Allegato A (Art. 1, comma 1, del Regolamento) Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti tra il Ministero della salute, i medici ambulatoriali, specialisti e generici, e le altre professionalita' sanitarie (biologi, chimici, psicologi) operanti negli ambulatori direttamente gestiti dal Ministero della salute per l'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile. ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA IL MINISTERO DELLA SALUTE, I MEDICI AMBULATORIALI, SPECIALISTI E GENERICI, E LE ALTRE PROFESSIONALITA' SANITARIE (BIOLOGI, CHIMICI, PSICOLOGI) OPERANTI NEGLI AMBULATORI DIRETTAMENTE GESTITI DAL MINISTERO DELLA SALUTE PER L'ASSISTENZA SANITARIA E MEDICO-LEGALE AL PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE. Art. 1. Campo di applicazione 1. Il presente Accordo Collettivo Nazionale, ai sensi dell'art. 18, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, regola i rapporti tra il Ministero della Salute, i medici specialisti e generici e le altre professionalita' sanitarie (biologi, chimici e psicologi) che operano negli ambulatori direttamente gestiti dagli uffici competenti (di seguito denominati Uffici USMAF-SASN) della Direzione generale della prevenzione sanitaria (di seguito denominata DGPRE). 2. I relativi rapporti sono regolati, per la parte compatibile, dalla normativa e dagli istituti economici di cui all'Accordo Collettivo Nazionale del 31 marzo 2020 che disciplina i rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalita' sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ai sensi del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e dell'art. 48, comma 8, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con le modificazioni, integrazioni e adattamenti di cui agli articoli che seguono, resi necessari dalle peculiari esigenze del Ministero della salute ai fini dell'erogazione delle prestazioni sanitarie ambulatoriali, ivi comprese quelle medico legali, rese dai medici ambulatoriali, specialisti e generici, e dalle altre professionalita' sanitarie al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, del decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402, convertito nella legge 3 settembre 1982, n. 627 e del decreto ministeriale 22 febbraio 1984. 3. I medici specialisti e generici convenzionati e le altre professionalita' sanitarie, ai quali e' comunque riconosciuta e garantita la piena autonomia professionale, si attengono alle direttive ministeriali compatibili con il presente regolamento, emanato per assicurare un'assistenza efficace e tempestiva ed il regolare funzionamento degli ambulatori; essi, sotto il profilo funzionale, dipendono dal Direttore USMAF-SASN territorialmente competente. 4. La gestione giuridica ed economica del personale ambulatoriale disciplinato dal presente Accordo Collettivo Nazionale e' demandata dall'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 8 aprile 2015 (individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale) all'Ufficio 10 della DGPRE. Dal punto di vista tecnico sanitario i medici generici e specialisti e le altre professionalita' sanitarie ambulatoriali dipendono, invece, dai Direttori USMAF-SASN territorialmente competenti. La DGPRE cura il coordinamento tecnico funzionale degli Uffici USMAF -SASN, come previsto dal comma 2 del citato art. 3 del D.M. 08 aprile 2015 che individua i compiti e l'articolazione in unita' territoriali ed ambulatori SASN degli 8 USMAF-SASN previsti sul territorio nazionale. 5. Ai medici generici ambulatoriali ed alle altre professionalita' sanitarie si estendono, in quanto applicabili, le norme previste per i medici specialisti ambulatoriali di cui al capo I, salvo quanto disposto negli articoli del capo II e III del presente Accordo. 6. Il presente Accordo, che entra in vigore dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione, disciplina i rapporti normativi ed economici per il triennio 2016-2018 e sara' valido fino alla pubblicazione del successivo Accordo.