministero dell'interno n. 32 del 26 febbraio 2021, 
e' ridotta, in via eccezionale, a tre mesi». 
    Dopo l'articolo 32 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 32-bis (Misure per gli organi preposti  all'attivita'  di
vigilanza e controllo ambientale). - 1. All'articolo  1,  comma  563,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti 
modificazioni: 
        a) le parole: "di monitoraggio  e  controllo  ambientale,  in
relazione a quanto previsto" sono sostituite dalla seguente: 
"previste"; 
        b) dopo le parole: "per il triennio 2018-2020" sono inserite 
le seguenti: "e per il triennio 2022-2024". 
      2. All'articolo 1, comma 564, della legge 27 dicembre 2017,  n.
205, le parole: "possono utilizzare graduatorie di concorsi  pubblici
per assunzioni a tempo indeterminato, in corso di validita',  banditi
da altre agenzie regionali o da altre amministrazioni  pubbliche  che
rientrano nel comparto e nell'area di contrattazione collettiva della
sanita'" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "possono  utilizzare  le
proprie graduatorie di  concorsi  pubblici  per  assunzioni  a  tempo
indeterminato, in corso di validita', nonche' quelle di altre agenzie 
regionali o di altre amministrazioni pubbliche". 
      Art. 32-ter (Utilizzo del  fondo  speciale  di  conto  capitale
destinato al Ministero dell'interno per il potenziamento dei  sistemi
informativi per il contrasto del  terrorismo  internazionale  nonche'
per il  finanziamento  di  interventi  diversi).  -  1.  Al  fine  di
corrispondere alle  contingenti  e  straordinarie  esigenze  connesse
all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di  Stato  e
del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e  della
difesa civile del Ministero dell'interno di potenziamento dei sistemi
tecnologici  e  informativi  per  il  contrasto   alla   criminalita'
organizzata e al terrorismo internazionale e per  la  difesa  civile,
nonche'  di  finanziamento  di  interventi  diversi  per  il  settore
motorizzazione,  armamento  e   di   manutenzione   straordinaria   e
adattamento  di  strutture  ed  impianti,  in  favore  del  Ministero
dell'interno e' autorizzata la spesa complessiva  di  45  milioni  di
euro per l'anno 2022 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 
dal 2023 al 2029, da destinare: 
        a) quanto a 33,75 milioni di euro per l'anno 2022  e  a  37,5
milioni di euro per ciascuno  degli  anni  dal  2023  al  2029,  alla
Polizia di Stato  per  l'acquisto  e  il  potenziamento  dei  sistemi
informativi per il  contrasto  alla  criminalita'  organizzata  e  al
terrorismo internazionale nonche' per il finanziamento di  interventi
diversi per il settore motorizzazione, armamento e di manutenzione 
straordinaria e adattamento di strutture e impianti; 
        b) quanto a 11,25 milioni di euro per l'anno 2022  e  a  12,5
milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni  dal  2023  al  2029,  al
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa  civile  per  l'acquisto  e  il  potenziamento   dei   sistemi
tecnologici e informativi per la prevenzione, il soccorso pubblico  e
la difesa civile nonche' per il finanziamento di  interventi  diversi
di manutenzione straordinaria e di adattamento di strutture ed 
impianti. 
      2. Agli oneri  derivanti  dall'attuazione  del  comma  1,  pari
complessivamente a 45 milioni di euro per l'anno 2022 e a 50  milioni
di euro per ciascuno  degli  anni  dal  2023  al  2029,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di conto capitale iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2022-2024, nell'ambito del programma "Fondi di  riserva  e  speciali"
della missione "Fondi da ripartire" dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo 
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno. 
      3. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni di  cui
al presente articolo, il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti 
variazioni di bilancio». 
    All'articolo 33: 
      al  comma  1,  le  parole:   «somministrazione   lavoro»   sono
sostituite dalle seguenti: «somministrazione di lavoro»,  le  parole:
«con il progetto» sono soppresse e dopo le parole: «articolo 106 del»
sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui 
al»; 
      al comma 2, le parole: «somministrazione lavoro» sono 
sostituite dalle seguenti: «somministrazione di lavoro». 
    All'articolo 34: 
      al comma 1, al secondo periodo, dopo le parole:  «Le  strutture
sanitarie» sono inserite le seguenti: «e sociosanitarie», le  parole:
«libero    professionali»    sono    sostituite    dalla    seguente:
«libero-professionali» e le parole: «dall'articolo  11,  del  decreto
legge»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «dall'articolo   11   del
decreto-legge» e l'ultimo periodo e'  sostituito  dai  seguenti:  «La
struttura che  procede  al  reclutamento  temporaneo  trasmette  alla
regione o alla provincia autonoma di Trento  o  di  Bolzano  nel  cui
territorio si e' proceduto al reclutamento  temporaneo  i  nominativi
dei professionisti sanitari reclutati ai sensi del primo periodo e la
documentazione di cui comma 1-bis. Le regioni e le province  autonome
di Trento e di Bolzano curano la conservazione  della  documentazione
ricevuta e istituiscono un elenco dei professionisti sanitari e degli
operatori  socio-sanitari  reclutati.  L'elenco  dei   professionisti
sanitari e degli operatori socio-sanitari reclutati e'  trasmesso  ai
relativi  Ordini  professionali.   Le   amministrazioni   interessate
provvedono alle attivita' previste dal presente comma con le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente»; 
    dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
      «1-bis. Ai fini di cui al comma 1, i professionisti interessati
depositano presso la struttura sanitaria che procede al  reclutamento
temporaneo la documentazione attestante il possesso  della  qualifica
professionale sanitaria o di operatore socio-sanitario, munita di 
traduzione asseverata presso il tribunale»; 
      alla rubrica, le parole:  «qualifiche  professionali  sanitarie
per medici» sono sostituite dalle seguenti: «qualifiche professionali 
per medici e operatori sociosanitari». 
    All'articolo 35: 
      al comma 1: 
        alla lettera b): 
              al capoverso 7-bis, dopo le parole: «di cui al presente 
decreto» il segno d'interpunzione: «,» e' soppresso; 
          al capoverso 7-ter, le parole: «a partire» sono soppresse; 
          dopo il capoverso 7-ter e' aggiunto il seguente: 
           «7-quater. Alle disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter 
e' data attuazione con le risorse umane,  finanziarie  e  strumentali
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per 
la finanza pubblica»; 
        alla lettera c), le parole: «4. L'Autorita' competente»  sono
sostituite dalle seguenti: «L'Autorita' competente,  con  le  risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e 
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,». 
    All'articolo 36: 
      al comma 1, le parole: «fino e non oltre» sono sostituite dalle 
seguenti: «fino a non oltre»; 
      al comma 2, lettera a), dopo le parole: «degli  ambienti»  sono
inserite  le  seguenti:  «,  ivi  compresi  gli   impianti   per   la
ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore e gli
apparecchi di sanificazione, igienizzazione e purificazione dell'aria
negli ambienti, provvisti di sistemi di filtraggio delle particelle e 
di distruzione di microrganismi presenti nell'aria,»; 
      dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: 
        «2-bis. Il comma 3 dell'articolo 399 del  testo  unico  delle
disposizioni legislative vigenti in materia di  istruzione,  relative
alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 
aprile 1994, n. 297, e' sostituito dal seguente: 
             "3. Ai docenti della scuola dell'infanzia e della scuola 
primaria si applica il regime di cui all'articolo 13, comma 5, del 
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59". 
        2-ter. Le graduatorie di merito di cui  all'articolo  13  del
decreto del  Capo  del  Dipartimento  per  il  sistema  educativo  di
istruzione e formazione del Ministero dell'istruzione n. 498  del  21
aprile 2020, e successive modificazioni, sono integrate,  nel  limite
delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente  e  nel
rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3  e
3-bis, della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  con  i  candidati
risultati idonei per aver superato le prove di cui agli articoli 8  e
9 del predetto decreto, avendo  conseguito,  in  ciascuna  prova,  un
punteggio pari o superiore al punteggio minimo previsto nei medesimi 
articoli 8 e 9». 
    Dopo l'articolo 36 e' inserito il seguente: 
      «Art. 36-bis (Misure  urgenti  in  materia  di  semplificazione
amministrativa).  -  1.  In  considerazione   dell'incremento   delle
attivita' richieste al personale amministrativo degli enti locali con
riferimento alle attivita' di soccorso, accoglienza e assistenza alla
popolazione ucraina in conseguenza della grave  crisi  internazionale
in atto, nonche' allo smaltimento delle pratiche pregresse accumulate
a  causa  dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  al  fine  di
velocizzare e  semplificare  le  attivita'  dell'ufficiale  di  stato
civile degli enti locali, all'articolo 79, comma 2,  del  regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre  1990,
n. 285, sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  ",  ovvero  da
dichiarazione  sostitutiva   dell'atto   di   notorieta'   ai   sensi
dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente 
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445"». 
    All'articolo 37: 
      al comma 2, dopo il primo periodo e' inserito il seguente:  «In
caso di saldo negativo del periodo dal 1° ottobre 2020  al  31  marzo
2021, ai fini del calcolo della base imponibile per tale periodo e' 
assunto un valore di riferimento pari a zero»; 
      al comma 5, le parole: «Autorita' di regolazione per l'energia»
sono sostituite dalle seguenti: «Autorita' di regolazione per 
energia»; 
      dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
        «5-bis. Le entrate  derivanti  dal  contributo  a  titolo  di
prelievo  solidaristico  straordinario  determinato  ai   sensi   del
presente articolo sono attribuite alle regioni a statuto  speciale  e
alle province autonome di Trento e di Bolzano per la parte ad esse 
spettante in base ai rispettivi statuti di autonomia»; 
      al comma  6,  le  parole:  «Ai  fini  dell'accertamento,  delle
sanzioni e della riscossione del contributo»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «Ai fini della riscossione del contributo, 
dell'accertamento e delle relative sanzioni»; 
      al comma 8, le parole: «relativi al mese precedente» sono 
sostituite dalle seguenti: «relativo al mese precedente»; 
      al comma 10, le parole: «personale della  guardia  di  finanza»
sono sostituite dalle seguenti: «personale della Guardia di finanza». 
    Dopo l'articolo 37 sono inseriti i seguenti: 
      «Art. 37-bis (Rettifica agli allegati del rendiconto 2021 degli
enti locali). - 1. Il provvedimento con il quale si  rettificano  gli
allegati  al  rendiconto  2021  degli  enti  locali  concernenti   il
risultato di amministrazione (allegato a) e l'elenco analitico  delle
risorse vincolate nel risultato di amministrazione (allegato a/2), al
fine  di  adeguare  i  predetti  allegati   alle   risultanze   della
certificazione di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge  14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  13
ottobre 2020, n. 126, e' di competenza del responsabile del  servizio
finanziario,    previo    parere     dell'organo     di     revisione
economico-finanziaria. Qualora risulti necessario  rettificare  anche
il  valore  complessivo  del   risultato   di   amministrazione,   il
provvedimento rimane di competenza dell'organo consiliare, previo 
parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. 
      Art. 37-ter (Utilizzo degli avanzi di  amministrazione  per  la
copertura di maggiori oneri derivanti dalle spese per  l'energia).  -
1.  All'articolo  13  del  decreto-legge  27  gennaio  2022,  n.   4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono 
apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al comma 6 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per
l'anno 2022, le risorse di cui al presente  articolo  possono  essere
utilizzate a copertura dei maggiori oneri  derivanti  dall'incremento
della  spesa  per  energia  elettrica,  non  coperti  da   specifiche
assegnazioni statali, riscontrati con riferimento al confronto tra la
spesa dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi 
omologhi nel 2019"; 
        b) dopo il comma 6 e' inserito il seguente: 
              "6.1. La verifica a consuntivo di cui all'articolo 106, 
comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non comporta nuovi 
oneri a carico della finanza pubblica". 
      Art. 37-quater (Disposizioni in materia di iscrizione a ruolo).
- 1. Al fine di assicurare la necessaria liquidita' alle  famiglie  e
alle imprese in considerazione  degli  effetti  negativi  determinati
dalla pandemia di COVID-19, nonche' delle ripercussioni economiche  e
produttive della crisi ucraina, per il periodo compreso tra  la  data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente  decreto
e il 31 agosto 2022 il termine di cui all'articolo 2,  comma  2,  del
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e' fissato in sessanta 
giorni. 
      Art.  37-quinquies  (Revisione  degli  indicatori  di   deficit
strutturale di bilancio per i comuni). - 1. In  considerazione  della
situazione  straordinaria  di  emergenza  sanitaria  derivante  dalla
diffusione dell'epidemia di COVID-19, ai fini  del  calcolo  per  gli
anni 2020, 2021 e 2022 dei parametri obiettivi  di  cui  all'articolo
242 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,  n.
267, gli enti locali includono tra gli incassi  i  ristori  destinati
alla compensazione delle minori entrate connesse all'emergenza 
sanitaria stessa negli anni di riferimento». 
    All'articolo 38: 
      dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
        «1-bis. Il  Fondo  per  interventi  strutturali  di  politica
economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 242,63 milioni di euro per 
l'anno 2023. 
        1-ter. Gli interessi passivi sui titoli del  debito  pubblico
derivanti dagli effetti del ricorso all'indebitamento di cui al comma
2, lettera e), sono valutati in 5 milioni di euro per l'anno 2022, 25
milioni di euro per l'anno 2023, 35 milioni di euro per l'anno  2024,
40 milioni di euro per l'anno 2025, 43 milioni  di  euro  per  l'anno
2026, 47 milioni di euro per l'anno 2027,  50  milioni  di  euro  per
l'anno 2028, 54 milioni di euro per l'anno 2029, 57 milioni  di  euro
per l'anno 2030, 60 milioni di euro per l'anno 2031 e 63  milioni  di
euro annui a decorrere dall'anno 2032, che aumentano, ai  fini  della
compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto,  a  10
milioni di euro per l'anno 2022, 31 milioni di euro per l'anno  2023,
40 milioni di euro per l'anno 2024, 45 milioni  di  euro  per  l'anno
2025, 48 milioni di euro per l'anno 2026,  51  milioni  di  euro  per
l'anno 2027, 55 milioni di euro per l'anno 2028, 58 milioni  di  euro
per l'anno 2029, 62 milioni di euro per l'anno 2030,  64  milioni  di
euro per l'anno 2031 e 67 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 
2032»; 
      il comma 2 e' sostituito dai seguenti: 
        «2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 1-bis, 2, 3, 4, 5,
6, 8, 11, 13, 15, 17, 18, 23, 31, 33, 36 e 37 e dai commi 1, 1-bis  e
1-ter del presente articolo, determinati in  6.308.995.207  euro  per
l'anno 2022, 349.530.000 euro per l'anno 2023, 177.830.000  euro  per
l'anno 2024, 40.000.000 di euro per l'anno 2025, 43.000.000  di  euro
per l'anno 2026, 47.000.000 di euro per l'anno  2027,  50.000.000  di
euro per l'anno 2028, 54.000.000 di euro per l'anno 2029,  57.000.000
di euro per l'anno  2030,  60.000.000  di  euro  per  l'anno  2031  e
63.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2032,  che  aumentano,
ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento
netto, a 355.530.000 euro  per  l'anno  2023,  182.830.000  euro  per
l'anno 2024, 45 milioni di euro per l'anno 2025, 48 milioni  di  euro
per l'anno 2026, 51 milioni di euro per l'anno 2027,  55  milioni  di
euro per l'anno 2028, 58 milioni di euro per l'anno 2029, 62  milioni
di euro per l'anno 2030, 64 milioni di euro per l'anno 2031 e 67 
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede: 
             a) quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022, mediante 
utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 37; 
                b) quanto a 35.580.000 euro per l'anno 2024, mediante 
corrispondente riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
            c) quanto a 197.850.000 euro per l'anno 2022 e 88.650.000 
euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle minori 
spese derivanti dagli articoli 1 e 1-bis, commi 1 e 2; 
          d) quanto a 266.880.000 euro per l'anno 2023, che aumentano 
a 328.700.000 euro in termini di fabbisogno  e  indebitamento  netto,
mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti 
dagli articoli 1, 1-bis, commi 1 e 2, e 11; 
           e) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla 
Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 20  aprile  2022
con le risoluzioni di  approvazione  della  relazione  presentata  al
Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 
243. 
        2-bis. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' 
sostituito dall'allegato 1 annesso al presente decreto». 
    La rubrica del titolo VI e' sostituita dalla seguente: 
«Disposizioni finali, finanziarie e fiscali». 
 
Dopo l'allegato A e' aggiunto il seguente: 
                                                          «Allegato 1 
                                           (Articolo 38, comma 2-bis) 
                                                          "Allegato 1 
                                                (articolo 1, comma 1) 
                                         (importi in milioni di euro) 
 
                       RISULTATI DIFFERENZIALI 
                           - COMPETENZA - 
    

+------------------------------------------+-------+-------+-------+
|    Descrizione risultato differenziale   | 2022  | 2023  | 2024  |
+------------------------------------------+-------+-------+-------+
|Livello massimo del saldo netto da        |       |       |       |
|finanziare, tenuto conto degli effetti    |       |       |       |
|derivanti dalla presente legge            |205.133|180.500|116.942|
+------------------------------------------+-------+-------+-------+
|Livello massimo del ricorso al mercato    |       |       |       |
|finanziario, tenuto conto degli effetti   |       |       |       |
|derivanti dalla presente legge (*)        |482.480|490.600|435.617|
+------------------------------------------+-------+-------+-------+
    
                              - CASSA - 
    

+------------------------------------------+-------+-------+-------+
|    Descrizione risultato differenziale   | 2022  | 2023  | 2024  |
+------------------------------------------+-------+-------+-------+
|Livello massimo del saldo netto da        |       |       |       |
|finanziare, tenuto conto degli effetti    |       |       |       |
|derivanti dalla presente legge            |282.133|245.500|174.142|
+------------------------------------------+-------+-------+-------+
|Livello massimo del ricorso al mercato    |       |       |       |
|finanziario, tenuto conto degli effetti   |       |       |       |
|derivanti dalla presente legge (*)        |559.505|555.600|492.817|
+------------------------------------------+-------+-------+-------+
    
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare  prima
della  scadenza  o  di  ristrutturare  passivita'  preesistenti   con
ammortamento a carico dello Stato."»